Aprire o gestire uno stabilimento balneare con Partita IVA nel 2026 richiede molto più della scelta del codice ATECO. Per la gestione di un lido marittimo, lacuale o fluviale il riferimento ATECO 2025 è 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari, con coefficiente di redditività del 67% nel regime forfettario. Ma l’attività può partire solo nel quadro del titolo che consente l’uso dell’area: per gli stabilimenti su demanio la concessione demaniale precede la SCIA. Se il lido gestisce anche bar, ristorante, negozio, attività sportive o servizi autonomi ulteriori, occorre verificare anche codici e autorizzazioni separati.
Stabilimento balneare 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari.
- Coefficiente forfettario: 67%.
- Previdenza: normalmente Gestione Commercianti INPS per il titolare che partecipa personalmente all’impresa, da verificare sulla posizione concreta.
- Camera di Commercio: normalmente sì, trattandosi di attività d’impresa.
- Avvio: SCIA tramite SUAP, previa concessione demaniale quando l’attività utilizza area demaniale.
- Noleggi compresi: cabine, sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia rientrano nel 93.29.20 quando fanno parte della gestione dello stabilimento.
- Attività accessorie: bar, ristorazione, vendita, sport e altri servizi possono richiedere un inquadramento aggiuntivo.
Codice ATECO stabilimento balneare: 93.29.20
ATECO 2025 dedica il codice 93.29.20 alla gestione di stabilimenti balneari. Le note ufficiali ISTAT comprendono gli stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali e includono il noleggio delle strutture tipiche del servizio, come cabine, sedie sdraio e ombrelloni.
Su RegimeForfettario.it è disponibile anche la scheda ATECO 93.29.20. La scheda presidia la ricerca sul codice; questa guida approfondisce invece Partita IVA, concessione, SCIA, INPS, forfettario, stagionalità e servizi accessori.
Cabine, lettini e ombrelloni sono già compresi
Una delle distinzioni più utili riguarda i noleggi. Se il cliente paga per l’uso di ombrellone, lettino, sdraio o cabina nell’ambito del normale servizio balneare, non serve automaticamente un codice di noleggio separato: l’ISTAT li indica espressamente tra le attività incluse nel 93.29.20.
Un secondo codice diventa invece da valutare quando vengono organizzati servizi autonomi che hanno una propria natura economica, per esempio noleggio strutturato di attrezzature sportive, imbarcazioni, corsi, eventi o vendita di beni non meramente accessoria.
Concessione demaniale: la Partita IVA non basta
Per uno stabilimento che occupa un’area del demanio marittimo, lacuale o fluviale, la Partita IVA e il codice ATECO non attribuiscono il diritto di utilizzare la spiaggia. Il portale governativo Italia Semplice indica per l’avvio dello stabilimento una SCIA previa concessione demaniale. La concessione è quindi un presupposto distinto dall’adempimento fiscale.
Chi valuta l’ingresso nel settore deve partire dal titolo concessorio e dalle procedure dell’autorità competente, non dall’apertura della Partita IVA. Acquistare attrezzature o costituire l’impresa senza aver chiarito il diritto di utilizzo dell’area può esporre a un rischio operativo molto maggiore del semplice costo fiscale.
Concessioni balneari nel 2026: il regime transitorio
La disciplina delle concessioni è stata modificata più volte. L’articolo 3 della legge 118/2022, nel testo vigente, stabilisce per le concessioni interessate dalla norma la prosecuzione dell’efficacia fino al 30 settembre 2027. Se ragioni oggettive impediscono di concludere la procedura selettiva entro quella data, l’autorità competente può disporre con atto motivato un differimento per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028.
Queste date non significano che chiunque possa ottenere automaticamente una nuova concessione fino al 2027. Per una nuova gestione, un subentro o un affidamento bisogna verificare il titolo concretamente disponibile, la procedura selettiva e gli atti dell’ente concedente.
SCIA e SUAP per aprire lo stabilimento
Una volta verificato il titolo che consente l’uso dell’area, l’avvio dell’attività passa dal SUAP. La tabella nazionale dei regimi amministrativi prevede per lo stabilimento balneare la SCIA, previa concessione demaniale. Ulteriori attività svolte nel lido seguono invece il regime amministrativo previsto per ciascun servizio.
È quindi sbagliato trattare lo stabilimento come una singola autorizzazione che “copre tutto”. Il SUAP deve conoscere il modello reale: solo servizio spiaggia, bar, cucina, vendita, attività sportive, intrattenimento, parcheggio o altri servizi.
Bar e ristorante nello stabilimento: attività da separare
Molti stabilimenti generano una quota importante dei ricavi con bar, chiosco o ristorante. Queste attività non vanno assorbite automaticamente nel 93.29.20. Se la somministrazione di alimenti e bevande è svolta stabilmente come attività economica autonoma, occorre verificare il relativo codice ATECO e gli adempimenti specifici.
Italia Semplice prevede, per lo stabilimento con somministrazione, una SCIA unica previa concessione demaniale insieme alla notifica sanitaria trasmessa dal SUAP all’ASL. Per l’inquadramento fiscale puoi confrontare le guide su Partita IVA bar e Partita IVA ristorante.
Attività sportive, eventi e altri servizi
Beach volley, corsi sportivi, animazione, eventi serali, noleggio di attrezzature, escursioni e altre attività possono essere accessorie oppure assumere autonomia economica. La distinzione dipende da organizzazione, continuità, ricavi e modalità con cui il servizio viene venduto.
Se un’attività diventa autonoma e abituale, va verificato un codice secondario e il relativo regime amministrativo. Lo stesso vale per una vera attività commerciale di vendita al pubblico separata dal servizio balneare.
Regime forfettario stabilimento balneare: coefficiente 67%
Per il codice 93.29.20 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 67%. Il 67% dei ricavi incassati costituisce quindi reddito forfettario lordo; il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente.
Non vengono dedotti analiticamente canone concessorio, acquisto e manutenzione di lettini e ombrelloni, utenze, pulizia, assicurazioni, lavori stagionali, software, pubblicità o altre spese. Il confronto tra il 33% di costi presunti e i costi reali è perciò fondamentale prima di scegliere il regime.
Esempio con 40.000 euro di ricavi
Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è pari a 26.800 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati; sul reddito imponibile residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Per limite di ricavi e cause ostative consulta i requisiti del regime forfettario.
Quando il forfettario può essere poco conveniente per un lido
Uno stabilimento può avere una struttura di costi più pesante di quella di molte attività di servizi: canone, personale stagionale, bagnini e addetti, montaggio e smontaggio, manutenzione, energia, acqua, pulizie, assicurazioni, sostituzione delle attrezzature e interventi sulla struttura. Nel forfettario questi costi non vengono scaricati uno per uno.
Se le spese effettive superano stabilmente il 33% dei ricavi, il coefficiente del 67% può rappresentare un reddito fiscale sensibilmente superiore al margine economico reale. Il regime va quindi simulato sui numeri del singolo stabilimento, soprattutto se il servizio comprende molto personale o investimenti rilevanti.
Canone di concessione nel forfettario
Il canone di concessione è un costo economicamente importante, ma nel regime forfettario non viene dedotto analiticamente come avverrebbe in un regime basato sui costi effettivi. Rientra nella logica complessiva del coefficiente di redditività.
Questo è uno dei motivi per cui uno stabilimento non dovrebbe scegliere il forfettario soltanto guardando all’aliquota del 5% o del 15%: il rapporto tra ricavi, canone e altri costi può incidere molto di più sulla convenienza finale.
INPS stabilimento balneare: Gestione Commercianti
Per il titolare persona fisica che gestisce lo stabilimento come impresa e partecipa personalmente al lavoro, il riferimento previdenziale ordinario da verificare è la Gestione Commercianti INPS. L’iscrizione definitiva dipende comunque dalla posizione concreta, dalla forma dell’impresa e dal ruolo effettivamente svolto.
Nel 2026 l’aliquota dei commercianti è del 24,48% fino alla prima fascia contributiva; il reddito minimale è pari a 18.808 euro e il contributo minimo annuo per il titolare commerciante è pari a 4.611,64 euro, salvo agevolazioni o casi particolari. Per dettagli e scadenze consulta la guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
Riduzione INPS del 35%
Il titolare in regime forfettario iscritto alla Gestione Commercianti può valutare, quando ne ricorrono le condizioni, il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35%. Non è uno sconto automatico collegato al codice ATECO: deve essere gestito secondo le regole previdenziali applicabili e produce effetti anche sull’accredito contributivo.
Attività stagionale e contributi: attenzione alle semplificazioni
Il fatto che il lido lavori soprattutto da maggio a settembre non significa automaticamente che la posizione fiscale o previdenziale esista solo per quei mesi. Bisogna distinguere la stagionalità commerciale dalla durata effettiva dell’iscrizione dell’impresa e della posizione INPS.
Eventuali periodi di apertura e chiusura, sospensioni o variazioni devono essere coordinati con Registro Imprese e INPS. Non conviene quindi calcolare i contributi ipotizzando semplicemente “quattro mesi di stagione” senza aver verificato la posizione amministrativa effettiva.
Camera di Commercio e Registro Imprese
La gestione dello stabilimento è un’attività d’impresa. Oltre alla Partita IVA, normalmente occorre l’iscrizione al Registro Imprese e l’apertura delle posizioni previdenziali dovute. La pratica di avvio va coordinata con gli adempimenti SUAP e con il titolo concessorio.
Sicurezza, salvataggio e regole locali
Gli obblighi operativi di uno stabilimento non si esauriscono nella fiscalità. Ordinanze balneari, disposizioni regionali e locali possono disciplinare servizi di salvataggio, dotazioni, accessibilità, orari, delimitazione degli spazi, pulizia e altre condizioni di esercizio.
Queste regole non sono identiche in tutta Italia. Prima dell’avvio occorre quindi verificare gli atti dell’autorità marittima e degli enti territorialmente competenti per la specifica concessione.
Prenotazioni online e abbonamenti stagionali
Consentire al cliente di prenotare online ombrellone, lettini o cabina non trasforma la gestione in un’attività e-commerce distinta: il canale digitale serve a vendere lo stesso servizio balneare. Anche abbonamenti stagionali, carnet o prenotazioni anticipate restano ricavi della gestione se remunerano il servizio dello stabilimento.
Se invece il sito vende stabilmente prodotti o servizi autonomi di terzi, va verificata la natura della nuova attività e l’eventuale necessità di un codice aggiuntivo.
Quanto costa aprire uno stabilimento balneare
Non esiste un costo standard. Le voci possono comprendere canone concessorio, procedure e diritti amministrativi, contributi INPS, assicurazioni, attrezzature da spiaggia, cabine e strutture amovibili, manutenzione, personale, salvataggio, utenze, pulizia, sistemi di prenotazione, POS e marketing.
Se sono presenti bar o ristorante si aggiungono attrezzature, approvvigionamenti, personale, adempimenti sanitari e costi della somministrazione. Per questo il budget deve essere costruito sul modello completo e non sul solo servizio ombrelloni.
Come aprire la Partita IVA per uno stabilimento balneare
- Verifica il titolo concessorio o la procedura attraverso cui può essere acquisita la gestione dell’area.
- Definisci tutti i servizi che saranno svolti: spiaggia, bar, ristorante, vendita, sport, noleggi o eventi.
- Adotta il 93.29.20 come codice principale quando la gestione dello stabilimento balneare è l’attività prevalente.
- Valuta codici secondari per le attività autonome e abituali.
- Verifica requisiti e convenienza del regime forfettario con coefficiente 67%.
- Gestisci Partita IVA, Registro Imprese e posizione INPS.
- Presenta la pratica SUAP prevista, previa concessione demaniale.
- Se somministri alimenti e bevande, gestisci anche gli adempimenti e la notifica sanitaria previsti.
- Verifica ordinanze e obblighi locali relativi alla gestione della spiaggia.
Per i passaggi fiscali generali consulta come aprire la Partita IVA nel regime forfettario.
Errori da evitare
- pensare che Partita IVA e SCIA sostituiscano la concessione demaniale;
- usare 93.29.20 per bar o ristorante autonomi senza verificare attività aggiuntive;
- aprire un codice separato per ogni lettino o ombrellone noleggiato, anche se il noleggio è già parte del servizio balneare;
- applicare un coefficiente diverso dal 67% al 93.29.20;
- trattare il titolare come professionista in Gestione Separata senza verificare la natura d’impresa;
- ignorare contributi minimi INPS e stagionalità amministrativa;
- scegliere il forfettario senza confrontare il 33% di costi presunti con canone, personale e costi reali;
- confondere la scadenza transitoria delle concessioni esistenti con un diritto automatico a ottenere una nuova concessione;
- ignorare regole territoriali, sicurezza e adempimenti sanitari.
Fonti ufficiali
- ISTAT – ATECO 2025
- ISTAT – Struttura e note esplicative ATECO 2025
- Italia Semplice – Stabilimenti balneari, SCIA e concessione
- Normattiva – Legge 118/2022, articolo 3
- INPS – Circolare n. 14/2026, Artigiani e Commercianti
- Agenzia delle Entrate – Reddito e tassazione nel regime forfettario
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 da utilizzare per la gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali è 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari.
Per il codice 93.29.20 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 67%.
No. Per l’attività su area demaniale la disciplina nazionale prevede la SCIA previa concessione demaniale. Il titolo che consente l’uso dell’area deve quindi essere verificato prima dell’avvio.
Per il titolare che gestisce personalmente lo stabilimento come impresa il riferimento ordinario da verificare è la Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 l’aliquota è del 24,48% fino alla prima fascia e il contributo minimo annuo del titolare è 4.611,64 euro, salvo casi particolari.
Non automaticamente. Se bar o ristorazione sono attività economiche autonome e abituali devono essere verificati il relativo codice ATECO e gli adempimenti amministrativi e sanitari. Per lo stabilimento con somministrazione è prevista una SCIA unica con notifica sanitaria, sempre previa concessione demaniale.
Per confrontare questa attività con le altre guide verticali consulta Regime forfettario per professioni e attività.
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