Aprire la Partita IVA come personal shopper nel 2026 è più semplice da classificare rispetto al passato: ATECO 2025 ha introdotto il codice 96.99.94 – Servizi di consulenza di immagine, che comprende la consulenza sulla valorizzazione dell’immagine attraverso abbigliamento, accessori, acconciatura e trucco. È il riferimento naturale quando il servizio consiste nell’analizzare stile ed esigenze del cliente e accompagnarlo nella scelta degli acquisti.
Il punto decisivo è capire che cosa fatturi realmente. Se vendi una consulenza e il cliente acquista i prodotti per proprio conto, sei nell’area dei servizi professionali. Se invece compri merce in nome proprio e poi la rivendi al cliente, entri nell’attività commerciale e l’inquadramento fiscale, camerale e previdenziale deve essere rivalutato.
Personal shopper: quadro rapido 2026
- ATECO 2025: 96.99.94 – Servizi di consulenza di immagine.
- Coefficiente di redditività: 67% nel regime forfettario.
- Inquadramento tipico: libero professionista quando si fattura il servizio di consulenza.
- Camera di Commercio: normalmente no per la sola consulenza professionale; da rivalutare se si svolge commercio di beni.
- Previdenza: Gestione Separata INPS in assenza di una cassa professionale specifica.
- Albo professionale: non esiste un albo obbligatorio specifico del personal shopper.
Codice ATECO personal shopper: 96.99.94
La classificazione ATECO 2025 di ISTAT contiene la voce 96.99.94 – Servizi di consulenza di immagine. Nelle note esplicative sono inclusi i servizi di consulenza per valorizzare l’immagine del cliente in termini, ad esempio, di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco.
Questo aggiornamento supera il vecchio ricorso a codici residuali come 96.09.09 o 96.99.99. Se il personal shopper svolge realmente consulenza di stile e immagine, oggi esiste una voce specifica e più precisa.
Personal shopper e consulente di immagine sono la stessa cosa?
Le due attività possono sovrapporsi, ma non sono necessariamente identiche. Il consulente di immagine può lavorare su guardaroba, colori, stile, immagine professionale e occasioni specifiche. Il personal shopper concentra spesso il servizio sulla selezione e sull’accompagnamento agli acquisti. Ai fini ATECO conta però il contenuto economico concreto: quando l’attività resta una consulenza personale sull’immagine, il 96.99.94 copre bene entrambe le modalità.
La vecchia pagina del sito dedicata al codice ATECO per personal shopper o consulente di immagine resta un approfondimento specifico sulla classificazione, mentre questa guida copre l’intera apertura e gestione della Partita IVA.
Quando il personal shopper diventa commerciante
La distinzione più importante riguarda i beni acquistati. Se il cliente compra direttamente vestiti, scarpe o accessori e paga al personal shopper un compenso separato per ricerca, selezione e consulenza, il ricavo del professionista è il compenso per il servizio.
Se invece il personal shopper acquista prodotti in nome proprio, ne assume la proprietà e li rivende applicando un margine, non sta più svolgendo soltanto consulenza. In quel caso occorre individuare il codice ATECO commerciale coerente con i beni venduti, valutare l’iscrizione al Registro Imprese e l’inquadramento nella Gestione Commercianti INPS. Lo stesso vale se viene creato un vero e-commerce o un negozio.
Come aprire la Partita IVA da personal shopper
Per la sola attività professionale di consulenza l’apertura passa normalmente dal modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello vanno indicati il codice ATECO, la data di inizio attività, il domicilio fiscale e il regime fiscale adottato.
Non essendo una professione ordinistica, non è richiesta l’iscrizione a un albo professionale. È però opportuno definire fin dall’inizio contratti, condizioni del servizio, gestione degli anticipi del cliente e modalità con cui vengono documentati eventuali acquisti effettuati durante l’incarico.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il personal shopper che opera come libero professionista e non ha una propria cassa previdenziale si iscrive alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per il professionista non assicurato presso altra forma pensionistica obbligatoria è 26,07%; per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria è normalmente 24%.
Non esiste un contributo minimo fisso come nelle Gestioni Artigiani e Commercianti: i contributi sono calcolati sul reddito professionale imponibile, entro i limiti previsti dalla Gestione Separata.
Regime forfettario personal shopper: coefficiente 67%
Il codice 96.99.94 rientra tra le attività con coefficiente di redditività del 67%. Significa che il reddito forfettario lordo è ottenuto applicando il 67% ai compensi incassati. Il restante 33% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Per utilizzare il regime occorre rispettare tutti i requisiti del forfettario, incluso il limite generale di 85.000 euro di ricavi o compensi e le cause ostative previste dalla legge. L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può essere del 5% nei primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono i requisiti per una nuova attività.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Ipotizzando l’aliquota Gestione Separata del 26,07%, i contributi sono circa 5.240 euro.
I contributi previdenziali obbligatori deducibili si sottraggono prima di calcolare l’imposta sostitutiva. La base fiscale diventa quindi circa 14.860 euro: l’imposta è circa 2.229 euro al 15% oppure circa 743 euro al 5%. L’esempio serve a mostrare l’ordine corretto del calcolo; eventuali altre posizioni previdenziali e contributi effettivamente versati possono modificarlo.
Spese, trasferte e acquisti per il cliente
Trasporti, software, pubblicità, telefono, corsi, trasferte e altre spese professionali non vengono dedotti analiticamente nel forfettario. Per questo un’attività con costi reali molto elevati può richiedere un confronto con il regime ordinario.
Va tenuto distinto il denaro utilizzato per acquistare beni destinati al cliente. La modalità con cui vengono effettuati e documentati gli acquisti deve essere organizzata in modo coerente con il contratto: non bisogna confondere un rimborso o un’anticipazione documentata con il compenso professionale né trasformare, senza accorgersene, la consulenza in un’attività di rivendita.
Fatture del personal shopper
Il personal shopper in forfettario emette fattura elettronica per i propri compensi secondo le regole generali. In fattura non addebita l’IVA ordinaria e riporta le indicazioni previste per il regime forfettario. Se iscritto alla Gestione Separata può valutare la rivalsa previdenziale del 4%: è facoltativa e, quando addebitata, entra nel compenso del professionista.
Per gli aspetti operativi puoi consultare la guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Lavorare online o per clienti esteri
Una consulenza di immagine può essere svolta anche a distanza tramite videochiamate, analisi del guardaroba, moodboard e selezioni online. Il codice ATECO dipende dall’attività e non dal canale digitale utilizzato. Se invece il professionista vende beni tramite un proprio sito, l’attività commerciale va classificata in base ai prodotti venduti.
Con clienti esteri cambiano le regole IVA e di fatturazione a seconda che il cliente sia un soggetto passivo o un consumatore e che sia stabilito in UE o fuori UE. Il fatto di essere in forfettario non elimina automaticamente gli adempimenti delle operazioni internazionali.
Errori da evitare
- continuare a usare il vecchio codice residuale nonostante ATECO 2025 abbia introdotto il 96.99.94;
- confondere consulenza di immagine e rivendita di abbigliamento;
- calcolare l’imposta prima di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- considerare il 33% forfettario come un rimborso delle spese reali;
- non documentare in modo chiaro gli acquisti effettuati nell’interesse del cliente;
- ignorare gli adempimenti IVA nelle prestazioni a clienti esteri.
Domande frequenti
Per l’attività di consulenza di immagine il riferimento ATECO 2025 è 96.99.94 – Servizi di consulenza di immagine.
Con ATECO 96.99.94 il coefficiente di redditività è del 67%.
Normalmente no se svolge soltanto consulenza professionale. Se acquista beni in nome proprio per rivenderli, l’attività diventa commerciale e l’inquadramento deve essere rivalutato.
Il libero professionista senza cassa specifica si iscrive normalmente alla Gestione Separata INPS; nel 2026 l’aliquota ordinaria per chi non ha altra copertura obbligatoria è 26,07%.
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