Ritorno al regime ordinario: beni strumentali, ammortamento e IVA
Se esci dal regime forfettario e torni a un regime con determinazione analitica del reddito, non puoi recuperare automaticamente come ammortamenti tutte le spese per beni strumentali sostenute negli anni di forfettario. Bisogna distinguere tra beni acquistati prima dell’ingresso nel regime agevolato, beni acquistati durante il forfettario e IVA collegata agli acquisti.
La distinzione è essenziale perché ammortamento e IVA seguono regole diverse. Il comma 72 della Legge 190/2014 stabilisce che le spese sostenute durante il forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi; sul fronte IVA, invece, il comma 61 prevede che il passaggio dal forfettario alle regole ordinarie possa comportare una rettifica della detrazione a favore nella dichiarazione del primo anno ordinario.
Cosa succede ai beni strumentali quando esci dal forfettario
Il primo errore da evitare è considerare tutti i beni allo stesso modo. Quando torni all’ordinario devi ricostruire, bene per bene, almeno quattro informazioni: data di acquisto, costo originario, regime fiscale applicato al momento dell’acquisto e situazione IVA.
- Bene acquistato prima del forfettario: può esistere un costo fiscale residuo maturato nell’ultimo anno ordinario.
- Bene acquistato durante il forfettario: il costo non è stato dedotto analiticamente e il comma 72 impedisce di trasformare successivamente le spese del periodo forfettario in costi arretrati.
- IVA: va verificata separatamente perché l’uscita dal forfettario può consentire una rettifica della detrazione per la parte ancora compresa nel periodo previsto dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.
Per la gestione generale del cambio di regime puoi consultare anche la guida sul passaggio da forfettario a ordinario. Qui ci concentriamo esclusivamente sui beni strumentali.
Bene acquistato durante il forfettario: posso iniziare ad ammortizzarlo dopo?
La norma impone molta cautela. Il comma 72 della Legge 190/2014 stabilisce espressamente che, nel passaggio dal forfettario a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Per questo non è corretto acquistare, ad esempio, un macchinario mentre sei forfettario e, una volta tornato all’ordinario, trattare il costo come se fosse un nuovo investimento fiscalmente nato in quell’anno. La lettura prudenziale della norma esclude il recupero reddituale successivo delle spese sostenute nel periodo agevolato.
La stessa legge conferma che, se dopo l’uscita vendi un bene acquistato durante il forfettario, per determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. È un’ulteriore ragione per non assimilare automaticamente quel bene a un cespite acquistato nel nuovo regime ordinario.
Bene acquistato prima del forfettario: cosa succede al valore residuo
Il caso dei beni comprati quando eri già in contabilità ordinaria o semplificata è diverso. Se prima dell’ingresso nel forfettario avevi iniziato un piano di ammortamento, durante gli anni di applicazione del regime agevolato le singole quote non vengono dedotte perché il reddito è determinato attraverso il coefficiente di redditività.
Il comma 72 conserva però un riferimento fiscale preciso: se il bene viene ceduto dopo l’uscita dal forfettario, il costo non ammortizzato da utilizzare è quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di ingresso nel forfettario. Il valore fiscale residuo, quindi, non viene semplicemente azzerato dal passaggio al regime agevolato.
Su un punto, però, è opportuno essere trasparenti: l’Agenzia delle Entrate non ha fornito un chiarimento definitivo specifico per il regime forfettario sulla ripresa delle quote residue dopo il ritorno all’ordinario. Nella prassi professionale esistono letture differenti, anche per analogia con precedenti regimi agevolati. Quello che non va fatto è recuperare in blocco nel primo anno ordinario tutte le quote che non sono state dedotte durante il forfettario.
Se hai beni acquistati prima dell’ingresso nel regime, conserva quindi il vecchio libro cespiti o il prospetto degli ammortamenti, il costo originario e il valore residuo all’ultimo 31 dicembre ordinario. Per approfondire il percorso inverso puoi leggere cosa succede agli ammortamenti entrando nel forfettario.
Non puoi recuperare in un anno le quote non dedotte nel forfettario
Anche quando il bene era stato acquistato prima dell’ingresso nel regime agevolato, il ritorno all’ordinario non autorizza una deduzione cumulativa delle quote riferibili agli anni trascorsi in forfettario.
Supponiamo, per esempio, che un’attrezzatura avesse un costo fiscale residuo di 8.000 euro alla fine dell’ultimo anno ordinario e che il contribuente sia rimasto due anni in regime forfettario. Non è corretto rientrare nell’ordinario e dedurre immediatamente 8.000 euro oppure sommare nel primo anno tutte le quote teoricamente maturate durante il periodo agevolato. Il trattamento va ricostruito secondo la posizione fiscale del bene e l’interpretazione adottata sulle quote residue.
Ammortamento e rettifica IVA sono due verifiche diverse
Uno dei dubbi più frequenti nasce dal confondere la deduzione del costo con la detrazione dell’IVA. Sono due meccanismi distinti.
- Ammortamento: riguarda la rilevanza del costo del bene nella determinazione del reddito.
- Rettifica IVA: riguarda quanta IVA può diventare detraibile, o deve essere restituita, quando cambia il regime fiscale.
È quindi possibile che un bene non consenta di recuperare fiscalmente il suo costo attraverso gli ammortamenti ma generi comunque, al ricorrere delle condizioni, una rettifica IVA a favore nel passaggio all’ordinario.
Uscendo dal forfettario puoi recuperare una parte dell’IVA?
Sì, in determinati casi. Il comma 61 della Legge 190/2014 prevede che nel passaggio, anche per opzione, dal forfettario alle regole ordinarie sia effettuata una rettifica della detrazione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Il meccanismo segue l’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. Per i beni ammortizzabili il periodo ordinario di rettifica comprende l’anno di entrata in funzione e i quattro successivi; per i fabbricati il periodo è di dieci anni. La rettifica è possibile soltanto se il bene è ancora nel periodo rilevante e se, nel regime ordinario, sussiste il diritto alla detrazione.
Non significa quindi che tornando all’ordinario recuperi tutta l’IVA pagata negli anni precedenti: va calcolata la quota ancora rettificabile, bene per bene.
Esempio di rettifica IVA a favore su un bene acquistato nel forfettario
Immaginiamo un’attrezzatura acquistata e messa in funzione nel 2025 per 10.000 euro più 2.200 euro di IVA. Essendo il contribuente forfettario, l’IVA non viene detratta al momento dell’acquisto.
Se dal 2027 il contribuente passa al regime IVA ordinario e il bene è ancora utilizzato per operazioni che danno pieno diritto alla detrazione, restano tre anni del quinquennio di rettifica. In un esempio semplificato, la quota teoricamente rettificabile può essere pari a 3/5 dell’IVA originaria, cioè 1.320 euro. L’importo effettivo va comunque verificato considerando data di entrata in funzione, utilizzo del bene, eventuali limitazioni oggettive alla detrazione e situazione concreta.
Per un caso specifico sul computer puoi consultare anche IVA sul PC acquistato nel forfettario e possibile recupero al passaggio.
La rettifica IVA non rende deducibile il costo del bene
Se recuperi una parte dell’IVA tramite rettifica, questo non significa che il costo sostenuto durante il forfettario diventi automaticamente ammortizzabile ai fini del reddito. Sono due effetti fiscali separati.
La rettifica può ridurre il costo economico effettivo del bene, ma la rilevanza reddituale continua a essere governata dal comma 72 e dalle regole applicabili al bene. È proprio per questo che, al momento del passaggio, occorre ricostruire sia il prospetto cespiti sia il prospetto IVA.
Cosa succede se vendi il bene dopo il ritorno all’ordinario
La Legge 190/2014 fornisce una regola precisa per il calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza dopo l’uscita dal regime:
- per i beni acquistati prima dell’ingresso nel forfettario, si assume il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente all’ingresso;
- per i beni acquistati durante il forfettario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
Questa distinzione è importante anche se non prevedi di vendere subito il bene: dimostra perché il vecchio valore fiscale e la documentazione degli acquisti vanno conservati anche negli anni in cui applichi il forfettario.
Quali documenti recuperare quando torni all’ordinario
- elenco dei beni strumentali ancora utilizzati nell’attività;
- fatture di acquisto e data di entrata in funzione;
- vecchio libro cespiti o prospetto degli ammortamenti;
- costo fiscale residuo all’ultimo anno prima del forfettario;
- IVA originariamente detratta o non detratta;
- eventuali rettifiche IVA già effettuate entrando nel forfettario;
- anni residui del periodo di rettifica IVA;
- eventuali percentuali di detraibilità ridotta o uso promiscuo;
- data effettiva di uscita dal regime forfettario.
Questi dati consentono di evitare due errori opposti: perdere una rettifica IVA a favore realmente spettante oppure dedurre ammortamenti senza un fondamento fiscale sufficientemente documentato.
Domande frequenti
Posso recuperare tutte le quote di ammortamento non dedotte durante il forfettario?
No, non puoi sommare le quote riferibili agli anni di forfettario e dedurle automaticamente nel primo anno ordinario. Per i beni acquistati prima del forfettario va ricostruito il costo fiscale residuo e va considerata l’assenza di un chiarimento definitivo dell’Agenzia sulla ripresa delle quote nel regime forfettario attuale.
Un bene acquistato durante il forfettario diventa ammortizzabile quando passo all’ordinario?
La lettura prudenziale del comma 72 è negativa: le spese sostenute nel periodo forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. La questione IVA, invece, va verificata separatamente perché può esserci una rettifica della detrazione a favore.
Posso recuperare l’IVA di un bene comprato mentre ero forfettario?
Può essere possibile per la quota ancora compresa nel periodo di rettifica previsto dall’articolo 19-bis.2, se nel nuovo regime ordinario sussiste il diritto alla detrazione. Non si recupera automaticamente tutta l’IVA originaria.
La rettifica IVA e l’ammortamento fiscale sono la stessa cosa?
No. La rettifica IVA riguarda l’imposta sugli acquisti; l’ammortamento riguarda la deduzione del costo del bene nella determinazione del reddito. Il passaggio di regime richiede due verifiche autonome.
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