Forfettario dopo lavoro dipendente: ex datore, regola dei 2 anni e attività diversa
Essere stati dipendenti negli ultimi due anni non impedisce, da solo, di aprire o mantenere una Partita IVA in regime forfettario. Il problema nasce se l’attività autonoma viene svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro, di un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti a essi riconducibili. Il fatto che la mansione autonoma sia diversa da quella svolta da dipendente non elimina automaticamente questa causa ostativa.
La domanda di Luca
Luca da Hône: ho aperto la Partita IVA in regime forfettario dopo essere stato licenziato, ma qualche mese dopo ho ripreso a lavorare — come libero professionista — per la stessa azienda da cui ero stato assunto. Ora leggo che chi ha avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti potrebbe essere escluso dal regime forfettario. Rischio davvero di perderlo solo perché collaboro di nuovo con il mio ex datore? Anche se oggi svolgo un’attività diversa?
Essere stato dipendente negli ultimi due anni non significa essere automaticamente escluso
La causa ostativa non vieta in assoluto di diventare autonomi dopo un rapporto di lavoro dipendente. Puoi aprire una Partita IVA e applicare il forfettario se rispetti gli altri requisiti. Devi però monitorare a chi fatturi durante l’anno.
La Legge 190/2014 esclude dal regime chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
Cosa significa “prevalentemente” verso l’ex datore?
La prevalenza si verifica quando oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’attività autonoma è riconducibile al datore o ex datore rilevante e ai soggetti collegati che devono essere considerati insieme.
Esempio: incassi 40.000 euro nell’anno e 23.000 provengono dall’azienda per cui eri dipendente l’anno precedente. La quota è superiore al 50%: se ricorrono le altre condizioni temporali, la causa ostativa diventa concreta.
Se invece da quell’ex datore incassi 15.000 euro su 40.000 complessivi e non esistono altri soggetti riconducibili da sommare, la prevalenza non si realizza.
L’attività autonoma diversa da quella da dipendente risolve il problema?
Non necessariamente. Questa causa ostativa è costruita sul rapporto con il datore o ex datore e sulla prevalenza dei compensi, non sulla coincidenza formale del codice ATECO o della mansione.
È importante non confonderla con la regola dell’aliquota startup al 5%, dove la prosecuzione di una precedente attività può avere un ruolo diverso. Per la causa “ex datore”, cambiare descrizione del servizio o ATECO non rende irrilevante il committente se continua a essere il soggetto indicato dalla norma.
Come si contano i due periodi d’imposta precedenti?
Si ragiona per periodi d’imposta e non semplicemente contando 24 mesi dalla data di licenziamento. Se apri o lavori in forfettario nel 2026, devi verificare in particolare i rapporti di lavoro intercorsi nel 2024 e nel 2025, oltre all’eventuale datore attuale.
Quando il rapporto di lavoro esce dall’orizzonte dei due periodi precedenti, quella specifica causa ostativa non opera più per quel datore, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti del regime.
Se sono stato licenziato, la regola vale comunque?
Sì. La norma non si applica soltanto alle dimissioni volontarie. Licenziamento, dimissioni o altra cessazione del rapporto non fanno automaticamente venir meno il controllo sui due periodi precedenti.
La circostanza concreta può essere utile per ricostruire il rapporto, ma la verifica fiscale resta centrata su datore, periodo e prevalenza dei ricavi/compensi.
Quando si verifica la prevalenza: all’apertura o a fine anno?
La prevalenza si può determinare compiutamente solo conoscendo gli incassi complessivi dell’anno. Per questo chi apre la Partita IVA e prevede di lavorare anche per l’ex datore deve monitorare progressivamente il rapporto tra compensi ricevuti da quel soggetto e totale degli incassi.
Non basta guardare il primo mese: un cliente che all’inizio pesa il 70% può scendere sotto il 50% entro fine anno se arrivano altri committenti. Allo stesso modo, una quota inizialmente bassa può diventare prevalente negli ultimi mesi.
Se supero il 50%, esco immediatamente dal forfettario?
Questa causa ostativa non va confusa con il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi, che può produrre uscita immediata. La causa relativa all’ex datore opera secondo le regole di cessazione del regime dall’anno successivo quando, a consuntivo, risulta integrata.
Per il quadro generale puoi consultare la guida RF Regime forfettario ed ex datore di lavoro 2026: limite 50% e due anni.
Attenzione ai soggetti riconducibili all’ex datore
Non è sufficiente distribuire le fatture tra più società se sono direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso datore. Una struttura di gruppo, società controllate o altri collegamenti possono richiedere di considerare unitariamente i rapporti.
Se l’ex datore appartiene a un gruppo e inizi a fatturare a più società del gruppo, il controllo deve essere fatto sull’effettiva riconducibilità e non sul semplice fatto che le Partite IVA dei clienti siano diverse.
La soglia dei 35.000 euro da lavoro dipendente è una regola diversa
Nel 2026 va verificata anche la causa ostativa relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con la soglia operativa di 35.000 euro. È un controllo distinto dalla prevalenza verso l’ex datore.
Puoi quindi essere sotto la soglia dei redditi da dipendente ma avere comunque un problema perché fatturi prevalentemente al datore; oppure puoi non fatturare affatto al datore ma dover verificare la soglia dei redditi dipendenti.
Esempio pratico completo
| Situazione 2026 | Esito sulla prevalenza ex datore |
|---|---|
| 30.000 € dall’ex datore + 10.000 € da altri clienti | 75%: causa ostativa da verificare |
| 18.000 € dall’ex datore + 22.000 € da altri | 45%: non prevalente |
| 15.000 € ex datore + 8.000 € società riconducibile + 17.000 € altri | I primi due importi possono dover essere sommati: 57,5% |
| Ex rapporto terminato fuori dai due periodi d’imposta precedenti | Quella specifica causa non opera più |
Cosa controllare prima di accettare un incarico dall’ex datore
- anno in cui è cessato il rapporto dipendente;
- se l’azienda rientra ancora nei due periodi d’imposta precedenti;
- compensi che prevedi di incassare da quel cliente;
- eventuali società o soggetti riconducibili;
- totale realistico dei compensi annui;
- reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente;
- eventuali clausole contrattuali di non concorrenza o riservatezza.
Domande frequenti
Sì. Non è la singola fattura a far scattare automaticamente l’esclusione: va verificata la prevalenza sul totale dei ricavi o compensi dell’anno e il periodo in cui è esistito il rapporto di lavoro.
No. Per questa specifica causa ostativa il semplice fatto di svolgere un’attività diversa non elimina il controllo sulla prevalenza verso il datore o ex datore.
Quando quel rapporto non rientra più nei due precedenti periodi d’imposta, la causa ostativa specifica dell’ex datore non opera più; restano naturalmente da rispettare gli altri requisiti fiscali e contrattuali.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.