Prevalenza ex datore nel forfettario: come calcolare il 50%
Se il 48% dei compensi rilevanti arriva dall’ex datore di lavoro e il restante 52% da altri clienti, la causa ostativa della prevalenza non scatta: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per integrare questa causa di esclusione dal regime forfettario, i ricavi o compensi verso il datore, l’ex datore o i soggetti a esso riconducibili devono essere superiori al 50% del totale.
Anche un rapporto esattamente 50% / 50%, quindi, non supera la soglia. Il controllo va però fatto con attenzione: per un professionista contano i compensi percepiti, non semplicemente tutte le fatture emesse; inoltre nel numeratore vanno considerati anche gli importi incassati da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro interessato. La prevalenza si verifica al termine del periodo d’imposta e, se supera il limite, l’uscita dal forfettario avviene dall’anno successivo.
La formula per calcolare la prevalenza verso l’ex datore
Il calcolo può essere espresso in modo semplice:
(ricavi o compensi rilevanti verso datore/ex datore e soggetti riconducibili ÷ ricavi o compensi totali dell’anno) × 100
Se il risultato è maggiore del 50%, ricorre il requisito della prevalenza previsto dalla lettera d-bis del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. Se il risultato è pari o inferiore al 50%, questa specifica causa ostativa non è integrata, fermo restando che devono essere rispettati tutti gli altri requisiti del regime forfettario.
La guida generale su regime forfettario ed ex datore di lavoro approfondisce la disciplina complessiva. Qui ci concentriamo soltanto sul calcolo della prevalenza, così da non sovrapporre gli intenti.
Caso 48% all’ex datore e 52% agli altri clienti
Riprendiamo il caso originario. Un professionista incassa nell’anno complessivamente 50.000 euro. Di questi, 24.000 euro provengono dall’ex datore di lavoro e 26.000 euro da altri clienti indipendenti.
- compensi totali percepiti: 50.000 euro;
- compensi dall’ex datore: 24.000 euro;
- 24.000 ÷ 50.000 × 100 = 48%;
- quota dagli altri clienti: 52%.
Il 48% non è prevalente in senso assoluto secondo il criterio indicato dall’Agenzia delle Entrate. Per questa specifica regola, quindi, il contribuente non deve uscire dal forfettario soltanto perché l’ex datore è il singolo cliente più importante. Conta il rapporto tra gli importi rilevanti e il totale annuale, non il fatto che nessun altro cliente, preso singolarmente, superi il 48%.
Se sei esattamente al 50% la causa ostativa scatta?
No, sulla base del chiarimento della Circolare 9/E il requisito della prevalenza richiede ricavi o compensi superiori al 50%. Un risultato esattamente pari al 50% non supera il limite.
Esempio: su 40.000 euro complessivamente percepiti, 20.000 euro arrivano dall’ex datore e 20.000 dagli altri clienti. Il rapporto è 50%. Questa specifica causa ostativa non si realizza.
È comunque prudente non ragionare sulla soglia utilizzando previsioni approssimative: un incasso ulteriore o una rettifica a fine anno può spostare il rapporto oltre il 50%.
Cosa succede con il 50,01% o il 51%
Non esiste una fascia di tolleranza. Se il rapporto rilevante supera il 50%, anche di poco, il requisito della prevalenza è integrato.
Supponiamo che un professionista percepisca 60.000 euro totali: 30.600 euro dall’ex datore e 29.400 dagli altri clienti. La quota verso l’ex datore è del 51%. Se l’ex datore rientra nel periodo temporale previsto dalla norma e non opera un’eccezione specifica, la causa ostativa si verifica.
Non guardare solo ciò che incassi direttamente dall’ex datore
La norma comprende anche i ricavi o compensi provenienti da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore o ex datore di lavoro. È quindi sbagliato fermarsi al nome indicato sulla fattura senza verificare eventuali collegamenti rilevanti.
Esempio: su 100.000 euro rilevanti, 45.000 euro provengono direttamente dall’ex datore e altri 8.000 euro da un soggetto che risulta riconducibile allo stesso datore ai fini della regola. Se entrambi gli importi devono essere computati, il numeratore diventa 53.000 euro e la percentuale sale al 53%.
La riconducibilità va verificata sul caso concreto e sulla struttura dei rapporti tra i soggetti; non va presunta soltanto perché due imprese collaborano commercialmente. Se esiste una società collegata, controllata o comunque riconducibile al datore, è opportuno verificare il rapporto prima di effettuare il conteggio definitivo.
Quali datori di lavoro entrano nel calcolo
La lettera d-bis riguarda i datori di lavoro con cui il contribuente ha un rapporto in corso e quelli con cui il rapporto è intercorso nei due precedenti periodi d’imposta.
Per esempio, se stai verificando la situazione nel 2026, rientrano nel perimetro ordinario il datore attuale e gli ex datori con cui hai avuto un rapporto nel 2024 o nel 2025. Un rapporto cessato prima di questo periodo richiede una valutazione diversa perché non ricade più, in linea generale, nella finestra dei due periodi d’imposta precedenti prevista dalla norma.
Per l’analisi specifica della finestra temporale puoi consultare forfettario dopo lavoro dipendente: regola dei due anni e attività diversa.
Per i professionisti conta quanto hai incassato, non solo quanto hai fatturato
La Circolare 9/E parla di ricavi conseguiti e compensi percepiti. Per un professionista, quindi, la percentuale va costruita sui compensi fiscalmente rilevanti percepiti nell’anno, non semplicemente sulla somma nominale di tutte le fatture emesse.
Questo può cambiare il risultato quando alcune fatture vengono pagate nell’anno successivo. Se, per esempio, una fattura emessa a dicembre all’ex datore viene incassata a gennaio, per un professionista in regime di cassa il momento dell’incasso può incidere sull’annualità in cui quel compenso entra nel calcolo. Per le attività d’impresa occorre invece applicare correttamente le regole relative ai ricavi.
La prevalenza si controlla a fine anno, non all’apertura della Partita IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della prevalenza va verificato al termine del periodo d’imposta. Questo perché soltanto allora è possibile conoscere il rapporto definitivo tra quanto ottenuto dal datore o ex datore e il totale dei ricavi o compensi rilevanti.
Un contribuente può quindi iniziare l’anno nel regime forfettario e scoprire solo a consuntivo di aver superato il 50%. In tal caso, secondo l’impostazione della Circolare 9/E, la fuoriuscita opera dall’anno successivo; non si trasforma retroattivamente tutto l’anno appena concluso in regime ordinario per questa sola causa.
Esempio: la percentuale cambia con l’ultimo incasso dell’anno
Un consulente, a novembre, ha percepito 28.000 euro dall’ex datore e 30.000 euro dagli altri clienti. La quota è circa il 48,3% e in quel momento non è prevalente.
A dicembre incassa altri 5.000 euro dall’ex datore. Il totale annuo diventa 63.000 euro, di cui 33.000 riferibili all’ex datore. La percentuale sale a circa 52,4%: al termine dell’anno la prevalenza risulta quindi superata. È per questo che la verifica va fatta sui dati definitivi e non su una fotografia provvisoria di metà anno.
Un solo cliente non significa automaticamente causa ostativa
Avere un cliente che rappresenta più del 50% del fatturato non è, da solo, una causa di esclusione dal regime forfettario. La regola qui analizzata riguarda specificamente il datore di lavoro attuale, gli ex datori ricompresi nella finestra temporale e i soggetti a essi riconducibili.
Se il cliente principale è un soggetto indipendente che non è né è stato il tuo datore di lavoro nel periodo rilevante, la monocommittenza va valutata sotto profili diversi ma non integra automaticamente la lettera d-bis. Per questo caso esiste la guida separata sul regime forfettario con un solo cliente.
Il limite del 50% e l’aliquota del 5% sono due verifiche diverse
Superare o non superare il 50% verso l’ex datore non decide automaticamente se puoi applicare l’imposta sostitutiva al 5%. Sono due controlli distinti.
La causa ostativa della lettera d-bis riguarda la permanenza nel regime quando l’attività è svolta prevalentemente verso determinati datori di lavoro. L’aliquota agevolata del 5% per le nuove attività richiede invece, tra le altre condizioni, che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste. Puoi quindi essere sotto il 50% e dover comunque verificare separatamente se il 5% spetta davvero.
Eccezioni specifiche: non basta applicare sempre la formula
La stessa lettera d-bis prevede espressamente un’eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario all’esercizio di un’arte o professione. Esistono inoltre fattispecie particolari disciplinate da norme o chiarimenti successivi, come alcuni contratti misti che rispettano condizioni specifiche.
Per questo la formula del 50% va applicata dopo aver verificato che il rapporto concreto rientri effettivamente nell’ambito della causa ostativa. Questa pagina risponde al problema del calcolo della prevalenza, non sostituisce l’analisi delle eccezioni o degli altri requisiti del regime.
Checklist per controllare la prevalenza correttamente
- Individua il datore attuale e gli ex datori dei due periodi d’imposta precedenti.
- Verifica eventuali soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori.
- Per un professionista considera i compensi rilevanti percepiti nell’anno, non solo le fatture emesse.
- Somma gli importi riferibili ai soggetti che rientrano nella regola.
- Dividi questa somma per il totale annuale dei ricavi o compensi rilevanti.
- Moltiplica il risultato per 100.
- Se il risultato è oltre il 50%, verifica la causa ostativa e l’uscita dal forfettario dall’anno successivo.
- Se il risultato è esattamente 50% o inferiore, questa specifica condizione di prevalenza non è superata.
- Controlla separatamente gli altri requisiti del forfettario e l’eventuale spettanza dell’aliquota al 5%.
Domande frequenti
Se fatturo il 48% all’ex datore posso restare nel forfettario?
Sì, per questa specifica causa ostativa il 48% non integra la prevalenza, perché il chiarimento dell’Agenzia richiede una quota superiore al 50%. Vanno comunque verificati soggetti riconducibili e tutti gli altri requisiti del regime.
Con il 50% esatto verso l’ex datore sono escluso?
No: il requisito è “superiore al 50%”. Un rapporto esattamente 50/50 non supera la soglia della prevalenza prevista dalla lettera d-bis.
La percentuale si calcola sulle fatture emesse o sugli incassi?
La Circolare 9/E fa riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti. Per un professionista è quindi fondamentale considerare i compensi fiscalmente percepiti nell’anno, non la sola somma delle fatture emesse.
Se supero il 50% a dicembre perdo il forfettario da gennaio dello stesso anno?
No, per questa causa la verifica avviene a fine periodo d’imposta e, se la prevalenza risulta superata, la fuoriuscita dal regime opera dall’anno successivo.
Fonti ufficiali
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