Extensions capelli con Partita IVA: qualifica, ATECO e forfettario
Se applichi personalmente extensions ai capelli dei clienti, non stai svolgendo una semplice attività commerciale: entri nel perimetro dell’attività di acconciatore. La legge n. 174/2005 comprende infatti i trattamenti e i servizi diretti a modificare, migliorare, mantenere o proteggere l’aspetto estetico dei capelli. Per esercitare personalmente questi servizi serve quindi l’abilitazione professionale prevista per l’acconciatore; un semplice corso privato non riconosciuto non basta.
Per l’attività di acconciatura il riferimento ATECO 2025 è 96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri. La vendita delle extensions, invece, va distinta: se è soltanto accessoria al servizio reso alla propria clientela può rientrare nel perimetro dell’attività di acconciatore; se diventa una vera attività autonoma di commercio, occorre aggiungere il codice ATECO di vendita coerente con i prodotti e il canale utilizzato.
Applicare extensions è attività di acconciatore?
La legge non elenca una per una tutte le tecniche utilizzabili sui capelli. Definisce però l’attività di acconciatore in modo ampio, includendo tutti i trattamenti e i servizi che modificano, migliorano, mantengono o proteggono l’aspetto estetico dei capelli e gli altri servizi inerenti o complementari.
L’applicazione professionale di extensions, quando consiste in un trattamento eseguito direttamente sulla capigliatura del cliente, rientra quindi in questo perimetro. Il codice ATECO non crea o sostituisce l’abilitazione: serve a classificare fiscalmente l’attività, mentre i requisiti professionali derivano dalla normativa di settore.
Si possono applicare extensions senza diploma da parrucchiere?
La domanda corretta non è se serva necessariamente un “diploma”, ma se si possieda la qualifica professionale abilitante. L’articolo 3 della legge n. 174/2005 prevede un percorso di abilitazione con esame tecnico-pratico e specifici requisiti formativi o di esperienza.
La stessa norma precisa che attestati e diplomi rilasciati dopo corsi non autorizzati o non riconosciuti dagli organi pubblici competenti non costituiscono titolo per esercitare l’attività professionale.
Per ogni sede in cui si svolge l’attività deve inoltre essere designato almeno un responsabile tecnico abilitato, la cui presenza deve essere garantita durante lo svolgimento dell’attività. Se vuoi applicare tu stessa le extensions, non è sufficiente che nell’impresa esista un responsabile tecnico: devi verificare anche il tuo titolo personale a svolgere materialmente il trattamento.
Codice ATECO 2025 per applicazione extensions: 96.21.00
La classificazione ATECO 2025 identifica con il codice 96.21.00 i “Servizi di parrucchieri e barbieri”. Le note ISTAT comprendono lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, colorazione, ondulazione, stiratura e attività simili sui capelli, oltre ai servizi di hairstyling.
Per la scheda completa del codice e per le differenze rispetto alla vecchia classificazione puoi consultare la nostra guida sul codice ATECO parrucchiere 96.21.00. La guida generale sulla Partita IVA per parrucchiere e barbiere approfondisce invece apertura, requisiti e previdenza.
Camera di Commercio, SCIA e responsabile tecnico
L’attività di acconciatore è esercitata in forma d’impresa ed è soggetta a SCIA da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’impresa deve inoltre essere iscritta al Registro delle Imprese e, quando ne ricorrono i requisiti, all’Albo delle imprese artigiane.
La legge consente di svolgere l’attività anche presso il domicilio dell’esercente o presso la sede indicata dal cliente, nel rispetto delle regole regionali e comunali. Non è invece ammesso l’esercizio in forma ambulante o su posteggio.
Vendere extensions ai clienti: serve un secondo codice ATECO?
Non sempre. La legge sull’acconciatore consente alle imprese del settore di vendere o cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini e altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati senza applicare, per quella cessione accessoria, la disciplina generale del commercio prevista dal decreto legislativo n. 114/1998.
Diverso è il caso in cui la vendita diventi una attività commerciale autonoma: per esempio un negozio o e-commerce di extensions rivolto anche a clienti che non acquistano il servizio di applicazione, oppure la vendita stabile di abbigliamento, borse, scarpe o altri beni non inerenti all’acconciatura. In quel caso va individuato il codice ATECO commerciale specifico e vanno verificati gli adempimenti collegati.
Si possono avere più codici ATECO con la stessa Partita IVA?
Sì. Una persona fisica può esercitare più attività con la stessa Partita IVA e indicare più codici ATECO. Occorre identificare l’attività prevalente e tenere distinti i ricavi quando le diverse attività ricadono in gruppi con coefficienti di redditività differenti.
Se, per esempio, applichi extensions e svolgi anche un’autonoma attività di commercio, il reddito forfettario non va necessariamente calcolato con un unico coefficiente su tutti i ricavi. Per approfondire puoi leggere la guida su più codici ATECO con la stessa Partita IVA.
Extensions e regime forfettario: coefficiente di redditività
Per l’attività di parrucchiere/acconciatore il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario è il 67%. Su 20.000 euro di ricavi riferibili a questa attività, il reddito forfettario di partenza è quindi 13.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% oppure del 5% per i primi cinque periodi d’imposta se sono rispettati tutti i requisiti previsti per le nuove attività. Il fatto di aprire come acconciatore non attribuisce automaticamente il diritto al 5%.
Nel forfettario si paga IVA sulle extensions vendute?
Nelle ordinarie operazioni interne, chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA al cliente. La regola vale sia per le prestazioni sia per le cessioni di beni che rientrano nell’attività esercitata, salvo casi particolari previsti dalla disciplina IVA.
Il rovescio della medaglia è che l’IVA pagata sugli acquisti di capelli, prodotti, attrezzature e materiali non è normalmente detraibile. Per un’attività con acquisti elevati questo elemento va considerato prima di scegliere il regime fiscale.
Contributi INPS per chi applica extensions
Quando l’attività è esercitata come impresa artigiana di acconciatura, il titolare che partecipa personalmente al lavoro è normalmente soggetto alla Gestione Artigiani INPS. Il sistema prevede contribuzione sul minimale e una quota percentuale sull’eventuale reddito eccedente.
I contribuenti forfettari iscritti alla Gestione Artigiani possono, se rispettano le condizioni, chiedere la riduzione contributiva del 35%. È una riduzione, non un esonero totale.
Vendere soltanto extensions è diverso dall’applicarle
Se acquisti extensions e le rivendi senza effettuare trattamenti sui capelli del cliente, l’attività da classificare è commerciale e non coincide automaticamente con l’acconciatura. Il codice ATECO, gli adempimenti amministrativi e l’inquadramento previdenziale vanno quindi determinati sulla vendita effettivamente svolta e sul relativo canale.
È questa la distinzione decisiva: applicazione professionale sul cliente = attività di acconciatore; sola vendita = commercio. Se svolgi entrambe in modo autonomo e sostanziale, possono servire più codici nella stessa Partita IVA.
Fonti ufficiali
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 – disciplina dell’attività di acconciatore.
- ISTAT – classificazione ATECO 2025.
Domande frequenti
Per applicare professionalmente extensions direttamente sui capelli del cliente occorre verificare l’abilitazione prevista per l’attività di acconciatore. La legge ricomprende i trattamenti diretti a modificare o migliorare l’aspetto estetico dei capelli.
Non necessariamente. La legge stabilisce che attestati o diplomi di corsi non autorizzati o non riconosciuti dagli organi pubblici competenti non costituiscono titolo per esercitare l’attività professionale di acconciatore.
Per l’attività di acconciatura il riferimento ATECO 2025 è 96.21.00, Servizi di parrucchieri e barbieri. La concreta classificazione va sempre verificata sull’attività effettivamente esercitata.
Sì. La vendita accessoria alla clientela dell’attività di acconciatore ha una disciplina specifica; se invece svolgi una vera attività autonoma di commercio può essere necessario aggiungere il codice ATECO commerciale pertinente.
Nelle ordinarie operazioni interne il forfettario non addebita IVA al cliente. Di regola, però, non può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti dei prodotti e dei materiali.
Quando l’attività è esercitata come impresa artigiana di acconciatura e il titolare vi lavora personalmente, l’inquadramento ordinario è nella Gestione Artigiani INPS. Va verificata la posizione concreta dell’impresa.
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