Aprire la Partita IVA da osteopata nel 2026 richiede oggi molta più attenzione rispetto alle vecchie guide online. L’osteopata è stato riconosciuto come professione sanitaria e ATECO 2025 colloca espressamente l’osteopatia nel codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.. Non è quindi più corretto usare automaticamente il vecchio 86.99.09 indicato da molte pagine precedenti alla nuova classificazione.
Il 2026 è inoltre un anno di transizione importante per i titoli pregressi: il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio, ha definito i criteri per valutare l’esperienza professionale e riconoscere l’equipollenza dei titoli precedenti alla laurea abilitante. Chi possiede una formazione osteopatica acquisita prima del nuovo ordinamento non deve quindi presumere automaticamente l’equivalenza: occorre verificare il percorso di riconoscimento applicabile alla propria posizione.
Osteopata 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
- Professione: sanitaria, istituita ai sensi della legge 3/2018 e definita dal DPR 131/2021.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: in assenza di una cassa professionale dedicata, normalmente Gestione Separata INPS.
- Titoli pregressi: nel 2026 operano i criteri di valutazione ed equipollenza definiti dal DPCM 25 marzo 2026.
- Nuova formazione: l’ordinamento universitario della laurea in osteopatia è stato definito a livello nazionale.
- Fatture: la natura sanitaria della prestazione va coordinata con la posizione professionale effettivamente riconosciuta.
Codice ATECO osteopata 86.96.09
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono espressamente nel 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. la “fornitura di servizi terapeutici di medicina osteopatica (osteopatia) nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria”. La stessa classificazione esclude gli osteopati dall’area della fisioterapia e li rinvia alla classe 86.96.
Questo è uno dei principali elementi di aggiornamento rispetto a molte guide ancora indicizzate che riportano 86.99.09. Per una nuova apertura o una variazione nel 2026 il riferimento deve essere verificato sulla classificazione ATECO 2025 vigente, non copiato da documenti precedenti.
L’osteopata è una professione sanitaria
La legge 11 gennaio 2018 n. 3 ha individuato l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il DPR 7 luglio 2021 n. 131 ha poi recepito l’accordo che ne definisce il profilo professionale. Il professionista opera in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie negli ambiti stabiliti dal profilo.
Il riconoscimento sanitario non significa però che ogni diploma privato rilasciato in passato sia diventato automaticamente una laurea abilitante. Proprio per risolvere la fase transitoria sono stati emanati i successivi provvedimenti sulla formazione universitaria e sui titoli pregressi.
Titoli pregressi: cosa cambia nel 2026
Il DPCM 25 marzo 2026 recepisce l’accordo Stato-Regioni che stabilisce i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti prima della laurea abilitante. È quindi il riferimento centrale per chi esercitava o si era formato nell’osteopatia prima del completamento del nuovo percorso universitario.
La conseguenza pratica è semplice: chi possiede un titolo pregresso deve verificare se e come rientra nei criteri previsti, quali documenti sono necessari e quale procedura debba seguire. Non è corretto né dire che tutti i vecchi titoli sono automaticamente validi né, al contrario, che tutta l’esperienza precedente sia priva di valore.
Laurea in osteopatia e nuovi professionisti
L’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia è stato definito con decreto interministeriale pubblicato nel 2024. Il laureato è il professionista sanitario cui competono le attribuzioni previste dal DPR 131/2021, nell’ambito della prevenzione e del mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico delle disfunzioni somatiche secondo il profilo professionale.
Per chi entra oggi nel percorso professionale il riferimento non può quindi essere un generico “corso privato di osteopatia” letto in una guida fiscale precedente alla riforma. Titolo abilitante, accreditamento universitario e disciplina transitoria devono essere verificati sul quadro normativo vigente al momento dell’esercizio.
Come aprire la Partita IVA da osteopata
- verificare il titolo professionale e, se pregresso, il percorso di riconoscimento applicabile;
- aprire la Partita IVA come libero professionista con ATECO 86.96.09;
- verificare requisiti e cause di esclusione del regime forfettario;
- aprire la posizione previdenziale alla Gestione Separata INPS se dovuta;
- impostare fatturazione coerente con la natura sanitaria delle prestazioni effettivamente rese;
- verificare assicurazione professionale e obblighi privacy;
- se si apre una struttura sanitaria propria, verificare anche requisiti e autorizzazioni della sede.
Regime forfettario: coefficiente 78%
Per l’attività professionale classificata nel 86.96.09 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%. Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro; il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente.
Studio, lettino, assicurazione, corsi, software e altre spese non vengono dedotti analiticamente. I contributi previdenziali obbligatori versati e deducibili si sottraggono invece dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Gestione Separata INPS 2026
In assenza di una cassa previdenziale autonoma dedicata agli osteopati, il libero professionista è normalmente iscritto alla Gestione Separata. La circolare INPS n. 8/2026 fissa l’aliquota al 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e al 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Applicando in via esemplificativa il 26,07% della Gestione Separata, i contributi sono circa 6.100 euro. La base fiscale dopo la deduzione dei contributi è quindi circa 17.300 euro.
L’imposta sostitutiva risulta circa 865 euro al 5% oppure 2.595 euro al 15%. Il 5% richiede il rispetto delle specifiche condizioni previste per una nuova attività.
Fattura osteopata e trattamento IVA
Nel regime forfettario le operazioni seguono le regole proprie del regime e non si addebita l’IVA secondo il meccanismo ordinario. Per le prestazioni sanitarie, tuttavia, va anche considerata la disciplina specifica dell’esenzione e degli obblighi sanitari. Il trattamento deve essere coerente con il titolo professionale effettivamente riconosciuto e con la natura della prestazione resa.
La vecchia pagina sull’IVA dell’osteopata in forfettario resta utile come approfondimento specifico sulla fattura, ma non sostituisce questa guida generale su ATECO, titolo e previdenza.
Errori da evitare
- usare ancora 86.99.09 senza verificare ATECO 2025;
- considerare ogni vecchio diploma automaticamente equipollente alla laurea abilitante;
- ignorare il DPCM 25 marzo 2026 sui titoli pregressi;
- confondere osteopatia e fisioterapia nella classificazione ATECO;
- iscriversi ad Artigiani o Commercianti come regola automatica;
- calcolare l’imposta prima di dedurre i contributi obbligatori;
- trattare la natura sanitaria della fattura senza verificare la posizione professionale riconosciuta.
Prima dell’apertura verifica anche i requisiti e le cause di esclusione del regime forfettario.
Domande frequenti
ATECO 2025 include espressamente l’osteopatia nel codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
Sì. La professione sanitaria dell’osteopata è stata individuata dalla legge 3/2018 e il profilo professionale è stato definito dal DPR 131/2021.
No. Il DPCM 25 marzo 2026 ha definito criteri specifici per valutare esperienza professionale e riconoscere l’equipollenza dei titoli pregressi.
Con ATECO 86.96.09 il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Nel 2026 il professionista in Gestione Separata senza altra previdenza obbligatoria applica normalmente il 26,07% sul reddito contributivo.
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