Posso applicare volontariamente la ritenuta d’acconto nel regime forfettario?
No: se applichi correttamente il regime forfettario non puoi scegliere volontariamente di assoggettare i tuoi compensi alla normale ritenuta d’acconto del 20%. L’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 stabilisce infatti che i ricavi e i compensi relativi al reddito forfettario non sono soggetti a ritenuta da parte del sostituto d’imposta.
Questo però non significa che una ritenuta applicata per errore faccia automaticamente perdere il regime forfettario. Bisogna distinguere tra una trattenuta errata effettuata dal cliente e una vera scelta complessiva di applicare il regime ordinario.
Posso scegliere di applicare comunque la ritenuta d’acconto?
No. La ritenuta sui compensi del forfettario non è una modalità facoltativa che il professionista può decidere di mantenere per comodità. Il comma 67 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e compensi relativi al reddito soggetto al regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
Se resti nel forfettario, quindi, la fattura deve essere coerente con questo regime. Non ha senso scegliere di far trattenere il 20% dal cliente come se fossi un professionista in regime ordinario.
Perché il cliente non deve trattenere il 20%
La ritenuta d’acconto ordinaria rappresenta un anticipo dell’IRPEF dovuta dal professionista. Nel regime forfettario, invece, il reddito dell’attività viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, quando ricorrono i relativi presupposti.
Per evitare che il committente applichi la ritenuta, il contribuente forfettario rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui il compenso si riferisce è soggetto a imposta sostitutiva. Per la disciplina generale puoi consultare la guida su ritenuta d’acconto e regime forfettario 2026.
La ritenuta si applica in fattura o al pagamento?
Tecnicamente la ritenuta viene operata dal sostituto d’imposta quando paga il compenso. Nella fattura di un professionista ordinario viene normalmente evidenziata per determinare il netto da corrispondere, ma la trattenuta vera e propria è effettuata dal cliente e successivamente versata all’Erario.
Nel forfettario, invece, il documento deve indicare che il compenso non è soggetto a ritenuta. Per gli elementi da riportare nella fattura puoi vedere anche la guida alla fattura nel regime forfettario.
Esempio: fattura da 1.000 euro
Supponiamo che un professionista forfettario debba fatturare un compenso di 1.000 euro a una società italiana.
| Situazione | Compenso | Ritenuta 20% | Netto prima di eventuali altre voci |
|---|---|---|---|
| Forfettario corretto | 1.000 € | 0 € | 1.000 € |
| Ritenuta applicata per errore | 1.000 € | 200 € | 800 € |
Nel secondo caso i 200 euro non cambiano la natura del compenso: se il contribuente è realmente forfettario e la ritenuta è stata subita per errore, va gestito l’errore invece di considerarlo automaticamente un passaggio al regime ordinario.
Se il cliente trattiene comunque la ritenuta del 20%
Può succedere che il cliente, nonostante la dichiarazione del professionista, applichi comunque la ritenuta. Se l’errore viene individuato prima del pagamento o del versamento, è preferibile far correggere subito il trattamento al committente.
Se invece la ritenuta è già stata trattenuta e versata, non deve essere ignorata. L’Agenzia delle Entrate prevede specifiche modalità di recupero delle ritenute erroneamente subite dai contribuenti forfettari, quando risultano regolarmente certificate. Il Quadro RS delle istruzioni Redditi contiene il prospetto dedicato ai casi previsti.
Una ritenuta applicata per errore fa perdere il forfettario?
No, non automaticamente. Questa è la correzione più importante rispetto alla vecchia impostazione dell’articolo. La presenza di una ritenuta su una singola fattura o su un singolo pagamento può essere semplicemente un errore del cliente o di compilazione.
Per stabilire se il contribuente abbia invece scelto il regime ordinario bisogna guardare al comportamento complessivo: applicazione sistematica dell’IVA, detrazione dell’IVA sugli acquisti, liquidazioni periodiche e altri adempimenti coerenti con l’ordinario. Abbiamo approfondito questa distinzione nella guida sulla fattura con IVA e ritenuta emessa per errore.
Se voglio davvero applicare la ritenuta devo passare all’ordinario?
Se la tua intenzione non è correggere un errore ma abbandonare il forfettario e applicare stabilmente le regole fiscali ordinarie, allora il tema cambia. I contribuenti che possiedono i requisiti del forfettario possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
La scelta per il regime ordinario non si identifica però con la sola ritenuta d’acconto: riguarda l’intero regime fiscale e comporta IVA, detrazione degli acquisti, contabilità e determinazione analitica del reddito. Per gli effetti operativi puoi consultare il passaggio da forfettario a ordinario.
Ritenuta d’acconto e IVA sono due cose diverse
Un altro errore frequente è collegare automaticamente ritenuta e IVA. Sono meccanismi diversi. La ritenuta è un acconto sulle imposte del percettore effettuato dal sostituto d’imposta; l’IVA è un’imposta indiretta applicata alle operazioni secondo le regole IVA.
Perciò non esiste la combinazione “resto forfettario senza IVA ma scelgo liberamente la ritenuta” come modalità alternativa di fatturazione. Se il reddito rientra correttamente nel forfettario, il comma 67 esclude la normale ritenuta sui relativi compensi.
La Gestione Separata INPS cambia qualcosa?
No. Essere iscritti alla Gestione Separata INPS non modifica la regola fiscale sulla ritenuta d’acconto dei compensi forfettari. La posizione previdenziale serve a determinare contributi e obblighi INPS, ma non rende facoltativa la ritenuta del 20%.
Quindi un professionista iscritto alla Gestione Separata può essere perfettamente in regime forfettario ed emettere fatture senza IVA e senza ritenuta, applicando separatamente le regole previdenziali della propria gestione.
Se il cliente dice che “deve” applicare la ritenuta
Se un cliente sostiene che il proprio ufficio amministrativo debba necessariamente trattenere il 20%, conviene inviargli la dichiarazione prevista dal comma 67 e verificare che abbia registrato correttamente la tua posizione fiscale.
- controlla che in fattura il regime fiscale sia corretto;
- indica che il compenso è soggetto a imposta sostitutiva;
- comunica che non deve essere applicata la ritenuta d’acconto;
- se il pagamento non è ancora avvenuto, chiedi la correzione prima dell’erogazione;
- se la ritenuta è già stata versata, recupera la Certificazione Unica e verifica come scomputarla o recuperarla.
Tabella: ritenuta volontaria, errore o regime ordinario?
| Caso | Trattamento corretto |
|---|---|
| Professionista che resta nel forfettario | Nessuna normale ritenuta sui compensi forfettari |
| Professionista che vorrebbe applicarla “per scelta” | Non è una facoltà prevista dal regime |
| Cliente che trattiene il 20% per errore | Errore da correggere o recuperare; non comporta da solo uscita |
| Contribuente che opta realmente per l’ordinario | Si applica l’intero sistema fiscale ordinario, non soltanto la ritenuta |
| Iscritto Gestione Separata INPS in forfettario | La regola sulla ritenuta resta invariata |
In sintesi
Non puoi scegliere volontariamente di applicare la normale ritenuta d’acconto ai compensi continuando a trattarli come reddito forfettario. La Legge 190/2014 stabilisce che quei compensi non sono soggetti a ritenuta e prevede che il contribuente lo comunichi al cliente.
Se la ritenuta viene applicata per errore, però, non significa automaticamente che sei uscito dal forfettario: bisogna correggere o recuperare la trattenuta e verificare il comportamento fiscale complessivo. Solo una vera opzione per l’ordinario cambia l’intero regime applicabile.
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