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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Quote in SAS e regime forfettario: quando puoi entrare e avere il 5%

Se possiedi una quota in una SAS o in un’altra società di persone, la partecipazione è una causa ostativa al regime forfettario finché resta contemporanea alla tua attività individuale. Se però cedi la quota entro la fine dell’anno, puoi valutare l’accesso al forfettario dall’anno successivo. L’aliquota al 5%, invece, richiede una verifica separata: non basta aver ceduto la partecipazione.

Quota in SAS: perché blocca il regime forfettario

L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi, contemporaneamente all’attività individuale, partecipa a una società di persone, a un’associazione professionale o a un’impresa familiare. Per SNC e SAS non conta la percentuale posseduta: anche una quota minoritaria può integrare la causa ostativa.

Questa regola è diversa da quella prevista per le SRL, dove occorre verificare insieme controllo diretto o indiretto e attività economiche riconducibili. Per il quadro generale trovi la guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.

Se cedo la quota entro il 31 dicembre posso usare il forfettario l’anno dopo?

In linea generale sì. La prassi dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se la partecipazione nella società di persone viene ceduta entro la fine dell’anno precedente, la causa ostativa non opera nell’anno successivo. Quindi, per esempio, se la quota SAS viene definitivamente ceduta entro il 31 dicembre 2026, dal 2027 si può accedere al forfettario, naturalmente se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti.

Non è sufficiente una semplice intenzione di uscire dalla società: la partecipazione deve risultare effettivamente cessata. Nei casi concreti vanno quindi verificati atto di cessione, iscrizioni e decorrenza degli effetti.

Se cedo la quota durante l’anno posso entrare subito nel forfettario?

La regola da usare con prudenza è quella dell’anno successivo. Per una partecipazione in società di persone, la causa ostativa viene verificata rispetto alla contemporaneità con l’attività individuale e la prassi richiama la rimozione entro la fine dell’anno precedente per poter applicare il regime dall’anno seguente. Aprire la Partita IVA individuale mentre la quota SAS è ancora posseduta espone quindi al rischio di non poter applicare il forfettario.

Cedere la SAS non significa automaticamente avere l’aliquota al 5%

Il 5% per le nuove attività è disciplinato dal comma 65 della Legge 190/2014 e ha requisiti autonomi. L’aliquota ridotta si applica per l’anno di inizio e per i quattro successivi solo se, tra le altre condizioni, nei tre anni precedenti il contribuente non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Perciò una persona può avere i requisiti per entrare nel forfettario ma non avere diritto al 5%. In quel caso applicherà normalmente il 15%.

Essere stato socio di una SAS significa sempre aver esercitato impresa?

Non si può rispondere soltanto guardando il nome della società. Per il 5% bisogna capire se nei tre anni precedenti hai concretamente esercitato un’attività d’impresa anche in forma associata. Una partecipazione meramente finanziaria o passiva può richiedere una valutazione diversa rispetto a un ruolo operativo e gestionale.

Il punto è particolarmente delicato nelle SAS, perché la posizione del socio accomandatario è diversa da quella del socio accomandante. Se hai amministrato, lavorato stabilmente o esercitato concretamente attività nella società, il requisito del comma 65 va verificato con molta attenzione. Non è corretto promettere il 5% solo perché la quota viene ceduta prima dell’apertura della nuova Partita IVA.

Anche la mera prosecuzione può impedire il 5%

Il secondo controllo riguarda la mera prosecuzione. La nuova attività non deve essere, in sostanza, la continuazione di quella svolta prima come dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria previsto per alcune professioni. Cambiare forma giuridica o codice ATECO non basta se clienti, organizzazione e attività restano sostanzialmente gli stessi.

Per approfondire puoi leggere la guida sull’imposta sostitutiva al 5% o 15%.

SAS, SNC e SRL: le regole non sono uguali

  • SAS e SNC: la partecipazione contemporanea è causa ostativa, senza una soglia minima di quota.
  • Associazioni professionali e imprese familiari: sono anch’esse comprese nella causa ostativa.
  • SRL: non basta possedere una quota; devono coesistere controllo diretto o indiretto e attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili.

Per questo una risposta valida per una SAS non può essere trasferita automaticamente a una SRL. Se possiedi, per esempio, il 25% di una società di capitali, consulta la guida specifica sul forfettario con il 25% di una SRL.

Esempio pratico: uscita dalla SAS e nuova Partita IVA

Immaginiamo che tu sia socio di una SAS nel 2026 e voglia iniziare una nuova attività individuale nel 2027. Se la partecipazione viene ceduta definitivamente entro il 31 dicembre 2026, la causa ostativa legata alla società di persone può essere rimossa per il 2027. A quel punto vanno controllati ricavi, lavoro dipendente, altre partecipazioni e tutte le ulteriori condizioni del regime.

Per applicare il 5% bisogna poi fare un secondo test: nei tre anni precedenti hai esercitato impresa, arte o professione? La nuova attività è davvero nuova oppure continua quella precedente? Solo se anche questi requisiti sono rispettati si può applicare l’aliquota ridotta.

Checklist prima di aprire la Partita IVA

  • verifica che la quota SAS o SNC sia stata effettivamente ceduta entro la fine dell’anno precedente;
  • controlla di non avere altre partecipazioni incompatibili;
  • verifica gli altri requisiti del regime forfettario;
  • se vuoi il 5%, ricostruisci le attività svolte nei tre anni precedenti;
  • verifica che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente;
  • conserva gli atti che provano la cessazione della partecipazione.

Fonti ufficiali

La disciplina è contenuta nei commi 57 e 65 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. La prassi dell’Agenzia delle Entrate sul rapporto tra partecipazioni societarie e regime forfettario è sviluppata nella circolare 9/E del 10 aprile 2019.

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