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Regime Forfettario

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Commercialista per osteopata: ATECO, INPS, Ordine e IVA

Un commercialista per osteopata nel 2026 deve gestire insieme fiscalità e transizione ordinistica della professione. ATECO 2025 colloca espressamente l’osteopatia nel codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a., con coefficiente di redditività del 78% nel regime forfettario. Per il libero professionista senza una Cassa previdenziale autonoma, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.

Dal 14 settembre 2026 è inoltre attiva la procedura di iscrizione agli Elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP per gli osteopati con titolo conseguito in Italia che rientrano nei requisiti della disciplina transitoria. Il commercialista deve quindi verificare non soltanto Partita IVA, contributi e fatture, ma anche la posizione professionale effettiva del cliente e la coerenza con il percorso di riconoscimento previsto dal DPCM 25 marzo 2026.

Commercialista per osteopata: cosa deve controllare

  • ATECO 86.96.09 e attività realmente svolta;
  • coefficiente forfettario del 78%;
  • Gestione Separata INPS e aliquota personale;
  • domanda all’Elenco speciale ad esaurimento quando dovuta;
  • titolo pregresso, tirocinio ed esperienza professionale documentabile;
  • fatturazione e trattamento IVA vigente;
  • eventuale rivalsa INPS del 4%;
  • studio proprio, collaborazioni e strutture sanitarie;
  • privacy e gestione dei dati relativi alla salute;
  • costi reali dello studio e convenienza del regime fiscale.

ATECO 2025 osteopata: 86.96.09

Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono nello 86.96.09 la fornitura di servizi terapeutici di medicina osteopatica nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria.

Il codice è distinto dal 86.95.00 della fisioterapia e dal 86.99.01 delle tecniche di trattamento del corpo. Per il dettaglio puoi consultare la scheda ATECO 86.96.09.

Coefficiente forfettario del 78%

Per l’attività professionale classificata nel 86.96.09 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro.

Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario. Affitto dello studio, assicurazione, software, formazione, lettino, utenze e altri costi non vengono dedotti analiticamente.

L’osteopata è una professione sanitaria

La professione sanitaria dell’osteopata è stata individuata dalla Legge 3/2018 e il profilo professionale è stato definito dal DPR 131/2021. Il professionista opera negli ambiti previsti dal proprio profilo e la formazione universitaria abilitante è stata disciplinata a livello nazionale.

Il riconoscimento sanitario non significa però che tutti i titoli privati conseguiti in passato siano automaticamente equipollenti alla laurea abilitante. La disciplina transitoria del 2026 serve proprio a regolare queste posizioni.

Dal 14 settembre 2026: Elenchi speciali ad esaurimento

La FNO TSRM e PSTRP ha attivato dal 14 settembre 2026 la presentazione telematica delle domande agli Elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini territoriali per gli osteopati con titolo conseguito in Italia che possiedono i requisiti previsti.

La domanda viene presentata attraverso la piattaforma della Federazione; istruttoria e delibera sono gestite dall’Ordine territoriale competente. Per chi esercita con titolo italiano e rientra nella disciplina transitoria, questo passaggio non può essere ignorato nella gestione professionale.

Titoli pregressi e DPCM 25 marzo 2026

Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato il 22 maggio 2026, ha recepito l’accordo sui criteri per valutare l’esperienza professionale e riconoscere l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante.

Il commercialista non valuta il titolo professionale, ma deve sapere se il cliente opera nella fase transitoria, perché documentazione fiscale, anzianità professionale e contratti possono diventare elementi utili a provare l’attività svolta.

Quando fatture e Partita IVA diventano prova dell’esperienza

Le istruzioni della FNO TSRM e PSTRP indicano che, nei casi in cui occorra documentare esperienza professionale, possono essere utilizzati anche elementi come Partita IVA, contratti di collaborazione e documentazione fiscale che dimostri l’effettivo svolgimento dell’attività nei periodi dichiarati.

Questo rende ancora più importante una contabilità ordinata e coerente: fatture, contratti e descrizioni delle prestazioni devono rappresentare il lavoro realmente svolto.

Formazione iniziata entro il 31 agosto 2026

La disciplina transitoria considera anche specifiche situazioni relative ai corsi di formazione già avviati. Le istruzioni federali richiamano, tra i requisiti documentali previsti per alcune categorie, l’iscrizione entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di durata non inferiore a tre anni.

Per chi inizia oggi il percorso, invece, la formazione va verificata nel nuovo sistema universitario: dal 1° settembre 2026 i corsi per il conseguimento del titolo della professione possono essere attivati soltanto dalle università previo accreditamento MUR.

Meno di 1.000 ore di tirocinio: documentare 36 mesi di esperienza

Le istruzioni FNO TSRM e PSTRP prevedono, per alcune posizioni con meno di 1.000 ore di tirocinio pratico, la documentazione di almeno 36 mesi di esperienza professionale, anche non continuativi, nel periodo previsto dalla disciplina transitoria.

Partita IVA, contratti di collaborazione e documentazione fiscale possono concorrere a provare l’attività. Il commercialista deve quindi aiutare il cliente a recuperare una cronologia ordinata di fatture e rapporti professionali senza alterare o ricostruire retroattivamente documenti inesistenti.

Titolo di osteopata conseguito all’estero

Le istruzioni federali distinguono i titoli conseguiti in Italia da quelli esteri. Chi possiede un titolo abilitante all’esercizio dell’osteopatia conseguito fuori dall’Italia non segue automaticamente la procedura ESE prevista per i titoli italiani: deve verificare il riconoscimento professionale presso il Ministero della Salute.

Prima di aprire o modificare la posizione fiscale è quindi opportuno accertare quale titolo è riconosciuto e con quale procedura, evitando di confondere riconoscimento professionale, codice ATECO e semplice possesso di un attestato straniero.

Gestione Separata INPS 2026

L’osteopata libero professionista non dispone oggi di una Cassa previdenziale autonoma dedicata. Quando non esiste un’altra forma previdenziale obbligatoria, il riferimento è quindi normalmente la Gestione Separata INPS.

Per il 2026 l’INPS applica ai liberi professionisti senza altra previdenza obbligatoria l’aliquota del 26,07%. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra gestione obbligatoria l’aliquota è del 24%.

Minimale e massimale della Gestione Separata

Nel 2026 il minimale di reddito utile per l’accredito dell’intero anno è 18.808 euro. Non è però un contributo minimo fisso come nelle Gestioni Artigiani e Commercianti: il professionista versa in percentuale sul reddito soggetto alla gestione.

Il massimale contributivo 2026 è invece pari a 122.295 euro. Contributi e accredito devono essere letti separatamente, soprattutto quando il reddito è inferiore al minimale.

Rivalsa INPS del 4%

Il professionista iscritto alla Gestione Separata può applicare facoltativamente in fattura una rivalsa fino al 4%. La rivalsa non sostituisce i contributi: resta parte del compenso e deve essere considerata nel controllo dei ricavi e delle soglie fiscali.

IVA dell’osteopata: attenzione alla distinzione tra professione e imposta

Il riconoscimento della professione sanitaria e l’esenzione IVA non coincidono automaticamente. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha escluso, nel quadro allora vigente, l’applicazione automatica dell’esenzione sanitaria dell’articolo 10, n. 18, alle prestazioni dell’osteopata.

La successiva apertura degli Elenchi speciali riguarda il piano professionale e ordinistico e non va trasformata automaticamente in una modifica del trattamento IVA. In regime ordinario il commercialista deve quindi verificare se, dopo la risoluzione 9/E, siano intervenute specifiche disposizioni fiscali applicabili alla posizione concreta.

Osteopata in forfettario e fattura elettronica

Nel regime forfettario l’osteopata non addebita l’IVA secondo le regole proprie del regime. Per la fattura elettronica va utilizzato il corretto codice natura e devono essere gestiti bollo ed eventuale rivalsa previdenziale.

Per il dettaglio puoi consultare la guida dedicata a IVA e fattura dell’osteopata.

Sistema Tessera Sanitaria: non presumere l’obbligo

La risoluzione 9/E/2026 aveva collegato osteopatia, trattamento IVA e fatturazione elettronica al quadro professionale allora non ancora completato. Poiché la transizione ordinistica è diventata operativa successivamente, il commercialista deve verificare gli aggiornamenti specifici del Sistema Tessera Sanitaria senza dare per automatico l’allineamento alle altre professioni sanitarie.

Esempio con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Applicando il 26,07% come stima previdenziale, la contribuzione teorica è circa 8.134 euro.

Ai fini dell’imposta sostitutiva si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili nell’anno. Sul reddito residuo si applica il 15% oppure il 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste.

Studio personale o struttura sanitaria

Ricevere pazienti in uno studio professionale personale non coincide automaticamente con l’apertura di una struttura sanitaria organizzata. Se però vengono creati poli multidisciplinari, centri con più professionisti, personale o servizi organizzati, devono essere verificati anche requisiti regionali, autorizzazioni e responsabilità della struttura.

Collaborazioni con fisioterapisti, medici e centri

L’osteopata può lavorare in collaborazione con altre figure sanitarie nel rispetto del proprio profilo professionale. Fiscalmente occorre chiarire chi conferisce l’incarico, chi incassa dal paziente, chi emette la fattura e quale corrispettivo viene trattenuto dalla struttura.

Commissioni o canoni pagati a centri e poli sanitari non sono dedotti analiticamente nel forfettario e devono quindi essere considerati nella valutazione economica del regime.

Privacy e dati relativi alla salute

Cartelle, anamnesi, consenso, referti ricevuti dal paziente e altre informazioni cliniche possono contenere dati relativi alla salute. Organizzazione dello studio, software, accessi e conservazione devono quindi essere impostati con particolare attenzione alla protezione dei dati.

Assicurazione professionale

Con l’ingresso nella disciplina ordinistica assumono rilievo anche gli obblighi professionali e assicurativi collegati alla posizione concreta. È opportuno verificare con l’Ordine territoriale la copertura RC richiesta e l’adeguatezza della polizza alle prestazioni effettivamente svolte.

Formazione continua e costi professionali

Aggiornamento, assicurazione, affitto dello studio, software, segreteria, strumenti e collaborazioni sono costi reali che nel forfettario non vengono dedotti singolarmente. Se il loro peso supera stabilmente il 22% dei compensi, il regime ordinario merita una simulazione.

Documenti da dare al commercialista

  • titolo professionale e documenti relativi alla transizione;
  • domanda o iscrizione all’Elenco speciale quando applicabile;
  • fatture emesse e ricevute;
  • documenti INPS e F24 versati;
  • contratti con studi, centri o altre strutture;
  • polizza professionale;
  • documentazione dello studio o della sede;
  • eventuali altre qualifiche sanitarie possedute;
  • riepilogo dei costi professionali;
  • documentazione utile a dimostrare l’esperienza pregressa, se necessaria.

Controlli periodici durante l’anno

Nel 2026 è utile verificare periodicamente non soltanto compensi, soglie del forfettario e contributi da accantonare, ma anche avanzamento della procedura ordinistica, eventuali aggiornamenti su IVA e Sistema Tessera Sanitaria e coerenza della documentazione professionale.

Partita IVA osteopata e guida commercialista: intenti diversi

La guida sulla Partita IVA dell’osteopata approfondisce soprattutto ATECO, requisiti e apertura. Questa pagina è invece dedicata alla gestione continuativa: transizione all’Ordine, Gestione Separata, fatture, studio, collaborazioni, costi e verifiche periodiche.

Errori da evitare

  • usare ancora il vecchio 86.99.09 senza verificare ATECO 2025;
  • ignorare che dal 14 settembre 2026 la procedura ESE è attiva;
  • considerare automaticamente equipollente ogni vecchio diploma;
  • confondere osteopatia e fisioterapia;
  • attribuire automaticamente una Cassa professionale che non esiste;
  • trasformare l’iscrizione ordinistica in automatica esenzione IVA;
  • presumere automaticamente l’obbligo o l’esclusione dal Sistema Tessera Sanitaria senza verifica aggiornata;
  • dedurre dall’imposta contributi soltanto stimati e non effettivamente versati.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’osteopata?

ATECO 2025 include espressamente l’osteopatia nel codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.

Qual è il coefficiente forfettario dell’osteopata?

Per ATECO 86.96.09 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%.

Quale INPS paga un osteopata libero professionista?

In assenza di una Cassa autonoma e di altra previdenza obbligatoria il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% nel 2026.

Dal 14 settembre 2026 cosa cambia per gli osteopati?

È attiva la presentazione delle domande agli Elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP per gli osteopati con titolo italiano che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina transitoria.

Le prestazioni dell’osteopata sono automaticamente esenti IVA?

No. Professione sanitaria ed esenzione IVA seguono regole distinte; la posizione va verificata alla luce della Risoluzione 9/E/2026 e di eventuali successivi provvedimenti specifici.

I vecchi titoli di osteopatia sono automaticamente equipollenti?

No. Il DPCM 25 marzo 2026 disciplina criteri e procedura per esperienza professionale e riconoscimento dei titoli pregressi; l’Ordine valuta la posizione concreta nella fase transitoria.

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