Ex socio amministratore di SRLS: quando posso aprire in forfettario?
Puoi applicare il regime forfettario dopo essere uscito da una SRLS come socio amministratore, se rispetti i requisiti: non esiste un’attesa generale di sei mesi. Devi però ricostruire separatamente la perdita del controllo societario, la cessazione dell’incarico e i redditi percepiti: sei mesi trascorsi, da soli, non dimostrano il diritto al regime.
Il dubbio nasce dal caso di una lettrice che vuole iniziare la professione di ingegnere dopo aver lasciato la società. La verifica riguarda l’apertura della sua attività individuale: la SRLS non diventa forfettaria e la sua Partita IVA non si trasferisce alla persona fisica. Le indicazioni sui limiti annuali riportate qui si riferiscono al 2026.
Sono passati sei mesi: da quale evento?
“Sono uscito dalla società” può significare cose diverse. Puoi aver venduto le quote mantenendo la carica, esserti dimesso conservando la partecipazione oppure aver interrotto entrambe le posizioni. Prima di scegliere il regime occorre indicare le date effettive di ciascun passaggio.
| Evento da ricostruire | Verifica necessaria |
|---|---|
| Cessione delle quote | Hai perso realmente il controllo, anche indiretto? |
| Cessazione da amministratore | Quando è diventata efficace e quali compensi hai percepito? |
| Avvio della professione | Quale anno, quali clienti e quale attività precedente? |
Per esempio, quote cedute a marzo e dimissioni efficaci a giugno non sono un’unica uscita avvenuta a marzo. La cronologia serve a distinguere i controlli, senza inventare una scadenza uguale per tutti.
Quote e dimissioni: due controlli diversi
Se hai ceduto le quote
La legge 190/2014, articolo 1, comma 57, lettera d) collega l’ostacolo relativo alle SRL alla compresenza di controllo diretto o indiretto e attività economiche riconducibili a quella individuale. La sola vecchia qualifica di socio non è un divieto permanente. Se il controllo è davvero cessato, manca uno dei presupposti di questa specifica causa ostativa.
Non fermarti però alla percentuale scritta nella visura. Vanno esaminati diritti di voto, accordi e rapporti familiari rilevanti: una vendita solo formale non basta. La SRLS segue questo stesso criterio, senza un periodo aggiuntivo di attesa dovuto alla forma semplificata.
Se hai lasciato soltanto la carica
Le dimissioni da amministratore non cancellano automaticamente le quote né i poteri di controllo. Se li mantieni, bisogna ancora confrontare l’attività della società con quella che eserciterai personalmente. Viceversa, vendere le quote non significa aver cessato l’incarico amministrativo.
La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, paragrafo 2.3.2 distingue il controllo sulle SRL, riferito all’anno di applicazione del regime, dalle regole sulle società di persone. Il documento è disponibile qui in copia del testo istituzionale. Non trasferire quindi automaticamente alla SRLS una risposta letta per l’uscita da una SNC o SAS.
Quali redditi da amministratore devi controllare?
Il compenso per la carica è generalmente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con eccezioni quando l’incarico rientra nell’oggetto della professione esercitata. Per un ingegnere la qualificazione deve considerare l’incarico concreto: non dipende soltanto dal titolo professionale o dalla scelta di emettere fattura.
Per l’accesso nel 2026 la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025 è 35.000 euro, come conferma il Ministero del Lavoro sulla legge di bilancio 2026. Devi considerare insieme i redditi rilevanti, anche se provengono da più soggetti.
La legge prevede che la verifica della soglia sia irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Nel caso dell’ex amministratore occorre verificare l’applicabilità di questa previsione alla sua situazione, la data di cessazione e gli eventuali altri rapporti o redditi. Non basta dire che oggi non riceve più compensi.
Prepara quindi CU, documenti della carica e prova della sua cessazione; per distinguere compenso assimilato e professionale consulta anche amministratore e compatibilità con il forfettario.
Due esempi di apertura dopo l’uscita dalla SRLS
Quote e incarico cessati, nuovi clienti indipendenti
Una professionista ha ceduto tutte le quote a soggetti indipendenti, non conserva controllo indiretto ed è cessata dalla carica. Nel 2025 ha percepito 20.000 euro di redditi assimilati e nessun altro reddito dipendente o assimilato. Vuole aprire nel settembre 2026 per lavorare con nuovi clienti.
La vecchia partecipazione e quell’importo, isolatamente considerati, non le impongono di attendere altri mesi. Servono comunque gli altri controlli di accesso. Il diritto al 5% richiede una valutazione ulteriore, soprattutto se prima lavorava effettivamente nella società.
Quote cedute, incarico cessato soltanto nell’anno di apertura
Un ex socio cede le quote nel marzo 2026 e lascia nello stesso mese la carica. Nel 2025 aveva percepito 42.000 euro di compensi assimilati. A settembre sono trascorsi sei mesi, ma il reddito dell’anno precedente resta un dato da esaminare.
La cessione non azzera il limite reddituale. Prima di impostare le fatture come forfettarie deve essere verificato se opera la causa ostativa sui redditi e se ricorrono le condizioni dell’eccezione per cessazione. Aspettare un altro mese non risolve automaticamente il problema.
Se la ex società diventa cliente, cosa cambia?
L’apertura verso clienti indipendenti è diversa dal rientrare nella stessa organizzazione come consulente. Un precedente compenso assimilato da amministratore può rendere rilevante la causa ostativa sulla prevalenza verso il precedente soggetto erogatore e i soggetti a esso riconducibili.
La circolare 9/E/2019 chiarisce il controllo sui rapporti dell’anno e dei due periodi d’imposta precedenti e la prevalenza superiore al 50%. Non si tratta di un divieto generale di aprire per due anni, né di una semplice attesa di ventiquattro mesi dalla vendita delle quote.
Se intendi lavorare proprio per la SRLS lasciata, segui la verifica specifica su fatturare alla SRL dopo la cessione delle quote. È un controllo ulteriore rispetto alla sola cessazione della partecipazione.
Posso entrare nel forfettario ma non avere il 5%?
Sì. L’accesso al regime e l’aliquota iniziale ridotta sono due decisioni separate. Il comma 65 della legge 190/2014 richiede, fra l’altro, di non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente, salvo le eccezioni previste.
Essere stato socio amministratore richiede quindi di ricostruire che cosa facevi realmente: investimento, gestione, prestazioni tecniche o altra attività. Non assegnare automaticamente il 5% perché la Partita IVA individuale è nuova; non negarlo senza esaminare i fatti.
Porta al consulente una descrizione delle vecchie mansioni e dei nuovi incarichi, indicando eventuali clienti, strumenti e organizzazione condivisi. Se manca un requisito del beneficio iniziale, può restare possibile il forfettario con imposta ordinaria del 15%, purché sussistano le condizioni del regime.
Documenti da preparare prima dell’apertura
- Atto di cessione, visura storica e situazione attuale delle partecipazioni.
- Dimissioni o delibera di cessazione della carica, con data di efficacia.
- CU e dettaglio dei compensi percepiti, distinguendo l’anno di incasso.
- Eventuali accordi, procure e rapporti familiari utili a verificare il controllo.
- Descrizione delle prestazioni future e lista dei clienti previsti.
- Attività effettivamente svolte nei tre anni precedenti, per il controllo del 5%.
La conclusione utile deve indicare tre esiti separati: accesso al regime nell’anno scelto, aliquota applicabile e verifiche da ripetere durante l’attività. Una generica conferma “puoi aprire Partita IVA” non chiarisce necessariamente tutti e tre.
Per il caso dell’ingegnere, completata questa verifica fiscale, restano gli adempimenti professionali e previdenziali illustrati nella guida alla Partita IVA da ingegnere. L’uscita dalla SRLS non sostituisce l’inquadramento della nuova professione.
Domande frequenti
Devo aspettare gennaio dopo aver venduto le quote?
Non esiste una risposta unica fondata sulla vendita. Occorre verificare separatamente controllo societario, redditi dell’anno precedente e altri requisiti. Il calendario rilevante dipende dalla causa ostativa da esaminare.
Se la SRLS resta aperta posso iniziare come professionista?
La sua chiusura non è un requisito generale. Conta la tua situazione effettiva rispetto alla società e alle altre condizioni del forfettario.
La visura aggiornata è sufficiente?
È un punto di partenza, ma non documenta da sola ogni accordo, compenso o attività precedente. Va letta insieme agli atti e ai documenti reddituali.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.