Passare al forfettario chiudendo l’impresa familiare: serve davvero?
Per passare al regime forfettario non è sempre necessario chiudere l'impresa familiare. Se l'attività resta intestata allo stesso imprenditore e sono rispettati i requisiti del regime, l'impresa familiare può essere gestita direttamente in forfettario. La cessazione della collaborazione familiare è invece un tema distinto e va valutata quando il familiare smette effettivamente di partecipare all'attività.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto “devo chiudere l'impresa familiare?”, ma cosa sta realmente cambiando: il regime fiscale, la presenza del collaboratore o l'intera attività? Da questa distinzione dipendono gli adempimenti da fare e gli effetti fiscali e previdenziali.
Impresa familiare e forfettario: si può applicare il regime?
Sì. L'impresa familiare non è, di per sé, incompatibile con il regime forfettario quando il regime viene applicato direttamente dall'imprenditore titolare e sono rispettate tutte le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
La disciplina fiscale dell'impresa familiare è collegata all'articolo 5 del TUIR. In regime ordinario una quota del reddito può essere imputata ai familiari collaboratori nei limiti previsti. Nel forfettario, invece, la disciplina speciale stabilisce che l'imposta sostitutiva è assolta dal titolare sul reddito determinato secondo le regole del regime. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate mantengono comunque specifiche informazioni relative ai collaboratori e alla loro posizione previdenziale.
Per il quadro generale, distinto dal caso di cessazione, consulta la guida su impresa familiare e regime forfettario.
Quando non serve chiudere l'impresa familiare
Se l'imprenditore continua la stessa attività, mantiene la stessa Partita IVA e il familiare continua a collaborare, il semplice passaggio dal regime ordinario o semplificato al forfettario non richiede necessariamente la cessazione dell'impresa familiare. Va invece verificato che, nell'anno di accesso, ricorrano i requisiti fiscali e non siano presenti cause ostative.
- l'attività continua con lo stesso titolare;
- la collaborazione familiare continua realmente;
- il contribuente possiede i requisiti per il forfettario;
- non sussistono cause di esclusione;
- sono gestiti correttamente gli effetti del passaggio di regime su IVA e componenti sospesi.
Quando invece va cessata la collaborazione familiare
Se il familiare smette effettivamente di lavorare nell'impresa, la sua posizione non dovrebbe restare formalmente attiva soltanto perché era stata aperta in passato. In questo caso occorre distinguere la cessazione del rapporto di collaborazione dalla chiusura della Partita IVA del titolare.
Il titolare può continuare l'attività individualmente anche dopo la cessazione della collaborazione, se l'assetto concreto dell'impresa lo consente. Andranno però aggiornate le posizioni amministrative e previdenziali interessate, in particolare quando il collaboratore è iscritto come coadiuvante nella gestione INPS Artigiani o Commercianti.
Chiudere l'impresa e riaprire in forfettario è una cosa diversa
Chiudere completamente l'attività per poi riaprirla non è equivalente a cambiare regime fiscale. Se l'attività prosegue sostanzialmente senza interruzione, la chiusura e riapertura non crea automaticamente una “nuova attività” ai fini dell'aliquota agevolata del 5%.
L'imposta al 5% richiede condizioni specifiche previste per le nuove attività. Una mera prosecuzione di un'attività già esercitata non diventa nuova solo perché viene modificata la forma organizzativa o viene chiusa e riaperta la posizione. Per questo non è corretto chiudere l'impresa familiare con l'unico obiettivo di ottenere il 5% senza verificare i requisiti sostanziali.
Passaggio da ordinario o semplificato a forfettario: cosa controllare
Il passaggio al forfettario richiede un controllo sull'anno precedente e sugli effetti IVA del cambio di regime. In particolare possono diventare rilevanti beni, rimanenze, cespiti e IVA detratta negli anni precedenti.
- ricavi o compensi dell'anno precedente;
- spese per lavoro e collaborazioni rilevanti ai fini del limite previsto;
- eventuali partecipazioni o altre cause ostative;
- rimanenze finali e beni ancora presenti;
- eventuale rettifica della detrazione IVA;
- posizione INPS del titolare e del collaboratore;
- fatture e operazioni a cavallo del cambio di regime.
Per la gestione specifica delle merci puoi approfondire la guida sulle giacenze di magazzino nel passaggio al forfettario e quella sulla rettifica IVA delle rimanenze.
Cosa succede al reddito del collaboratore familiare
Nel regime forfettario dell'impresa familiare l'imposta sostitutiva viene assolta dal titolare secondo la disciplina speciale. Ciò non significa però che la posizione del familiare diventi irrilevante sotto ogni profilo: le istruzioni fiscali richiamano il reddito attribuibile al collaboratore anche per effetti collegati a requisiti reddituali e contribuzione previdenziale.
Se invece la collaborazione cessa realmente, dal momento della cessazione non si deve continuare a trattare il familiare come collaboratore attivo. Data e adempimenti devono essere coerenti con quanto accade concretamente nell'impresa.
Esempio pratico
Immaginiamo una ditta individuale artigiana con coniuge collaboratore. Il titolare vuole applicare il forfettario dall'anno successivo e il coniuge continuerà a lavorare stabilmente nell'attività. In questo caso il punto da verificare è l'accesso al regime e la corretta gestione dell'impresa familiare: non esiste una regola generale che imponga di eliminare il collaboratore per entrare nel forfettario.
Se invece il coniuge smette di collaborare, si dovrà chiudere o aggiornare la sua specifica posizione, mentre il titolare potrà continuare con la stessa Partita IVA se l'attività prosegue. Sono quindi due operazioni diverse.
Errori da evitare nel passaggio
- chiudere l'intera Partita IVA quando basta cessare la posizione del collaboratore;
- pensare che l'impresa familiare sia automaticamente esclusa dal forfettario;
- confondere il titolare con il familiare partecipante;
- dare per scontato il 5% dopo una chiusura e riapertura;
- ignorare INPS, rimanenze e rettifica IVA nel cambio di regime;
- mantenere formalmente attivo un collaboratore che non lavora più nell'impresa.
Domande frequenti
Non necessariamente. Se l'attività continua con lo stesso titolare e sono rispettati i requisiti, l'impresa familiare può applicare il regime forfettario.
Sì, se il collaboratore smette realmente di lavorare nell'impresa e il titolare continua l'attività. Vanno aggiornate le relative posizioni amministrative e previdenziali.
La disciplina del forfettario prevede che l'imposta sostitutiva sia assolta dall'imprenditore titolare sul reddito determinato secondo le regole del regime.
No. Il 5% richiede i requisiti previsti per una nuova attività e non spetta automaticamente in caso di mera prosecuzione di un'attività già esercitata.
Requisiti e cause ostative, posizione del collaboratore, INPS, rimanenze, beni e possibili rettifiche IVA collegate al cambio di regime.
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