Dopo una SAS, quando puoi aprire la Partita IVA in forfettario?
Non esiste un periodo fisso di mesi o anni da aspettare dopo la chiusura di una SAS. Per applicare il regime forfettario conta che la partecipazione nella società di persone sia cessata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui vuoi usare il regime. Se esci dalla SAS nel 2026, in linea generale puoi quindi valutare il forfettario dal 2027, se rispetti anche tutti gli altri requisiti.
Il punto decisivo non è soltanto che la società “stia chiudendo”: bisogna verificare quando tu smetti effettivamente di essere socio. Una SAS ancora in liquidazione, oppure inattiva ma con la partecipazione ancora intestata, continua a creare la causa ostativa prevista per le società di persone.
Non devi aspettare uno, due o tre anni dopo la SAS
La Legge 190/2014 non stabilisce un periodo di attesa di uno, due o tre anni dopo la chiusura di una SAS. La regola riguarda invece la contemporanea partecipazione a una società di persone e l’attività individuale in regime forfettario.
La circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il criterio temporale: se la partecipazione viene ceduta o comunque rimossa entro la fine dell’anno precedente, il forfettario può essere applicato dall’anno successivo, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Quindi la domanda corretta non è “quanti mesi devo aspettare?”, ma “entro quale data deve essere cessata la mia partecipazione nella SAS?”. La data chiave è il 31 dicembre precedente all’anno in cui vuoi applicare il regime.
Chiudere la SAS e uscire dalla SAS non sono sempre la stessa cosa
Una società può trovarsi in fase di scioglimento o liquidazione per settimane o mesi prima della cancellazione definitiva. Durante questa fase i soci possono continuare a risultare tali. Per il forfettario non è quindi sufficiente una generica intenzione di chiudere la società.
Se al 31 dicembre risulti ancora socio, la causa ostativa resta da considerare anche se la SAS non svolge più attività operativa o se il liquidatore sta completando gli ultimi adempimenti. Se invece la tua partecipazione è stata validamente ceduta e la tua uscita è efficace prima della fine dell’anno, non devi necessariamente attendere la successiva cancellazione della società, che può proseguire con altri soci.
Se il tuo caso riguarda una società che è ancora formalmente in liquidazione, abbiamo una guida specifica su SAS in liquidazione e regime forfettario.
Esempio: uscita dalla SAS nel 2026 e forfettario nel 2027
Immagina di essere socio accomandante di una SAS e di voler aprire una tua attività individuale.
- Cedi la quota il 20 novembre 2026: se la cessione è efficace e al 31 dicembre non sei più socio, puoi valutare il regime forfettario dal 1° gennaio 2027.
- La SAS entra in liquidazione a novembre 2026 ma al 31 dicembre sei ancora socio: non basta. La partecipazione non è cessata e il forfettario 2027 non va considerato automaticamente disponibile.
- La SAS viene cancellata dal Registro Imprese il 15 dicembre 2026: se con la cancellazione cessa anche la tua partecipazione, la causa ostativa può risultare rimossa per il 2027.
In tutti e tre i casi restano naturalmente da verificare gli altri requisiti del regime forfettario.
Essere socio accomandante non crea un’eccezione
La causa ostativa riguarda la partecipazione in una società di persone. Per questo non basta essere un socio accomandante, avere una quota piccola o non partecipare alla gestione per rendere automaticamente compatibile la SAS con il forfettario.
La regola è diversa da quella prevista per le SRL, dove assumono rilievo il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività. Per SNC e SAS il problema nasce dalla partecipazione stessa. Il tema generale è approfondito nella guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Una SAS inattiva non risolve il problema
Anche l’inattività della società non equivale alla cessazione della partecipazione. Se la SAS non fattura più ma tu risulti ancora socio, la causa ostativa societaria non scompare soltanto perché l’attività è ferma.
Per questo, prima di aprire in forfettario, è utile verificare una visura camerale aggiornata e gli atti societari. La parola “inattiva”, “in liquidazione” o “in chiusura” non sostituisce il controllo sulla titolarità effettiva della quota.
Puoi aprire la Partita IVA nello stesso anno in cui esci dalla SAS?
Puoi avere la necessità di iniziare la nuova attività prima dell’anno successivo. In questo caso il punto non è il divieto di aprire una Partita IVA, ma la possibilità di applicare subito il regime forfettario.
Se eri ancora socio all’inizio dell’anno e la partecipazione viene rimossa solo durante quell’anno, la prassi dell’Agenzia porta a considerare il forfettario applicabile dall’anno successivo. Se devi iniziare prima, va quindi valutato il regime fiscale utilizzabile nell’anno di transizione e il successivo ingresso nel forfettario.
Esempio: esci dalla SAS a maggio 2026 e apri la tua attività individuale a giugno. La cessione della quota non significa che puoi applicare retroattivamente il forfettario al 2026. Se al 31 dicembre 2026 non hai più la partecipazione, potrai verificare l’accesso dal 2027.
Il 5% è un controllo diverso dal diritto al forfettario
Essere uscito dalla SAS può rimuovere la causa ostativa societaria, ma non significa automaticamente avere diritto all’imposta sostitutiva del 5%. L’aliquota startup richiede condizioni ulteriori, tra cui quelle relative alle attività esercitate nei tre anni precedenti e alla mera prosecuzione di un’attività già svolta.
Il caso va valutato sulla tua attività concreta e sul ruolo realmente avuto nella società, senza limitarsi alla qualifica di socio o al nuovo codice ATECO. Per questo il 5% va tenuto separato dalla domanda “posso entrare nel forfettario?”.
Puoi approfondire nella guida su quote in SAS, accesso al forfettario e aliquota del 5%.
Cosa controllare prima dell’apertura
- la data effettiva in cui la tua partecipazione nella SAS è cessata;
- se al 31 dicembre dell’anno precedente risulti ancora socio;
- se una cessione della quota è già efficace e correttamente formalizzata;
- se la società è soltanto in liquidazione o è stata realmente cancellata;
- eventuali altre partecipazioni in società di persone;
- gli altri requisiti e cause ostative del regime forfettario;
- separatamente, i requisiti per l’eventuale aliquota del 5%.
Fonti ufficiali
La causa ostativa è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014. Il criterio temporale per la cessione delle partecipazioni nelle società di persone è chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019.
Domande frequenti
Quanto devo aspettare dopo la chiusura di una SAS per usare il forfettario?
Non esiste un numero fisso di mesi o anni. La partecipazione deve essere cessata entro il 31 dicembre precedente all’anno in cui vuoi applicare il forfettario.
Se la SAS è in liquidazione posso aprire in forfettario?
La sola liquidazione non basta se risulti ancora socio. Va verificata la cessazione effettiva della partecipazione.
Se cedo la quota prima che la SAS venga chiusa posso usare il forfettario?
Se la cessione è valida ed efficace entro il 31 dicembre, puoi valutare il forfettario dall’anno successivo anche se la società continua con altri soci, sempre che siano rispettati gli altri requisiti.
Un socio accomandante è escluso dalla causa ostativa?
No. Anche la partecipazione come socio accomandante in una SAS è una partecipazione in società di persone e va rimossa nei tempi richiesti per applicare il forfettario.
Uscire dalla SAS dà automaticamente diritto al 5%?
No. Il diritto al 5% richiede condizioni ulteriori e va verificato separatamente dal semplice accesso al regime forfettario.
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