Personal shopper e consulente d’immagine: ATECO 96.99.94 e casi esclusi
Con ATECO 2025 il personal shopper che lavora come consulente d’immagine ha finalmente un codice molto più specifico rispetto al passato: 96.99.94 – Servizi di consulenza di immagine. Le note ufficiali includono la consulenza finalizzata a valorizzare l’immagine del cliente attraverso abbigliamento, accessori, acconciatura e trucco.
Il codice è adatto quando il servizio venduto consiste nel consigliare il cliente: analisi dello stile, accompagnamento negli acquisti, selezione di capi e accessori, organizzazione del guardaroba o consulenza sull’immagine personale. Non va però esteso automaticamente a chi vende prodotti, esegue trattamenti estetici o svolge altre attività che hanno una natura economica diversa.
ATECO 96.99.94: cosa comprende
La denominazione ufficiale è Servizi di consulenza di immagine. L’ISTAT include espressamente i servizi di consulenza per la valorizzazione dell’immagine dei clienti in termini, per esempio, di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco.
Per un personal shopper il punto decisivo è quindi la natura consulenziale del servizio. Il professionista può accompagnare il cliente nei negozi, proporre outfit, ricercare prodotti, predisporre una shopping list o costruire uno stile personale senza diventare per questo commerciante dei beni consigliati.
Personal shopper: quando il 96.99.94 è coerente
- consulenza su stile e immagine personale;
- personal shopping svolto per conto del cliente;
- selezione e abbinamento di capi e accessori;
- wardrobe review e organizzazione del guardaroba;
- ricerca di prodotti e accompagnamento agli acquisti;
- consulenza sull’immagine complessiva, senza eseguire direttamente servizi estetici o di acconciatura.
Per apertura della Partita IVA, regime fiscale, previdenza e fatturazione trovi la guida completa sulla Partita IVA del personal shopper. Questa pagina resta invece dedicata alla sola scelta del codice e ai suoi confini.
Se compri e rivendi i prodotti al cliente cambia l’attività
Un conto è consigliare al cliente quale prodotto acquistare; un altro è comprare capi, accessori o altri beni in proprio e rivenderli con un margine. Nel secondo caso entra in gioco un’attività commerciale, che non viene descritta dal 96.99.94.
La distinzione pratica è semplice: se il cliente paga il tuo tempo e la tua consulenza e acquista i prodotti dal negozio o dal venditore, l’attività resta consulenziale. Se invece il cliente compra il bene da te, oppure tu ne assumi il rischio commerciale e lo rivendi, va verificato il codice di commercio relativo ai prodotti trattati e il conseguente inquadramento.
Quando consulenza e vendita convivono stabilmente possono essere necessarie più attività dichiarate. Per capire la logica generale puoi leggere come aggiungere un secondo codice ATECO.
Consigliare capelli e trucco non significa fare parrucchiere o estetista
Le note ISTAT citano acconciatura e trucco perché la consulenza d’immagine può riguardare anche questi aspetti. Ciò non significa che il 96.99.94 autorizzi a eseguire materialmente servizi di parrucchiere, make-up professionale o trattamenti estetici.
Se il professionista si limita a suggerire colori, tagli o soluzioni coerenti con l’immagine del cliente, resta nell’ambito consulenziale. Se effettua direttamente la prestazione tecnica, l’attività concreta cambia e vanno verificati codice ATECO, requisiti professionali e adempimenti specifici.
Consulente d’immagine per aziende o privati: il codice cambia?
Il fatto che il cliente sia un privato, un professionista o un’azienda non cambia automaticamente il codice. Conta il servizio effettivamente reso. Una consulenza di immagine personale per un manager o un professionista può restare nel 96.99.94 se l’oggetto dell’incarico è la valorizzazione dell’immagine della persona.
Se invece il lavoro riguarda branding aziendale, strategia di marketing, identità visiva di un’impresa, grafica o comunicazione pubblicitaria, non siamo più davanti alla stessa attività: va individuato il codice corrispondente alla prestazione professionale realmente venduta.
Coefficiente di redditività del 96.99.94: 67%
Nel regime forfettario il codice 96.99.94 rientra nel gruppo delle altre attività economiche con coefficiente di redditività del 67%. Significa che, ai fini del calcolo forfettario, il reddito lordo viene determinato applicando il 67% ai compensi o ricavi riferibili all’attività, prima delle deduzioni previdenziali ammesse.
- 10.000 € di compensi → reddito forfettario 6.700 €;
- 30.000 € → 20.100 €;
- 50.000 € → 33.500 €.
Il 67% non è l’aliquota dell’imposta. L’imposta sostitutiva del 15% o del 5%, se spettante, viene calcolata successivamente sulla base imponibile. Per il meccanismo generale trovi la guida ai coefficienti di redditività.
Il vecchio 96.09.09 è ancora il codice del personal shopper?
No come riferimento attuale. Prima di ATECO 2025 il personal shopper veniva spesso ricondotto a codici residuali perché mancava una voce specifica. Oggi il 96.99.94 identifica direttamente i servizi di consulenza di immagine e rende superfluo continuare a proporre automaticamente il vecchio 96.09.09 per questa attività.
Chi aveva già una Partita IVA con un vecchio codice deve però verificare il raccordo attribuito alla propria posizione e l’attività realmente esercitata, senza effettuare variazioni solo sulla base del nome del vecchio codice.
Cinque domande per verificare se il 96.99.94 è corretto
- Il cliente mi paga principalmente per la consulenza e non per i prodotti?
- Seleziono o consiglio capi e accessori senza rivenderli?
- Mi occupo dell’immagine della persona e non del marketing di un’impresa?
- Consiglio acconciatura o trucco senza eseguire direttamente il servizio tecnico?
- La consulenza d’immagine è un’attività abituale e realmente fatturata?
Fonti ufficiali
Domande frequenti
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