Apprendistato ed ex datore nel forfettario: quando conta
Un precedente contratto di apprendistato può contare come rapporto con l’ex datore di lavoro ai fini della causa ostativa del regime forfettario. L’apprendistato è infatti un rapporto di lavoro subordinato: se l’attività con Partita IVA viene svolta prevalentemente verso quel datore e il rapporto di apprendistato ricade nei due precedenti periodi d’imposta, va verificata la regola prevista dalla legge 190/2014.
Questo non significa che sia vietato fatturare all’ex datore. La verifica riguarda la permanenza nel forfettario quando oltre il 50% dei ricavi o compensi deriva dal datore attuale, da un ex datore rilevante o da soggetti a esso direttamente o indirettamente riconducibili. Nel caso dell’apprendistato, il fatto che il contratto avesse anche una finalità formativa non lo trasforma in una collaborazione occasionale o in un tirocinio.
Apprendistato ed ex datore: perché il rapporto può rilevare
Il decreto legislativo 81/2015 qualifica l’apprendistato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato anche alla formazione e all’occupazione dei giovani. Ai fini della causa ostativa del forfettario, quindi, un precedente apprendistato va normalmente trattato come un vero rapporto di lavoro dipendente.
La regola del forfettario non guarda al nome commerciale del contratto ma alla presenza di un rapporto di lavoro rilevante. Per questo un apprendista che, terminato il rapporto, apre una Partita IVA e continua a lavorare prevalentemente per la stessa impresa deve effettuare lo stesso controllo previsto per gli altri ex dipendenti.
La causa ostativa dell’ex datore in sintesi
L’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014 esclude dal regime forfettario chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di datori con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
La prevalenza viene verificata a consuntivo. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno individuato la soglia in oltre il 50% dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta verso i soggetti rilevanti.
Per il calcolo puntuale della prevalenza abbiamo una guida separata su come calcolare il 50% verso l’ex datore di lavoro. Qui ci concentriamo invece sul caso specifico dell’apprendistato.
Apprendistato e tirocinio non sono la stessa cosa
È importante non confondere apprendistato e tirocinio. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato. Il tirocinio, invece, ha una disciplina diversa e non costituisce automaticamente un rapporto di lavoro subordinato.
Questa differenza può cambiare completamente l’analisi della causa ostativa. Se nel passato c’era un vero contratto di apprendistato, il rapporto con l’impresa è un rapporto di lavoro da considerare. Se invece si trattava di un tirocinio formativo, bisogna verificare la natura concreta del rapporto e non applicare automaticamente le regole previste per l’ex datore.
Quali due periodi d’imposta bisogna controllare
La norma parla di due precedenti periodi d’imposta, non genericamente di ventiquattro mesi. Per una persona fisica il riferimento coincide normalmente con gli anni fiscali che precedono quello in cui viene applicato il regime.
Se, per esempio, applichi il forfettario nel 2026, il controllo sull’ex rapporto riguarda il 2024 e il 2025. Un apprendistato cessato nel corso del 2024 rientra quindi nel periodo di osservazione; un rapporto cessato anteriormente al 1° gennaio 2024 non ricade, per il 2026, nei due periodi d’imposta precedenti. Restano naturalmente da controllare eventuali rapporti di lavoro ancora in corso e le altre cause ostative.
Per l’analisi generale della regola temporale puoi leggere anche forfettario dopo lavoro dipendente: regola dei due anni e attività diversa.
Esempio: apprendistato terminato l’anno precedente
Immaginiamo un lavoratore che termina un contratto di apprendistato nel 2025 e apre la Partita IVA nel 2026. Se durante il 2026 incassa oltre il 50% dei propri compensi dalla stessa azienda, il precedente rapporto rientra chiaramente nei due periodi d’imposta da controllare.
In assenza di altre cause ostative può applicare il regime durante il 2026, ma la prevalenza viene verificata al termine dell’anno. Se la causa ostativa risulta integrata, secondo i chiarimenti dell’Agenzia la fuoriuscita produce effetti dal periodo d’imposta successivo.
Esempio: apprendistato cessato prima del biennio fiscale
Supponiamo invece che il rapporto di apprendistato sia cessato nel 2023 e che il contribuente applichi il forfettario nel 2026. I due periodi d’imposta precedenti sono il 2024 e il 2025: il vecchio rapporto del 2023 non rientra più nel periodo di sorveglianza della lettera d-bis.
In questa situazione, il fatto che l’ex datore continui a essere un cliente non fa scattare da solo quella specifica causa ostativa. Bisogna comunque controllare eventuali rapporti successivi, soggetti riconducibili e tutte le altre condizioni richieste per il regime.
Se fatturo il 100% all’ex datore dopo l’apprendistato
Fatturare esclusivamente all’ex datore non è vietato in assoluto, ma rende decisiva la verifica temporale. Se l’apprendistato è compreso nei due precedenti periodi d’imposta, una quota del 100% supera certamente la soglia di prevalenza. Se invece quel rapporto è ormai fuori dal periodo di sorveglianza, la lettera d-bis non si applica per il solo fatto che il cliente sia stato un datore di lavoro più risalente.
La monocommittenza, inoltre, non equivale automaticamente a falsa Partita IVA: sono questioni diverse, che vanno valutate sulla base del rapporto concretamente instaurato.
L’apprendistato conta anche se le mansioni erano diverse?
Per la causa ostativa dell’ex datore, il fatto che le nuove prestazioni siano diverse dalle mansioni svolte durante l’apprendistato non elimina automaticamente il problema. La lettera d-bis guarda soprattutto al rapporto con il datore e alla prevalenza dei ricavi o compensi.
La diversità tra vecchia e nuova attività è invece particolarmente importante quando si verifica il requisito della nuova attività per applicare l’imposta sostitutiva al 5%. Sono due controlli distinti e non vanno confusi.
Abbiamo separato proprio questo secondo tema nella guida ex datore e forfettario al 5% quando la nuova attività è diversa.
Apprendistato come magazziniere e nuova attività da ingegnere
Un caso tipico è quello di chi ha lavorato come apprendista magazziniere e successivamente apre la Partita IVA come ingegnere o consulente. La forte differenza tra le attività può essere favorevole nella verifica della “mera prosecuzione” richiesta per il 5%, ma non cancella il fatto che l’apprendistato fosse un rapporto di lavoro subordinato.
Se il nuovo professionista fattura prevalentemente alla stessa azienda e il vecchio apprendistato ricade nei due precedenti periodi d’imposta, deve quindi verificare la causa ostativa dell’ex datore separatamente dall’eventuale diritto al 5%.
L’eccezione per la pratica obbligatoria
La legge contiene una specifica eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. È una deroga mirata e non significa che ogni apprendistato o ogni rapporto formativo sia escluso dalla causa ostativa.
Per invocare questa eccezione deve trattarsi del periodo di pratica obbligatoria previsto per accedere alla professione. Un normale apprendistato professionalizzante presso un’impresa non diventa “pratica obbligatoria” solo perché contiene formazione.
Soggetti collegati all’ex datore
Il controllo non si limita alle fatture intestate formalmente all’impresa che ti assumeva come apprendista. La norma considera anche soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro. Per questo, spostare la fatturazione verso una società collegata non risolve automaticamente il problema.
Quando esistono gruppi societari, partecipazioni o rapporti familiari rilevanti, la verifica deve essere fatta sulla struttura concreta dei soggetti coinvolti.
Quando si controlla la prevalenza
La prevalenza non può essere conosciuta definitivamente all’inizio dell’anno: viene verificata al termine del periodo d’imposta sulla base dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti. Per i professionisti in forfettario è quindi importante monitorare durante l’anno quanto pesa il cliente ex datore sul totale degli incassi.
Se a fine anno la quota supera il 50% e l’ex rapporto rientra nel periodo previsto dalla legge, la causa ostativa comporta la fuoriuscita dal regime dal periodo successivo. Per la disciplina generale puoi approfondire anche regime forfettario ed ex datore di lavoro: limite 50% e due periodi d’imposta.
Fonti ufficiali
La causa ostativa è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014. La disciplina dell’apprendistato è contenuta nel decreto legislativo 81/2015, che qualifica l’apprendistato come contratto di lavoro subordinato. I chiarimenti applicativi sulla prevalenza e sul controllo a fine periodo sono contenuti nella circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Apprendistato ed ex datore: la regola pratica
Se hai avuto un contratto di apprendistato, consideralo normalmente un precedente rapporto di lavoro subordinato. Poi verifica tre elementi: se quel rapporto ricade nei due periodi d’imposta precedenti, quale percentuale dei ricavi o compensi deriva dall’ex datore e se stai fatturando anche a soggetti riconducibili allo stesso datore.
Solo dopo questo controllo puoi capire se la causa ostativa può incidere sulla permanenza nel forfettario. Separatamente, se vuoi applicare il 5%, devi verificare anche i requisiti della nuova attività e l’assenza di mera prosecuzione.
Domande frequenti
L’apprendistato conta come lavoro dipendente per il forfettario?
Sì, normalmente sì. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato e può quindi rilevare nella verifica della causa ostativa collegata all’ex datore.
Se durante l’apprendistato facevo un lavoro diverso dalla nuova attività sono al sicuro?
Non per la causa ostativa dell’ex datore. La diversità dell’attività è importante soprattutto per il requisito del 5%; la lettera d-bis richiede invece di controllare ex rapporto, due periodi d’imposta e prevalenza.
Dopo quanto tempo l’ex datore non rileva più?
La norma fa riferimento ai due precedenti periodi d’imposta. Non bisogna quindi ragionare semplicemente in 24 mesi: va verificato in quali anni fiscali è esistito il rapporto di lavoro rispetto all’anno di applicazione del forfettario.
Un tirocinio è uguale all’apprendistato?
No. L’apprendistato è un rapporto di lavoro subordinato; il tirocinio ha natura diversa. La qualificazione del vecchio rapporto va quindi controllata prima di applicare la causa ostativa.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.