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Causa ostativa della prevalenza nel regime forfettario

Ester da Matera – causa ostativa e uscita regime forfettario

In regime forfettario, se il 48% del mio fatturato proviene dall’ex datore di lavoro e il 52% da altri clienti, l’ex datore può essere considerato prevalente?

Ciao Ester e grazie per la tua domanda sulla causa ostativa della prevalenza nel regime forfettario. Nel tuo caso, avendo fatturato il 48% al tuo ex datore di lavoro, non superi la soglia del 50% richiesta per configurare la causa ostativa. Pertanto, puoi continuare a beneficiare del regime forfettario senza incorrere in esclusioni.

Vediamo adesso di comprendere meglio il meccanismo che la regola. La causa di esclusione dal regime forfettario, introdotta con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), stabilisce che:

Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Questa formulazione inizialmente ha generato alcune incertezze interpretative. Tuttavia, con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (pag. 21), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il criterio della prevalenza, specificando che:

I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o con cui il contribuente abbia svolto attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti a essi riconducibili. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto, per cui integrare la causa ostativa richiede che i ricavi o compensi siano in ogni caso superiori al 50% del totale.

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