Ex datore e forfettario al 5%: se la nuova attività è diversa
Se fatturi all’ex datore e vuoi applicare il forfettario al 5%, il fatto che la nuova attività sia diversa da quella svolta da dipendente è importante, ma risolve solo uno dei controlli da fare. Un passaggio, per esempio, da magazziniere a consulente informatico può escludere in concreto la mera prosecuzione della vecchia attività; resta però separata la causa ostativa legata alla prevalenza dei compensi verso l’ex datore di lavoro.
In altre parole, “attività diversa” e “fatture all’ex datore” non sono la stessa verifica. La prima incide soprattutto sul diritto all’aliquota del 5% per una nuova attività; la seconda può incidere sulla possibilità stessa di restare nel regime forfettario.
Ex datore e forfettario al 5%: i due controlli da separare
Quando una persona lascia un lavoro dipendente, apre la Partita IVA e continua ad avere come cliente l’ex datore, bisogna fare due verifiche autonome.
- Requisito del 5%: la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di quella svolta in precedenza come dipendente o autonomo.
- Causa ostativa dell’ex datore: occorre verificare se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente verso il datore attuale, un datore dei due precedenti periodi d’imposta o soggetti a essi riconducibili.
Confondere i due controlli porta facilmente a conclusioni sbagliate. Si può infatti avere una nuova attività realmente diversa, quindi compatibile sotto il profilo della mera prosecuzione, ma avere comunque un problema di prevalenza verso l’ex datore.
Primo controllo: la nuova attività è una mera prosecuzione?
L’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 riserva il 5% alle nuove attività che rispettano specifiche condizioni. Tra queste c’è il requisito secondo cui l’attività da avviare non deve rappresentare una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare arti o professioni.
Il controllo deve essere sostanziale. Non basta cambiare il nome della professione o il codice ATECO: occorre capire se ciò che fai con la Partita IVA è davvero diverso da ciò che facevi prima.
Esempio: da magazziniere a consulente informatico
Se eri dipendente come magazziniere e apri successivamente la Partita IVA per svolgere consulenza informatica, le mansioni, le competenze professionali utilizzate e il contenuto dell’attività sono normalmente molto differenti. Questo è un elemento forte contro l’idea di mera prosecuzione.
Non significa però che il 5% sia automaticamente garantito. Devi rispettare anche gli altri requisiti previsti per l’aliquota agevolata, compreso quello relativo alle attività d’impresa, artistiche o professionali eventualmente esercitate nei tre anni precedenti.
Per la disciplina generale puoi approfondire la guida sul forfettario al 5% dopo un lavoro dipendente.
Cambiare codice ATECO non basta se il lavoro resta lo stesso
Il caso opposto aiuta a capire la regola. Se eri sviluppatore software dipendente e apri la Partita IVA per svolgere sostanzialmente le stesse mansioni, per la stessa clientela e nello stesso contesto economico, un codice ATECO formalmente diverso non rende da solo l’attività “nuova”.
Per il 5% contano quindi i fatti: tipo di prestazioni, competenze utilizzate, clientela, mercato di riferimento e reale autonomia della nuova attività.
Secondo controllo: la causa ostativa dell’ex datore è separata
La Legge 190/2014 contiene poi una regola diversa, prevista dal comma 57, lettera d-bis. Il regime forfettario non può essere applicato quando l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di datori con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori, salvo l’eccezione prevista per chi avvia l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria.
Questa disposizione guarda soprattutto a chi genera i compensi della nuova attività. Perciò il fatto che prima fossi magazziniere e oggi sia consulente informatico non elimina automaticamente questo secondo controllo.
Attività diversa: aiuta per il 5%, ma non annulla la regola dell’ex datore
Questo è il punto più importante del caso. Se le due attività sono realmente diverse, può non esserci mera prosecuzione e quindi il requisito specifico del 5% può essere rispettato. Ma se una parte prevalente dei compensi della nuova attività arriva dall’ex datore che rientra nel periodo rilevante, occorre comunque verificare la causa ostativa.
Non bisogna quindi concludere: “faccio un lavoro diverso, dunque posso fatturare senza limiti all’ex datore”. La diversità delle mansioni risponde a una domanda; la prevalenza dei compensi ne risponde a un’altra.
Quando l’ex datore è solo uno dei clienti
Avere l’ex datore tra i clienti non determina da solo l’esclusione. La norma parla di attività esercitata prevalentemente verso i soggetti indicati. Per sapere come si misura la prevalenza e come gestire casi come 48/52, 50/50 o più soggetti collegati, abbiamo una pagina dedicata al calcolo del 50% verso l’ex datore nel forfettario.
Qui è sufficiente ricordare che il cliente “ex datore” non va analizzato isolatamente: serve confrontare i compensi rilevanti dell’intero periodo e verificare anche eventuali soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a lui.
5% o 15% non è la stessa domanda di “forfettario sì o no”
Un altro errore frequente è pensare che, se non spetta il 5%, si passi sempre semplicemente al 15%. Non è necessariamente così.
- Se non rispetti un requisito specifico per la nuova attività al 5%, ma possiedi tutti i requisiti generali del forfettario, puoi applicare l’aliquota ordinaria del 15%.
- Se invece ricorre una causa ostativa che impedisce l’applicazione del regime forfettario, il problema riguarda il regime nel suo complesso, non soltanto l’aliquota ridotta.
Per una panoramica sui due livelli di imposta puoi leggere la guida su regime forfettario al 5% o al 15%.
Gli altri requisiti per l’aliquota del 5%
Anche quando la nuova attività è completamente diversa dal precedente lavoro dipendente, il 5% richiede il rispetto delle altre condizioni del comma 65. In particolare, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività non devi aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa; inoltre, se viene proseguita un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto, devono essere rispettate le condizioni previste dalla norma.
Il fatto di essere stato soltanto lavoratore dipendente, invece, non equivale di per sé ad aver esercitato una precedente attività autonoma. Il vero nodo, nel rapporto tra vecchio lavoro dipendente e nuova Partita IVA, è verificare se vi sia una mera prosecuzione sostanziale.
Caso pratico: ex magazziniere che diventa consulente informatico
Riprendiamo il caso concreto. Una persona ha lavorato come magazziniere in apprendistato e successivamente apre una Partita IVA come consulente informatico. Il vecchio datore acquista ora servizi informatici dal suo ex dipendente.
Sul piano del 5%, la forte differenza tra le mansioni può indicare che la consulenza informatica non è la mera prosecuzione del lavoro di magazziniere. Occorre comunque verificare tutti gli altri requisiti dell’agevolazione.
Sul piano della causa ostativa, invece, bisogna chiedersi separatamente se il vecchio datore rientra ancora nei periodi d’imposta previsti dalla norma e se i compensi verso di lui, insieme a quelli verso eventuali soggetti riconducibili, assumono carattere prevalente.
Cosa conviene documentare quando l’attività è diversa
Quando il diritto al 5% dipende anche dalla discontinuità rispetto al vecchio lavoro, è utile che la differenza sia ricostruibile attraverso elementi concreti. Possono essere rilevanti:
- le mansioni indicate nel precedente contratto di lavoro;
- la qualifica e il settore in cui operavi come dipendente;
- la descrizione dei servizi offerti con la nuova Partita IVA;
- competenze, titoli e strumenti richiesti dalla nuova professione;
- contratti, preventivi e fatture che descrivono le nuove prestazioni;
- la presenza di altri clienti e di una organizzazione autonoma.
L’obiettivo non è creare documenti artificiali, ma poter dimostrare che il cambiamento di attività è reale e non soltanto formale.
Quali periodi dell’ex rapporto vanno controllati
Per la causa ostativa non basta dire genericamente “è un ex datore”. La norma prende in considerazione anche i datori con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta. Il controllo va quindi fatto anno per anno sulla cronologia effettiva del rapporto di lavoro e dell’attività autonoma.
Questo tema non modifica il test sulla mera prosecuzione del 5%: sono ancora una volta due verifiche diverse, che possono dare risultati differenti nello stesso caso concreto.
Fonti ufficiali
Il riferimento principale è la Legge 190/2014 su Normattiva, in particolare il comma 57, lettera d-bis, per la causa ostativa dell’ex datore e il comma 65 per i requisiti dell’aliquota al 5%. Le istruzioni correnti dell’Agenzia delle Entrate per il regime forfettario sono inoltre disponibili nella sezione dedicata al Quadro LM della dichiarazione Redditi.
Ex datore e nuova attività diversa: regola pratica
Se il nuovo lavoro autonomo è realmente diverso dal precedente lavoro dipendente, questo può consentire di superare il controllo sulla mera prosecuzione necessario per il 5%. Non basta però per ignorare la causa ostativa dell’ex datore: se continui a fatturare a quel soggetto, la prevalenza e i periodi d’imposta rilevanti vanno verificati separatamente.
Domande frequenti
Se prima ero magazziniere e ora faccio consulenza informatica posso avere il 5%?
La forte diversità tra le due attività è un elemento favorevole per escludere la mera prosecuzione, ma il 5% spetta solo se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti previsti dal comma 65.
Se l’attività è diversa posso fatturare tutto all’ex datore?
La diversità dell’attività non rende irrilevante la causa ostativa dell’ex datore. Va comunque verificata la prevalenza dei compensi e se il vecchio rapporto rientra nei periodi d’imposta considerati dalla norma.
Se non posso usare il 5% passo sempre al 15%?
No. Se manca soltanto un requisito dell’aliquota agevolata, ma puoi restare nel forfettario, si applica il 15%. Se invece ricorre una causa ostativa al regime, il problema riguarda l’accesso o la permanenza nel forfettario stesso.
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