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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Co.co.co. e regime forfettario 2026: compatibilità, limite 35.000 € e INPS

Co.co.co. e regime forfettario possono coesistere nel 2026, ma la compatibilità non si verifica guardando soltanto al contratto di collaborazione. Occorre separare tre controlli: il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, la causa ostativa legata al committente attuale o dei due periodi d’imposta precedenti e i requisiti ordinari della Partita IVA forfettaria.

La risposta alla domanda “posso aprire Partita IVA in forfettario se ho una co.co.co.?” è quindi sì, in molti casi. Nel 2026, però, la soglia da verificare per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro, non 30.000 euro. Inoltre, una co.co.co. genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e può essere rilevante anche nella verifica dell’attività svolta prevalentemente verso il committente con cui il rapporto è in corso o era intercorso nei due periodi d’imposta precedenti.

Questa guida aggiorna completamente la precedente risposta e distingue i diversi piani: fisco, previdenza e natura del rapporto di lavoro. Per il quadro generale puoi consultare anche la guida ai requisiti e alle cause di esclusione dal regime forfettario.

Co.co.co. e forfettario: la risposta in breve

SituazioneEffetto sul forfettario 2026
Co.co.co. in corso con redditi 2025 da lavoro dipendente/assimilati fino a 35.000 €Compatibile, se sono rispettati gli altri requisiti
Redditi 2025 da lavoro dipendente/assimilati oltre 35.000 €Causa ostativa per il 2026, salvo il caso in cui la verifica della soglia sia irrilevante per cessazione del rapporto secondo la norma
Co.co.co. e Partita IVA con clienti diversiIn linea generale compatibili
Partita IVA che fattura prevalentemente allo stesso committente della co.co.co.Va verificata anche la causa ostativa dell’ex/attuale datore o committente rilevante
Co.co.co. + professione senza CassaEntrambi possono ricadere nella Gestione Separata, ma con regole contributive diverse

Perché la co.co.co. è un reddito assimilato al lavoro dipendente

Il punto di partenza è l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. La norma include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione svolti senza vincolo di subordinazione, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita, quando non rientrano nell’attività professionale esercitata dal contribuente.

Questo significa che il compenso co.co.co. non diventa ricavo della Partita IVA e non confluisce nel reddito forfettario. I due redditi restano fiscalmente distinti: la collaborazione produce reddito assimilato, mentre la Partita IVA produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo il regime applicato.

La soglia 2026 è 35.000 euro: come si controlla

Per applicare il regime forfettario nel 2026 bisogna guardare ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. La lettera d-ter) del comma 57 della Legge 190/2014 prevede una causa ostativa quando tali redditi superano la soglia stabilita dalla legge. Per il 2026 il limite è stato elevato a 35.000 euro.

L’estensione della soglia a 35.000 euro anche per il 2026 risulta dall’articolo 1, comma 12, della Legge 207/2024 nel testo vigente. La disciplina generale resta contenuta nell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014.

Esempio: se nel 2025 hai percepito 24.000 euro da co.co.co. e non hai altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, sotto questo specifico profilo la soglia è rispettata. Se invece hai percepito 22.000 euro da co.co.co. e 16.000 euro da lavoro dipendente, il totale dei redditi rilevanti è 38.000 euro e la causa ostativa va verificata.

Il limite di 85.000 euro non si somma al compenso co.co.co.

Un errore frequente è sommare compensi da co.co.co. e fatture della Partita IVA per verificare il limite di 85.000 euro del forfettario. Non funziona così. Il limite di 85.000 euro riguarda i ricavi o compensi dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata con Partita IVA. Il reddito co.co.co. resta una categoria reddituale distinta.

Il compenso della collaborazione può però essere rilevante per la soglia dei 35.000 euro relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. In pratica esistono due test differenti, riferiti a due grandezze differenti.

TestCosa consideraSoglia
Accesso/permanenza ordinaria nel forfettarioRicavi o compensi della Partita IVA85.000 €
Redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendente, co.co.co. e altri redditi assimilati rilevanti dell’anno precedente35.000 € per il 2026
Prevalenza verso ex/attuale datore o committente rilevanteRicavi/compensi della Partita IVA verso i soggetti interessatiSuperiori al 50% del totale

Se la co.co.co. è cessata, cosa succede alla soglia dei 35.000 euro?

La lettera d-ter) stabilisce che la verifica della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Per una co.co.co. va quindi verificata correttamente la situazione del rapporto e la sua cessazione, soprattutto se nello stesso periodo esistono altri rapporti di lavoro o altri redditi assimilati.

Questa regola non va però confusa con la diversa causa ostativa prevista dalla lettera d-bis): anche quando la soglia reddituale non blocca l’accesso, può diventare decisivo capire a chi fattura la nuova Partita IVA.

Co.co.co. con lo stesso committente a cui poi fatturi: la regola del 50%

La causa ostativa della lettera d-bis) riguarda chi esercita prevalentemente l’attività con Partita IVA nei confronti del datore di lavoro attuale, di un datore avuto nei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a esso.

La Circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nozione rilevante comprende anche percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nell’ambito dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), l’Agenzia esclude revisori e sindaci per la natura dell’incarico, mentre considera rilevanti le altre categorie, tra cui amministratori e collaboratori.

Quindi una precedente co.co.co. non va trattata automaticamente come irrilevante. Se apri Partita IVA e fatturi soprattutto allo stesso committente della collaborazione, occorre verificare la causa ostativa sulla base della prassi dell’Agenzia.

Quando la fatturazione è prevalente

La Circolare 9/E precisa che la prevalenza si verifica al termine del periodo d’imposta e richiede che i ricavi o compensi percepiti dalla Partita IVA nei confronti del soggetto rilevante siano superiori al 50% del totale.

Esempio: dopo una co.co.co. con Alfa Srl apri Partita IVA e nel 2026 incassi 40.000 euro complessivi. Se 26.000 euro provengono da Alfa, la quota è del 65% e la causa ostativa va verificata. Se da Alfa provengono 15.000 euro e 25.000 euro da altri clienti, la quota è del 37,5% e non c’è prevalenza ai fini di questa specifica regola.

Per i casi di monocommittenza puoi approfondire anche la guida sul regime forfettario con un solo cliente.

Due periodi d’imposta: come funziona il periodo di sorveglianza

La norma considera i rapporti in corso e quelli intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta. Non basta quindi guardare al fatto che la collaborazione sia formalmente terminata da qualche mese. Bisogna ricostruire in quale periodo d’imposta è cessata e in quale anno viene applicato il forfettario.

Quando sono trascorsi i due periodi d’imposta rilevanti, il vecchio rapporto non entra più in questa specifica causa ostativa. Fino ad allora, se la Partita IVA fattura prevalentemente allo stesso soggetto, la verifica è necessaria.

Co.co.co. e Partita IVA contemporaneamente con lo stesso soggetto

È possibile che una persona abbia contemporaneamente una co.co.co. e una Partita IVA, ma i due rapporti devono avere oggetto e inquadramento coerenti. Se la stessa attività viene artificiosamente divisa tra cedolino da collaborazione e fattura, aumentano i rischi fiscali e lavoristici.

La compatibilità fiscale con il forfettario non risolve la qualificazione del rapporto di lavoro. L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente nelle modalità di esecuzione. Il riferimento è consultabile su Normattiva.

In altre parole: “posso usare il forfettario?” e “il rapporto è davvero autonomo?” sono due domande diverse. Vanno controllate entrambe.

Co.co.co. e Gestione Separata INPS nel 2026

La previdenza è uno dei punti più delicati perché co.co.co. e professione senza Cassa possono entrambe ricadere nella Gestione Separata INPS, ma con modalità contributive differenti.

Per il 2026 la Circolare INPS 8/2026 distingue collaboratori e liberi professionisti. Per la generalità dei co.co.co. senza altra copertura previdenziale obbligatoria, quando è dovuta anche la DIS-COLL, l’aliquota complessiva indicata dall’INPS è 35,03%. L’onere contributivo è gestito dal committente secondo le regole della Gestione Separata.

Per il libero professionista senza Cassa e senza altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota 2026 è invece 26,07%. Il professionista calcola e versa i propri contributi con la dichiarazione dei redditi e gli F24 previsti.

Avere una co.co.co. non riduce automaticamente al 24% i contributi della Partita IVA

L’aliquota del 24% per il professionista in Gestione Separata riguarda, secondo l’INPS, i titolari di pensione o i soggetti assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria. Il semplice fatto di avere anche reddito da co.co.co. nella stessa Gestione Separata non va trasformato automaticamente nella regola “Partita IVA al 24%”.

La Circolare INPS 62/2026 chiarisce inoltre che, quando nello stesso anno esistono redditi professionali e compensi co.co.co. entrambi soggetti alla Gestione Separata, la contribuzione va coordinata anche con il massimale annuo, pari a 122.295 euro per il 2026.

Se la Partita IVA è artigiana, commerciale o ha una Cassa professionale

Se con la Partita IVA svolgi un’attività soggetta alla Gestione Artigiani o Commercianti, il rapporto co.co.co. resta nella Gestione Separata mentre l’attività d’impresa segue la propria gestione previdenziale. Per avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici e altri professionisti con Cassa autonoma, il reddito professionale può invece essere soggetto alla Cassa di categoria. La previdenza dipende quindi dalla natura dell’attività e non va uniformata alla sola co.co.co.

Tre esempi pratici

Caso 1: co.co.co. da 20.000 euro e Partita IVA con clienti diversi

Nel 2025 Marta percepisce 20.000 euro da co.co.co. Nel 2026 apre Partita IVA e lavora con diversi clienti, senza fatturare prevalentemente al committente della collaborazione. Se rispetta anche gli altri requisiti, la co.co.co. non impedisce di per sé il forfettario: la soglia di 35.000 euro è rispettata e non emerge prevalenza verso il committente.

Caso 2: co.co.co. da 38.000 euro ancora in corso

Luca nel 2025 percepisce 38.000 euro da co.co.co. e il rapporto prosegue nel 2026. Poiché il reddito assimilato dell’anno precedente supera 35.000 euro, la causa ostativa della lettera d-ter) impedisce l’applicazione del forfettario nel 2026, salvo particolarità ulteriori da verificare nel caso concreto.

Caso 3: vecchia co.co.co. e 70% delle fatture allo stesso committente

Anna termina una co.co.co. e apre Partita IVA. Nell’anno successivo incassa il 70% dei compensi professionali proprio dall’ex committente. Anche se il test reddituale dei 35.000 euro non è ostativo, deve verificare separatamente la lettera d-bis), perché la Circolare 9/E include i collaboratori tra i soggetti rilevanti e la fatturazione è superiore al 50%.

Gli errori più comuni

  • Usare ancora la soglia di 30.000 euro. Per il 2026 il limite è 35.000 euro.
  • Sommare co.co.co. e fatture per il limite di 85.000 euro. Sono due test diversi.
  • Pensare che una co.co.co. precedente non rilevi mai come rapporto verso l’ex committente. La Circolare 9/E include i collaboratori tra le categorie rilevanti.
  • Pensare che avere un solo cliente escluda automaticamente dal forfettario. Conta la natura del cliente e il rapporto precedente.
  • Applicare il 24% INPS alla Partita IVA soltanto perché esiste una co.co.co. L’aliquota dipende dalla copertura previdenziale effettiva.
  • Confondere compatibilità fiscale e corretto inquadramento lavoristico.

Checklist prima di aprire la Partita IVA con una co.co.co.

  1. calcola i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025;
  2. verifica se superano 35.000 euro e se il rapporto rilevante è cessato;
  3. controlla se fatturerai al committente attuale o di una co.co.co. dei due periodi d’imposta precedenti;
  4. stima la percentuale di fatturato che proverrà da quel soggetto;
  5. verifica gli altri requisiti del forfettario, compreso il limite di 85.000 euro della Partita IVA;
  6. individua la gestione previdenziale corretta per l’attività autonoma;
  7. controlla che il rapporto con Partita IVA sia realmente autonomo.

Se il cliente è una società e vuoi approfondire il passaggio da prestazione occasionale o co.co.co. alla fatturazione, consulta anche forfettario e collaborazione con società. Per una panoramica generale resta utile la guida completa al regime forfettario 2026.

Domande frequenti

Posso avere una co.co.co. e una Partita IVA forfettaria contemporaneamente?

Sì. I due rapporti possono coesistere se rispetti i requisiti del forfettario, il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e la causa ostativa relativa al committente attuale o precedente.

Qual è il limite co.co.co. per il forfettario nel 2026?

Per il 2026 la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è 35.000 euro. La co.co.co., in quanto reddito assimilato, rientra nel controllo.

Il compenso co.co.co. si somma agli 85.000 euro della Partita IVA?

No. Il limite di 85.000 euro riguarda i ricavi e compensi dell’attività con Partita IVA. Il reddito co.co.co. resta distinto, ma rileva per il test dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Posso fatturare allo stesso soggetto della co.co.co.?

Può essere possibile, ma va verificata la causa ostativa della lettera d-bis) e la corretta natura dei due rapporti. Se oltre il 50% dei compensi della Partita IVA proviene dal soggetto rilevante, la prevalenza può diventare ostativa.

Con co.co.co. e Partita IVA pago due volte la Gestione Separata?

I due redditi possono essere entrambi soggetti alla Gestione Separata, ma con regole contributive differenti. La co.co.co. è gestita dal committente; il reddito professionale viene dichiarato dal titolare di Partita IVA. Va inoltre rispettato il massimale annuo.

In sintesi

Nel 2026 co.co.co. e Partita IVA forfettaria sono compatibili quando vengono superati tutti i controlli previsti. La verifica corretta segue questo ordine: redditi di lavoro dipendente e assimilati 2025 entro 35.000 euro salvo le regole sulla cessazione; requisiti generali della Partita IVA; assenza di fatturazione prevalente verso il committente attuale o recente quando la causa ostativa è applicabile; previdenza correttamente inquadrata; effettiva autonomia del rapporto fatturato.

Il dato più importante è evitare scorciatoie: 30.000 euro è una soglia non aggiornata per il 2026, la co.co.co. non si somma automaticamente agli 85.000 euro della Partita IVA e una precedente collaborazione non è sempre irrilevante nella verifica dell’ex committente.

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