Aprire una profumeria con Partita IVA nel 2026 significa avviare un’attività commerciale e scegliere il codice ATECO in base a ciò che viene realmente venduto. Per una profumeria specializzata il riferimento è 47.75.00 – Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria. Il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 40% e l’imprenditore individuale rientra normalmente nella Gestione Commercianti INPS.
ATECO 2025 rende inoltre più importante distinguere il negozio specializzato dalla vendita non specializzata, dall’ingrosso e dalla produzione. Anche la vendita via Internet di profumi e cosmetici resta classificata in base ai prodotti venduti: non si usa più un generico codice e-commerce soltanto perché l’ordine arriva online.
Profumeria: quadro rapido 2026
| Codice ATECO | 47.75.00 – Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria |
| Coefficiente forfettario | 40% |
| Inquadramento | Ditta individuale commerciale |
| Camera di Commercio | Sì |
| SCIA/SUAP | Normalmente sì per l’avvio del commercio al dettaglio |
| Previdenza | Gestione Commercianti INPS |
| Vendita online | 47.75.00 se i prodotti restano profumi e cosmetici |
Codice ATECO profumeria: 47.75.00
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano nel codice 47.75.00 il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, cosmetici, articoli da toeletta e prodotti per la cura della persona. È quindi il codice naturale per una profumeria specializzata.
La scelta del codice non dipende dal nome dell’insegna ma dall’assortimento e dal modello di business. Un negozio che vende prevalentemente prodotti diversi e non è realmente specializzato può ricadere in una voce differente.
Profumeria specializzata o negozio non specializzato?
ATECO 2025 distingue il commercio specializzato di cosmetici e profumeria dal commercio al dettaglio non specializzato. Se l’attività è una vera profumeria, con assortimento centrato su profumi, cosmetici, make-up e cura della persona, il codice 47.75.00 è coerente.
Se invece l’esercizio vende un assortimento molto ampio di categorie diverse e cosmetici/prodotti da toeletta sono soltanto una parte del mix, può essere necessario verificare le voci del commercio non specializzato, tra cui 47.12.40 nei casi in cui prevalgano cosmetici, articoli da toeletta, detergenti, cartoleria e giochi. La differenza va valutata sul business reale, non soltanto sulla merce più redditizia.
Vendita online di profumi e cosmetici
Con ATECO 2025 il canale di vendita non determina più da solo una categoria e-commerce separata. Le note ISTAT precisano che il commercio al dettaglio via Internet di cosmetici e articoli di profumeria rientra nella voce 47.75.00. Una profumeria che vende sia in negozio sia sul proprio sito può quindi mantenere lo stesso codice quando i prodotti commercializzati sono gli stessi.
Restano però gli adempimenti propri del commercio elettronico: condizioni di vendita, informazioni al consumatore, privacy, pagamenti, resi e corretta gestione fiscale delle operazioni. Se vendi anche su marketplace o all’estero vanno inoltre verificate le regole IVA applicabili alle specifiche operazioni.
Ingrosso e produzione: codici diversi
Una profumeria che acquista prodotti finiti e li rivende al consumatore finale svolge commercio al dettaglio. Se l’attività principale è invece la vendita all’ingrosso a negozi o professionisti, ATECO 2025 prevede 46.45.00 – Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici.
Se l’impresa fabbrica direttamente profumi o cosmetici, la produzione appartiene invece al codice 20.42.00 – Fabbricazione di profumi e cosmetici. Produzione, ingrosso e dettaglio sono attività differenti e non vanno fuse sotto 47.75.00 solo perché riguardano gli stessi prodotti.
Come aprire una profumeria
Per una ditta individuale commerciale, l’avvio richiede normalmente apertura della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e adempimenti amministrativi verso il Comune tramite SUAP. La Comunicazione Unica consente di coordinare gli adempimenti principali verso gli enti coinvolti.
- definizione dell’assortimento e del codice ATECO;
- apertura della Partita IVA;
- iscrizione al Registro delle Imprese/Camera di Commercio;
- iscrizione alla Gestione Commercianti INPS;
- SCIA o altro adempimento previsto dal SUAP per il commercio al dettaglio;
- verifica dei requisiti del locale e delle regole comunali;
- impostazione di corrispettivi, fatture e pagamenti.
Serve il requisito SAB?
La profumeria vende prodotti non alimentari. Il requisito professionale previsto per la somministrazione e per determinate attività del settore alimentare non va quindi richiesto automaticamente a chi apre un normale negozio di profumi e cosmetici. Restano invece da rispettare i requisiti generali per l’esercizio del commercio e quelli specifici del locale e dei prodotti.
INPS Commercianti 2026
Il titolare di una profumeria individuale rientra normalmente nella Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 il minimale di reddito è 18.808 € euro, l’aliquota ordinaria è 24,48%% e il contributo minimo annuo ordinario è 4.611,64 € euro.
La circolare INPS n. 14/2026 indica per i commercianti un minimale di 18.808 euro, aliquota del 24,48% e contributo sul minimale di 4.611,64 euro per titolari e coadiuvanti/coadiutori. Oltre il minimale si aggiunge la contribuzione percentuale sulla quota eccedente.
Riduzione INPS del 35%
Chi applica il regime forfettario e possiede le condizioni previste può chiedere il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti. La riduzione non è automatica e può incidere sull’accredito previdenziale quando quanto versato è inferiore alla contribuzione ordinaria sul minimale.
Puoi approfondire requisiti ed effetti nella guida alla riduzione INPS del 35% per i forfettari.
Regime forfettario profumeria: coefficiente 40%
Per il commercio al dettaglio, il coefficiente di redditività è del 40%. Significa che nel forfettario il reddito d’impresa viene determinato assumendo fiscalmente il 40% dei ricavi incassati: il restante 60% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
Questa percentuale viene talvolta descritta in modo confuso online: non si tassano il 60% dei ricavi. Con coefficiente 40%, prima dei contributi previdenziali il reddito forfettario è il 40% dei ricavi. I contributi obbligatori deducibili riducono poi la base sulla quale si applica l’imposta sostitutiva.
Il forfettario è utilizzabile soltanto se sono rispettati tutti i requisiti e le cause ostative.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Ipotizziamo una profumeria individuale con 50.000 euro di ricavi annui, coefficiente 40%, contribuzione INPS ordinaria 2026 e imposta sostitutiva del 15%.
- Ricavi: 50.000 €
- Reddito forfettario: 50.000 × 40% = 20.000 €
- Contributo minimo commercianti 2026: 4.611,64 €
- Quota di reddito oltre il minimale: 20.000 − 18.808 = 1.192 €
- Contributi percentuali aggiuntivi indicativi: 1.192 × 24,48% = 291,80 €
- Contributi complessivi indicativi: 4.903,44 €
- Imponibile fiscale dopo i contributi: circa 15.096,56 €
- Imposta sostitutiva al 15%: circa 2.264,48 €
L’esempio serve a mostrare la sequenza del calcolo e non sostituisce il conteggio personale: età, posizione previdenziale, eventuale riduzione del 35%, periodo di attività e altri elementi possono modificare i contributi effettivi.
Quando il forfettario può non convenire
Una profumeria può avere costi reali elevati: acquisto merce, affitto, utenze, arredi, software, commissioni dei pagamenti e personale. Nel regime forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente; il sistema riconosce forfettariamente il 60% dei ricavi come costi. Se il margine reale è molto basso o gli investimenti sono consistenti, il regime ordinario può diventare più interessante.
Per questo la convenienza non va decisa guardando soltanto all’aliquota del 15% o del 5%: bisogna confrontare margine commerciale, costi effettivi, IVA sugli acquisti e contributi previdenziali.
Corrispettivi, fatture e registratore telematico
La vendita al dettaglio al consumatore finale comporta la gestione dei corrispettivi secondo le regole applicabili agli esercenti commerciali. La fattura viene emessa nei casi previsti o quando richiesta dal cliente nei termini di legge. Il fatto di essere in regime forfettario non elimina gli adempimenti commerciali relativi alla certificazione delle vendite.
Vendere profumi a marchio proprio
Se la profumeria non si limita a rivendere prodotti di terzi ma sviluppa un proprio marchio, occorre distinguere la semplice commercializzazione dalla produzione o immissione sul mercato di cosmetici sotto il proprio nome. La normativa europea sui cosmetici attribuisce responsabilità specifiche agli operatori della filiera e non va trattata come una normale operazione di private label senza verifiche.
Quando l’attività comprende anche la fabbricazione effettiva, il codice 20.42.00 e gli adempimenti del produttore diventano rilevanti. Se invece la produzione è affidata a terzi, resta comunque necessario verificare correttamente ruolo, etichettatura e responsabilità sul prodotto.
Errori da evitare
- usare un vecchio codice e-commerce invece del codice relativo ai prodotti venduti;
- confondere il 40% di coefficiente con il 60% di reddito tassabile;
- usare 47.75.00 per un’attività principalmente all’ingrosso;
- usare 47.75.00 anche quando si fabbricano direttamente cosmetici senza analizzare l’attività produttiva;
- dimenticare Camera di Commercio, SUAP e Gestione Commercianti;
- valutare il forfettario senza confrontare il margine reale della merce;
- calcolare l’imposta prima dei contributi previdenziali obbligatori deducibili.
Domande frequenti
Per il commercio al dettaglio specializzato di profumi, cosmetici, articoli da toeletta e prodotti per la cura della persona il codice ATECO 2025 è 47.75.00.
Non necessariamente. Con ATECO 2025 il commercio via Internet di cosmetici e articoli di profumeria è ricondotto al codice 47.75.00 quando l’attività resta vendita al dettaglio di questi prodotti.
Per il commercio al dettaglio il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 40%: il reddito forfettario prima dei contributi è quindi il 40% dei ricavi, non il 60%.
Il titolare di una ditta individuale commerciale si iscrive normalmente alla Gestione Commercianti INPS e versa i contributi sul minimale e quelli percentuali previsti per l’anno. Se è forfettario e ne ricorrono le condizioni può chiedere la riduzione del 35%.
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