Aprire una erboristeria con Partita IVA nel 2026 richiede di distinguere bene il semplice commercio di prodotti confezionati dalla vendita alimentare, dalle preparazioni sfuse e dalla produzione propria. Con ATECO 2025 il riferimento specifico è 47.73.20 – Commercio al dettaglio di rimedi erboristici, che comprende il commercio al dettaglio di piante officinali sfuse e rimedi erboristici. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 40% e, per il titolare che esercita personalmente l’attività commerciale, il riferimento previdenziale ordinario è la Gestione Commercianti INPS.
Erboristeria 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 47.73.20 – Commercio al dettaglio di rimedi erboristici.
- Vecchio codice: 47.75.20 – Erboristerie, da non usare come riferimento ATECO 2025.
- Coefficiente forfettario: 40%.
- Previdenza: normalmente Gestione Commercianti INPS.
- Camera di Commercio: sì, per l’attività commerciale.
- SCIA/SUAP: da verificare per l’apertura del punto vendita.
- Settore alimentare: tisane, alimenti e integratori fanno scattare ulteriori requisiti e adempimenti.
- Preparazioni sfuse: le preparazioni estemporanee a uso alimentare previste dalla legge richiedono il titolo di erborista.
Codice ATECO erboristeria: 47.73.20
Le note ufficiali ATECO 2025 collocano le erboristerie nella sottocategoria 47.73.20. Sono comprese in particolare la vendita al dettaglio di piante officinali sfuse e la vendita di rimedi erboristici. La classificazione precisa inoltre che in questa voce rientrano sia le attività svolte dalle erboristerie sia quelle svolte da erboristi indipendenti.
Questo è un cambiamento importante rispetto alle guide basate sulla vecchia classificazione: il precedente 47.75.20 – Erboristerie non è il codice da riportare per una nuova apertura impostata sulla classificazione ATECO 2025.
Dal vecchio 47.75.20 al nuovo 47.73.20
Con ATECO 2007 l’erboristeria era comunemente identificata dal 47.75.20. ATECO 2025 ha spostato la voce nell’area del commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici e rimedi erboristici, creando il 47.73.20. Per questo, quando si confrontano vecchi articoli, visure o esempi online, è normale trovare ancora il codice precedente.
Chi ha già un’attività deve verificare il codice risultante dall’aggiornamento della propria posizione; chi apre nel 2026 deve invece ragionare sulla classificazione oggi vigente.
Cosa può vendere un’erboristeria
L’assortimento può comprendere piante officinali, erbe essiccate, tisane, infusi, rimedi erboristici, integratori alimentari, alimenti a base vegetale e, come linee accessorie, cosmetici naturali e prodotti per la cura della persona. Il codice principale deve però riflettere l’attività prevalente e il nucleo effettivo delle vendite.
Se il negozio diventa prevalentemente una profumeria o un punto vendita di cosmetici, va valutata la classificazione specifica per quei prodotti. Se invece vende principalmente alimenti diversi dai rimedi erboristici, può diventare necessario un codice coerente con il commercio alimentare effettivamente svolto.
Erboristeria e profumeria: non sono la stessa attività
Una moderna erboristeria può vendere creme, oli cosmetici, saponi e prodotti naturali per la persona, ma questo non significa che il codice dei cosmetici debba sostituire automaticamente quello erboristico. Conta la prevalenza economica e la natura del negozio. Per il confronto con un’attività orientata soprattutto a profumi e cosmetici puoi consultare la guida sulla Partita IVA della profumeria.
Serve il titolo di erborista per aprire un’erboristeria?
Non va data una risposta unica senza guardare cosa viene venduto e preparato. Il semplice commercio di prodotti confezionati non coincide con la preparazione professionale di miscele erboristiche sfuse. Inoltre, quando vengono venduti alimenti, entrano in gioco i requisiti professionali previsti per il settore alimentare.
Il punto più delicato riguarda le preparazioni estemporanee a uso alimentare destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, costituite da piante tal quali, miscele o estratti. Il decreto legislativo 75/2018 consente queste preparazioni, oltre che ai farmacisti, a chi possiede il titolo di erborista previsto dalla normativa vigente.
Vendita di alimenti: requisiti professionali
Se l’erboristeria vende prodotti che rientrano nel settore alimentare, come tisane alimentari, alimenti confezionati o integratori, deve essere verificata la disciplina del commercio alimentare. L’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 prevede specifici requisiti professionali per il commercio al dettaglio di alimenti e bevande.
Il requisito può derivare, a seconda dei casi, da un corso professionale riconosciuto, da esperienza qualificata nel settore oppure da un diploma o laurea con materie attinenti. Il requisito può essere posseduto dal titolare, dal legale rappresentante o da un preposto secondo le regole applicabili.
Diploma o titolo di erborista e requisito alimentare
Il titolo di erborista può avere rilievo anche nella verifica del requisito professionale per il commercio alimentare. Il MIMIT ha riconosciuto in specifici pareri che il percorso di studi può risultare idoneo quando comprende materie attinenti alla preparazione o manipolazione degli alimenti. È comunque opportuno far verificare il titolo concreto al SUAP prima dell’avvio.
Integratori alimentari: cosa cambia per il negozio
Gli integratori alimentari sono alimenti. Il Ministero della Salute chiarisce che possono essere commercializzati solo da operatori del settore alimentare, con gli adempimenti di registrazione previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 per le strutture che svolgono deposito, distribuzione o altre fasi della filiera.
Non significa però che ogni semplice rivenditore debba notificare personalmente al Ministero ogni integratore già regolarmente immesso sul mercato da un altro operatore. La notifica del singolo prodotto riguarda l’OSA responsabile della sua immissione in commercio. La situazione cambia se l’erboristeria importa, commercializza con proprio marchio o diventa il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato.
Tisane sfuse e miscele preparate per il cliente
Vendere confezioni chiuse prodotte da terzi è diverso dal preparare nel punto vendita una miscela personalizzata di erbe. Per le preparazioni estemporanee a uso alimentare sfuse il decreto legislativo 75/2018 individua espressamente il titolo di erborista tra i requisiti soggettivi.
Vanno inoltre rispettate le norme alimentari su igiene, tracciabilità, allergeni, conservazione e informazioni al consumatore. Se il modello commerciale prevede questa attività, il controllo va fatto prima di progettare locale, laboratorio e procedure.
Rimedi erboristici e medicinali vegetali: attenzione alla differenza
Un prodotto naturale non è automaticamente un semplice prodotto erboristico. I medicinali di origine vegetale sono soggetti alla disciplina dei medicinali e alle procedure previste dall’AIFA. L’erboristeria non deve quindi trattare come ordinario rimedio o integratore un prodotto che giuridicamente è un medicinale.
La classificazione del prodotto, l’etichettatura e le indicazioni utilizzate nella vendita devono restare coerenti con la categoria normativa effettiva.
Produrre tisane o integratori con il proprio marchio
Rivendere prodotti acquistati da fornitori è una cosa; produrre, confezionare o immettere sul mercato prodotti con proprio marchio è un’altra. La produzione può richiedere autorizzazioni, requisiti di stabilimento e codici ATECO diversi o aggiuntivi rispetto al semplice commercio.
Per gli integratori, gli stabilimenti nazionali di produzione o confezionamento devono rispettare la disciplina specifica del Ministero della Salute. Un progetto private label va quindi definito prima di scegliere l’inquadramento fiscale e amministrativo definitivo.
Coltivare piante officinali non è la stessa cosa che gestire il negozio
Il decreto legislativo 75/2018 disciplina anche coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, qualificandole come attività agricole nei limiti previsti. La vendita al consumatore finale e le lavorazioni successive restano invece soggette alle specifiche normative di settore.
Un imprenditore che coltiva direttamente le piante e gestisce anche un’erboristeria può quindi trovarsi davanti a più attività economiche con regole fiscali e previdenziali diverse. Non va applicato automaticamente il trattamento del negozio all’attività agricola.
Regime forfettario erboristeria: coefficiente 40%
Il 47.73.20 rientra nel commercio al dettaglio e applica nel regime forfettario un coefficiente di redditività del 40%. In pratica, il 40% dei ricavi incassati costituisce reddito forfettario lordo e il restante 60% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario.
Non si deducono quindi analiticamente acquisti di merce, affitto, utenze, arredamento, software, POS, consulenze, pubblicità o altre spese ordinarie. Il confronto con i costi reali è particolarmente importante per un’attività commerciale con magazzino.
Esempio con 40.000 euro di ricavi
Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente del 40%, il reddito forfettario lordo è pari a 16.000 euro. Dal reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutti i requisiti previsti per una nuova attività.
Per accesso, limiti e cause ostative consulta i requisiti del regime forfettario.
Quando il forfettario può essere meno conveniente
Il coefficiente 40% presume costi pari al 60% dei ricavi, ma la convenienza non si misura soltanto sulla percentuale. Nel forfettario l’IVA sugli acquisti non viene detratta e il costo del magazzino non viene dedotto analiticamente. Un’erboristeria con forti acquisti iniziali, molte scorte, affitto elevato o personale deve quindi confrontare il regime con la struttura reale dei margini.
INPS erboristeria: Gestione Commercianti
Il titolare che gestisce personalmente e abitualmente una normale attività commerciale di erboristeria rientra generalmente nella Gestione Commercianti INPS. Per il 2026 l’aliquota dei commercianti è del 24,48% fino alla prima fascia contributiva e il reddito minimale è pari a 18.808 euro.
Il contributo minimo annuo del titolare commerciante è nell’ordine di 4.611,64 euro, salvo situazioni particolari. Per importi e scadenze consulta la guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti.
Riduzione contributiva del 35%
Chi applica il regime forfettario e appartiene alla Gestione Commercianti può valutare il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%, quando ne ricorrono le condizioni. Non si tratta di una riduzione automatica delle imposte: riguarda la contribuzione previdenziale e può incidere sull’accredito contributivo.
Camera di Commercio e Registro Imprese
L’erboristeria è normalmente un’attività d’impresa commerciale. L’avvio richiede quindi, oltre alla Partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese e la gestione coordinata degli adempimenti camerali e previdenziali attraverso le procedure disponibili.
SCIA, SUAP e adempimenti sanitari
Per l’apertura del negozio va verificata la pratica commerciale presso il SUAP, normalmente tramite la procedura prevista per il commercio in sede fissa. Se si vendono alimenti o integratori si aggiungono gli adempimenti sanitari e di registrazione dell’operatore alimentare previsti dalla disciplina applicabile.
Locale, deposito, eventuale zona di preparazione e tipologia di prodotti devono essere descritti correttamente nella pratica. Non conviene presentare una SCIA da semplice negozio non alimentare se l’attività reale comprende preparazione o vendita alimentare soggetta a ulteriori requisiti.
Erboristeria online: serve un altro ATECO?
Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato principalmente in base ai prodotti venduti, non al fatto che l’ordine arrivi in negozio o online. Se l’erboristeria vende via e-commerce gli stessi rimedi erboristici che caratterizzano il negozio, il 47.73.20 resta il primo codice da valutare.
Restano però da gestire gli adempimenti specifici delle vendite a distanza e, per alimenti e integratori, le regole di settore. Approfondimento: Partita IVA e-commerce nel 2026.
Quanto costa aprire un’erboristeria
I costi dipendono dal modello: pratiche di avvio, diritti camerali, contributi INPS, locale, cauzione e affitto, arredi, scaffalature, bilance e contenitori se si vendono prodotti sfusi, gestionale, POS, insegna, assicurazione e soprattutto magazzino iniziale. Se sono previste preparazioni o produzione propria, i costi e i requisiti aumentano.
Come aprire la Partita IVA per un’erboristeria
- Definisci esattamente prodotti venduti e attività svolte.
- Verifica il codice principale 47.73.20 e gli eventuali codici secondari.
- Controlla requisiti e convenienza del regime forfettario.
- Se vendi alimenti, verifica il requisito professionale previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
- Se prepari miscele sfuse personalizzate, verifica il titolo di erborista e gli obblighi alimentari.
- Individua il locale e presenta gli adempimenti SUAP e sanitari applicabili.
- Gestisci Registro Imprese e posizione INPS Commercianti.
- Predisponi procedure per magazzino, tracciabilità, fatturazione e vendite online.
Errori da evitare
- usare ancora 47.75.20 come codice ATECO 2025;
- affermare che il titolo di erborista è sempre obbligatorio senza distinguere prodotti confezionati e preparazioni sfuse;
- vendere alimenti senza verificare i requisiti del settore alimentare;
- confondere integratori e medicinali vegetali;
- pensare che ogni rivenditore debba notificare personalmente ogni integratore già immesso sul mercato da un altro OSA;
- produrre o confezionare con proprio marchio trattando l’attività come semplice rivendita;
- applicare il regime del negozio anche alla coltivazione agricola di piante officinali;
- valutare il forfettario senza considerare magazzino, margini e IVA sugli acquisti.
Fonti ufficiali
- ISTAT – ATECO 2025
- ISTAT – Struttura e note esplicative ATECO 2025
- Normattiva – D.Lgs. 59/2010, articolo 71
- Normattiva – D.Lgs. 75/2018 sulle piante officinali
- Ministero della Salute – Integratori: commercializzazione e requisiti
- INPS – Circolare n. 14/2026, Artigiani e Commercianti
- AIFA – Medicinali di origine vegetale
Domande frequenti
Con ATECO 2025 il codice specifico è 47.73.20 – Commercio al dettaglio di rimedi erboristici. Il vecchio 47.75.20 identificava le erboristerie nella precedente classificazione.
Per il commercio al dettaglio classificato con ATECO 47.73.20 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 40%.
Non esiste una risposta unica per ogni modello. Il titolo di erborista è espressamente richiesto, oltre al farmacista, per le preparazioni estemporanee a uso alimentare destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, previste dal D.Lgs. 75/2018. Per la vendita alimentare vanno inoltre verificati i requisiti professionali dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
Il titolare che gestisce personalmente una normale attività commerciale di erboristeria rientra generalmente nella Gestione Commercianti INPS. L’inquadramento va comunque verificato sulla posizione concreta.
Può vendere integratori rispettando gli adempimenti del settore alimentare e dell’OSA. Le preparazioni personalizzate sfuse a uso alimentare previste dal D.Lgs. 75/2018 richiedono invece, oltre al farmacista, il titolo di erborista e il rispetto della normativa alimentare.
Per confrontare questa attività con le altre guide verticali consulta Regime forfettario per professioni e attività.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
