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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Attività agricola e professionale: forfettario possibile nel 2026?

Sì, in alcuni casi puoi mantenere l’attività agricola e applicare il regime forfettario a una seconda attività professionale. La presenza di un regime IVA speciale agricolo non blocca automaticamente il forfettario: il punto decisivo è capire se l’attività agricola resta nei limiti dell’articolo 32 del TUIR e produce reddito fondiario oppure se genera reddito d’impresa.

Attività agricola e forfettario: qual è la regola nel 2026?

La legge 190/2014 esclude dal regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Tra i regimi speciali IVA rientra anche quello agricolo degli articoli 34 e 34-bis del DPR 633/1972.

Questa regola, però, non va letta in modo assoluto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il produttore agricolo che svolge attività nei limiti dell’articolo 32 del TUIR è titolare di reddito fondiario e può applicare il regime forfettario alle altre attività d’impresa, arte o professione eventualmente esercitate.

Quando l’attività agricola non impedisce il forfettario

La convivenza è possibile quando l’attività agricola resta entro i limiti dell’articolo 32 del TUIR. In questo caso il reddito derivante dall’attività agricola è qualificato come reddito agrario, quindi fondiario, e non come reddito d’impresa.

  • coltivazione del terreno e silvicoltura;
  • allevamento entro i limiti previsti dalla norma;
  • produzione vegetale entro i limiti legati alla superficie;
  • attività agricole connesse su prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola propria, nei limiti previsti.

In questa situazione, anche se ai fini IVA viene applicato il regime agricolo speciale, l’attività professionale separata può rientrare nel forfettario se sono rispettati tutti gli altri requisiti.

Esempio: agricoltore e professionista

Immagina una persona fisica che coltiva terreni nei limiti dell’articolo 32 TUIR e, contemporaneamente, svolge attività di consulenza professionale.

AttivitàTrattamento
Attività agricola entro art. 32 TUIRReddito fondiario; può restare nel regime agricolo IVA
Attività professionalePuò applicare il forfettario se rispetta i requisiti

Quindi la vecchia risposta secondo cui la sola presenza dell’attività agricola impedirebbe sempre il forfettario sulla seconda attività è troppo restrittiva.

Quando invece il regime speciale IVA blocca il forfettario

Il problema nasce quando l’attività esclusa dal forfettario non produce più reddito fondiario ma reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In questo caso, se l’attività utilizza un regime speciale IVA o un regime forfetario di determinazione del reddito, la causa ostativa si estende anche alle altre attività.

Per l’agricoltura questo può accadere, ad esempio, quando si superano i limiti dell’articolo 32 TUIR oppure quando si esercitano attività ulteriori che assumono natura commerciale e producono reddito d’impresa.

  • agricoltura entro art. 32 TUIR: compatibilità possibile;
  • attività agricola oltre art. 32 con reddito d’impresa e regime speciale: forfettario sulle altre attività normalmente precluso;
  • attività commerciale agricola separata: va verificata la natura del reddito e il regime IVA concretamente applicato.

L’opzione per l’IVA ordinaria può cambiare il risultato?

Sì, in alcuni casi. La circolare 9/E del 2019 chiarisce che, quando il regime speciale IVA è facoltativo, il contribuente può accedere al forfettario per le altre attività se ha validamente optato per l’applicazione dell’IVA ordinaria nell’anno precedente a quello di applicazione del forfettario.

Questo principio va però verificato sul regime speciale concreto: non tutti i casi sono identici e non basta passare formalmente all’IVA ordinaria senza rispettare tempi, vincoli e durata dell’opzione.

Regime speciale IVA e doppia attività: cosa controllare

  • se l’attività agricola rientra o meno nell’articolo 32 TUIR;
  • se il reddito agricolo resta fondiario oppure diventa reddito d’impresa;
  • quale regime IVA viene applicato all’attività agricola;
  • se il regime speciale è obbligatorio o opzionale;
  • se esiste una seconda attività professionale o commerciale distinta;
  • se per la seconda attività sono rispettati tutti i requisiti del forfettario.

Per una panoramica completa delle esclusioni puoi consultare la guida sulle cause ostative del regime forfettario. Se svolgi più attività, è utile anche la guida su più codici ATECO nel forfettario.

Come si considera la soglia degli 85.000 euro?

La soglia degli 85.000 euro riguarda i ricavi e compensi delle attività che rientrano nel regime forfettario. Se contemporaneamente svolgi un’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della verifica del limite del forfettario sulle altre attività, non si somma il reddito fondiario agricolo come se fosse un normale ricavo d’impresa.

Per i limiti generali puoi approfondire nella guida sui limiti del regime forfettario 2026.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Posso essere agricoltore e professionista forfettario nello stesso momento?

Sì, se l’attività agricola resta nei limiti dell’articolo 32 TUIR e produce reddito fondiario. In questo caso la seconda attività professionale può applicare il forfettario se rispetta gli altri requisiti.

Il regime speciale IVA agricolo esclude sempre il forfettario?

No. Per i produttori agricoli nei limiti dell’articolo 32 TUIR il reddito resta fondiario e il regime speciale IVA agricolo non impedisce automaticamente il forfettario sulle altre attività.

Quando l’attività agricola blocca il forfettario?

Quando l’attività esclusa produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo e applica un regime speciale IVA o un regime forfetario di determinazione del reddito, la causa ostativa può estendersi anche alle altre attività.

L’IVA ordinaria può rendere compatibile l’altra attività con il forfettario?

In alcuni casi sì. Se il regime speciale è facoltativo, la circolare 9/E del 2019 ammette il forfettario per le altre attività quando l’opzione per l’IVA ordinaria è stata validamente esercitata nell’anno precedente.

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