Impresa familiare e regime forfettario: titolare, collaboratore e causa ostativa
Impresa familiare e regime forfettario possono convivere, ma bisogna distinguere con precisione la posizione del titolare da quella del familiare partecipante. Il titolare della ditta individuale può applicare il forfettario alla propria impresa familiare se possiede tutti i requisiti previsti dalla legge. Diversa è la posizione del collaboratore familiare che, contemporaneamente, vuole aprire o mantenere una propria Partita IVA in regime forfettario: la partecipazione all’impresa familiare può costituire una causa ostativa.
La regola deriva dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014, che include espressamente le imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. Non va quindi usata la formula semplicistica “impresa familiare = niente forfettario”: occorre capire chi vuole applicare il regime e in quale veste partecipa all’attività familiare.
Il titolare di un’impresa familiare può essere forfettario?
Sì. L’impresa familiare resta una ditta individuale: l’imprenditore è il titolare e i familiari collaborano secondo le regole civilistiche e fiscali dell’impresa familiare. La Legge 190/2014 disciplina espressamente anche il caso dell’impresa familiare che applica il forfettario.
In particolare, il comma 64 stabilisce che, nel caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito determinato secondo le regole del forfettario, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari. Questo conferma che la struttura familiare, di per sé, non impedisce al titolare di utilizzare il regime.
Se ti interessa proprio il funzionamento della ditta forfettaria con un familiare che collabora, trovi l’approfondimento dedicato su collaboratore familiare e regime forfettario.
Il collaboratore familiare può avere una propria Partita IVA forfettaria?
Qui la risposta cambia. Se una persona partecipa fiscalmente a un’impresa familiare e contemporaneamente esercita una propria attività d’impresa, arte o professione, entra in gioco la causa ostativa del comma 57, lettera d).
La norma esclude dal forfettario chi, contemporaneamente all’esercizio della propria attività, partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’articolo 5 TUIR. Quindi il collaboratore partecipante non può considerare irrilevante la propria posizione nell’impresa del genitore, del coniuge o di altro familiare solo perché svolge una seconda attività autonoma separata.
Una partecipazione del 5% è sufficiente per creare la causa ostativa?
In via generale sì. Per le partecipazioni in impresa familiare la legge non prevede una soglia minima di partecipazione sotto la quale la causa ostativa scompare. Una quota piccola, per esempio il 5%, non diventa quindi automaticamente irrilevante.
È però più corretto parlare di quota di partecipazione agli utili e non di “quota societaria”: l’impresa familiare non è una società e il collaboratore non possiede una quota di capitale come un socio di SNC o SRL. Ai fini fiscali, l’articolo 5 del TUIR disciplina l’attribuzione di una parte del reddito ai familiari partecipanti, entro i limiti previsti dalla norma.
Impresa familiare e articolo 5 TUIR: perché è importante
La causa ostativa richiama espressamente le imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. Questo riferimento è importante perché bisogna verificare se esiste davvero una partecipazione fiscalmente riconosciuta all’impresa familiare, non limitarsi a usare genericamente le parole “collaboratore” o “coadiuvante”.
L’articolo 5 disciplina l’imputazione del reddito dell’impresa familiare ai collaboratori entro il limite complessivo del 49%, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. La parte restante resta imputata al titolare.
Coadiuvante INPS e collaboratore dell’impresa familiare non sono sempre la stessa cosa
Questa distinzione è fondamentale. Un familiare può essere indicato come coadiuvante o coadiutore ai fini INPS perché presta attività abituale nell’impresa, ma la causa ostativa fiscale richiama specificamente la partecipazione all’impresa familiare ex articolo 5 TUIR.
Di conseguenza, prima di concludere che una propria Partita IVA non possa essere forfettaria, bisogna ricostruire la posizione effettiva: atto o formalizzazione dell’impresa familiare, attribuzione fiscale del reddito, dichiarazioni precedenti e posizione previdenziale. La sola etichetta “coadiuvante INPS” non va usata automaticamente come sinonimo di partecipante fiscale all’impresa familiare.
Quando bisogna uscire dall’impresa familiare per applicare il forfettario?
La prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla causa ostativa richiede che la partecipazione incompatibile sia rimossa prima dell’anno in cui si vuole applicare il forfettario. In pratica, chi vuole entrare nel regime dal 1° gennaio dell’anno successivo deve normalmente far cessare la propria partecipazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Esempio: un figlio partecipa all’impresa familiare del padre nel 2026 e vuole esercitare una propria attività individuale in forfettario dal 2027. Per applicare il regime dal 2027, la partecipazione all’impresa familiare deve essere effettivamente rimossa entro il 31 dicembre 2026 e devono essere rispettati anche tutti gli altri requisiti del regime.
Uscire dall’impresa familiare a metà anno rende forfettario retroattivamente?
No: non è prudente considerare una cessazione avvenuta durante l’anno come capace di “sanare” retroattivamente un regime applicato quando la causa ostativa era ancora presente. La verifica deve essere impostata prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato.
Se la partecipazione viene rimossa durante l’anno, l’effetto ordinario da valutare è l’accesso al forfettario dall’anno successivo, sempre che non esistano altre cause di esclusione.
Il reddito dell’impresa familiare o la percentuale attribuita cambiano la regola?
No. La causa ostativa non dipende dall’ammontare del reddito attribuito al familiare. Che la quota di partecipazione agli utili sia del 5%, del 20% o del 40%, il punto da verificare è l’esistenza della partecipazione all’impresa familiare contemporaneamente alla propria attività individuale.
Allo stesso modo, non è sufficiente che l’impresa familiare produca un reddito basso o nullo per considerare automaticamente superata la causa ostativa. Bisogna verificare se la partecipazione giuridico-fiscale è ancora esistente.
Il titolare paga l’imposta sostitutiva anche sulla quota attribuita ai familiari?
Nel regime forfettario sì. La disciplina specifica prevede che l’imposta sostitutiva sia calcolata dall’imprenditore sul reddito forfettario al lordo delle quote assegnate ai familiari. È una differenza importante rispetto alla tassazione ordinaria dell’impresa familiare.
I contributi previdenziali obbligatori versati possono poi rilevare secondo le regole previste dal comma 64. Per il trattamento completo di collaboratori e INPS è preferibile usare la guida specifica, evitando di sovrapporre qui la parte previdenziale alla causa ostativa personale.
Impresa familiare e SNC o SAS: cosa cambia?
La logica della causa ostativa è simile perché il comma 57, lettera d), richiama sia le società di persone sia le imprese familiari. In entrambi i casi la percentuale minima non è il criterio decisivo per rendere compatibile il forfettario.
La struttura giuridica, però, è diversa: SNC e SAS sono società; l’impresa familiare resta una ditta individuale con un solo imprenditore titolare. Per il quadro completo sulle società puoi leggere la guida su società di persone e regime forfettario.
Impresa familiare e SRL: non applicare le stesse regole
Per le SRL la causa ostativa funziona diversamente: occorre verificare il controllo diretto o indiretto della società e la riconducibilità dell’attività economica esercitata dalla SRL a quella svolta individualmente dal contribuente.
Questi criteri non vanno trasferiti all’impresa familiare. Non serve dimostrare che l’attività familiare sia uguale o collegata alla nuova attività individuale del collaboratore: la partecipazione ex articolo 5 TUIR è già il dato centrale da verificare.
Esempio 1: figlio con partecipazione del 5% nell’impresa del padre
Un figlio partecipa fiscalmente per il 5% all’impresa familiare del padre e vuole aprire una propria Partita IVA come consulente. Anche se la percentuale è minima e l’attività del padre è completamente diversa, la partecipazione all’impresa familiare può impedire l’applicazione del forfettario alla nuova attività.
Se vuole utilizzare il forfettario dall’anno successivo, deve valutare la cessazione effettiva della partecipazione entro la fine dell’anno precedente.
Esempio 2: titolare forfettario con coniuge collaboratore
Una commerciante individuale applica il regime forfettario e il coniuge collabora nell’impresa familiare. La sola presenza del coniuge non esclude la titolare dal forfettario. Va verificato separatamente il limite delle spese per lavoro, la posizione INPS del collaboratore e gli altri requisiti del regime.
Se invece il coniuge vuole aprire una propria Partita IVA e applicare anch’egli il forfettario, la sua partecipazione all’impresa familiare deve essere analizzata come possibile causa ostativa personale.
Esempio 3: coadiuvante INPS senza partecipazione fiscale formalizzata
Un familiare risulta iscritto come coadiuvante INPS nell’impresa del genitore, ma non risulta partecipare fiscalmente a un’impresa familiare ex articolo 5 TUIR. Non è corretto concludere automaticamente che la lettera d) lo escluda dal forfettario solo sulla base della posizione previdenziale.
In questo caso servono documenti e dichiarazioni per capire la reale qualificazione del rapporto. È proprio per questo che coadiuvante INPS e partecipante all’impresa familiare non devono essere trattati come sinonimi automatici.
Tabella: impresa familiare e forfettario
| Situazione | Forfettario | Motivo |
|---|---|---|
| Titolare di impresa familiare | Sì, se rispetta i requisiti | Il comma 64 disciplina espressamente l’impresa familiare forfettaria |
| Collaboratore partecipante 5% con propria Partita IVA | Incompatibile in via generale | La percentuale ridotta non elimina la causa ostativa |
| Partecipazione cessata entro il 31 dicembre | Possibile dall’anno successivo | La causa ostativa viene rimossa prima del nuovo periodo d’imposta |
| Solo coadiuvante INPS | Da verificare | Va accertata l’eventuale partecipazione fiscale ex art. 5 TUIR |
| Titolare forfettario con collaboratore familiare | Sì | La presenza del collaboratore non esclude da sola il titolare |
Checklist prima di aprire una Partita IVA se partecipi a un’impresa familiare
- verifica se sei il titolare oppure un familiare partecipante;
- controlla se la partecipazione è fiscalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 5 TUIR;
- non confondere la quota di utili con una quota societaria;
- non considerare irrilevante una percentuale piccola come il 5%;
- verifica se sei soltanto coadiuvante INPS o anche partecipante fiscale;
- se vuoi il forfettario dall’anno successivo, valuta la rimozione effettiva della partecipazione entro il 31 dicembre;
- controlla anche tutte le altre cause ostative del regime forfettario;
- se sei il titolare, verifica separatamente ricavi, spese di lavoro e requisiti generali.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, articolo 1, commi 57 e 64
- TUIR, articolo 5
- Agenzia delle Entrate, Circolare 9/E del 10 aprile 2019
In sintesi
Il titolare di un’impresa familiare può applicare il regime forfettario se possiede tutti gli altri requisiti. Il familiare che partecipa fiscalmente all’impresa e contemporaneamente vuole applicare il forfettario a una propria attività separata incontra invece la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d).
La percentuale attribuita al collaboratore, anche se molto bassa, non crea una franchigia. Prima di decidere se aprire o mantenere una Partita IVA forfettaria bisogna inoltre distinguere la partecipazione fiscale all’impresa familiare dalla semplice posizione di coadiuvante INPS e, se necessario, rimuovere la causa ostativa prima dell’inizio dell’anno in cui si vuole utilizzare il regime.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.