Fatturare a una SRL dopo aver ceduto le quote: regole per il forfettario
Dopo aver ceduto tutte le quote di una SRL puoi fatturare alla stessa società anche in regime forfettario, ma la cessione deve aver fatto cessare realmente il controllo e va verificato separatamente l’eventuale precedente rapporto da amministratore. La causa ostativa relativa alle SRL e quella sulla prevalenza verso datore o ex datore sono infatti due regole diverse.
La domanda di Aurora
Aurora da Finale Ligure: ho ceduto tutte le mie quote e non faccio più parte della SRL. Sono in regime forfettario e vorrei iniziare a fatturare a quella stessa società. Prima ero anche amministratore: questo cambia qualcosa?
Questa risposta fa parte dell’archivio delle consulenze fiscali. Per il quadro generale sulle partecipazioni societarie consulta anche le cause ostative del regime forfettario 2026.
La cessione delle quote elimina automaticamente la causa ostativa della SRL?
La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 richiede, per una SRL, la presenza contemporanea di controllo diretto o indiretto e di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dalla persona fisica.
Se Aurora vende realmente tutte le quote e non mantiene un controllo diretto o indiretto, viene meno uno dei presupposti della causa ostativa. Il riferimento normativo è la legge 190/2014.
Per le SRL conta l’anno in cui applichi il forfettario
La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le SRL, la causa ostativa viene verificata nell’anno di applicazione del regime, perché solo in quell’anno è possibile accertare concretamente anche la riconducibilità delle attività.
Questo significa che la situazione non va fotografata soltanto al 1° gennaio. Se nel corso dell’anno viene meno il controllo e la causa ostativa non risulta più integrata, la verifica deve tenere conto della situazione effettiva dell’intero periodo. La circolare 9/E/2019 resta il riferimento principale.
Non basta una cessione solo formale
La vendita delle quote deve corrispondere a una reale perdita del controllo. Vanno quindi verificati statuto, patti parasociali, diritti di voto, procure, accordi con i nuovi soci e qualsiasi situazione che permetta all’ex socio di continuare a esercitare un’influenza dominante.
Una cessione che lascia inalterato il potere sostanziale sulla società non mette automaticamente al riparo dalla nozione di controllo indiretto richiamata dalla disciplina.
Se le quote sono cedute a un familiare cambia qualcosa?
La cessione a un familiare non comporta da sola l’esclusione dal forfettario, ma richiede maggiore attenzione nella verifica del controllo indiretto. Non esiste una regola secondo cui “quota ceduta al familiare = controllo ancora esistente” in ogni caso: bisogna analizzare concretamente rapporti, diritti e poteri rimasti all’ex socio.
Posso emettere la prima fattura subito dopo la cessione?
Non esiste un periodo minimo generale di attesa espresso in mesi o giorni. La domanda corretta è se, al momento in cui inizi a fatturare, il controllo della SRL sia realmente cessato e non esistano altre cause ostative.
È quindi importante poter documentare con precisione la data di efficacia della cessione, l’eventuale cessazione dalla carica di amministratore e la data delle prestazioni professionali fatturate successivamente.
Essere stato amministratore apre un secondo controllo
Se Aurora prima della cessione era anche amministratore e percepiva un compenso, quel reddito può essere assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR, salvo le eccezioni previste per incarichi che rientrano nell’oggetto della professione esercitata.
Per questo la società può diventare rilevante non più come SRL controllata, ma come soggetto che in precedenza erogava un reddito assimilato. Abbiamo approfondito la qualificazione nella guida su consigliere di amministrazione e regime forfettario.
La regola del 50% verso datore o ex datore
La distinta causa ostativa della lettera d-bis) riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, dei datori dei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, la prevalenza ricorre quando oltre il 50% dei ricavi o compensi deriva dai soggetti rilevanti.
Se il precedente compenso da amministratore rientrava tra i redditi assimilati considerati dalla norma, fatturare in misura prevalente alla stessa SRL può quindi richiedere questa seconda verifica anche dopo la vendita delle quote. Per il meccanismo completo consulta forfettario ed ex datore di lavoro: limite del 50% e due anni.
Causa SRL e causa ex datore: non confonderle
| Controllo | Cosa verifica |
|---|---|
| SRL controllata | Controllo diretto/indiretto + attività riconducibile |
| Datore/ex datore | Rapporto rilevante + fatturazione prevalente oltre 50% |
| Compenso amministratore | Va prima qualificato fiscalmente per capire se rileva come reddito assimilato o professionale |
Esempio: quote cedute e nessun compenso da amministratore
Aurora vende il 100% delle quote a un soggetto indipendente, cessa ogni potere gestionale e non percepiva compensi assimilati dalla società. Dopo la cessione inizia a fornire una consulenza professionale alla SRL. In questo scenario la specifica causa ostativa della SRL controllata può non operare perché il controllo non esiste più; restano naturalmente da verificare gli altri requisiti del regime.
Esempio: ex amministratore che fattura il 70% alla società
Aurora vende le quote e cessa da amministratore, ma nei periodi precedenti percepiva un compenso da amministratore qualificato come reddito assimilato. Dopo l’uscita, il 70% dei compensi della sua Partita IVA deriva dalla stessa SRL. In questo caso il problema non è più necessariamente il controllo societario: va verificata la distinta causa ostativa relativa alla prevalenza verso il precedente soggetto erogatore del reddito assimilato.
Checklist prima di fatturare alla ex SRL
- verifica la data effettiva della cessione;
- controlla che non siano rimasti diritti o accordi che configurano controllo indiretto;
- verifica la cessazione effettiva della carica di amministratore;
- ricostruisci i compensi da amministratore percepiti nei due periodi precedenti;
- qualifica fiscalmente quei compensi;
- stima la percentuale di fatturato verso la SRL e soggetti riconducibili;
- documenta contratto e prestazioni svolte dopo la cessione;
- controlla tutte le altre cause ostative del regime.
Domande frequenti
Non esiste un periodo minimo generale di attesa. Devi però verificare che il controllo sia realmente cessato, che la cessione sia effettiva e che non operino altre cause ostative, in particolare quella relativa a un eventuale precedente rapporto da amministratore.
No. La parentela non determina automaticamente il controllo indiretto, ma rende necessario verificare con attenzione diritti di voto, accordi, poteri gestionali e rapporti tra l’ex socio e i nuovi titolari.
Non automaticamente. Se però percepivi un compenso da amministratore qualificato come reddito assimilato, la fatturazione prevalente alla stessa società può rendere rilevante la distinta causa ostativa verso datore o ex datore.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.