Aprire la Partita IVA come dietista nel 2026 significa coordinare professione sanitaria, iscrizione all’Albo, codice ATECO, regime fiscale, previdenza e regole particolari di fatturazione sanitaria. Il dietista non va confuso con il biologo nutrizionista o con il medico dietologo: sono figure professionali diverse e hanno anche inquadramenti previdenziali differenti.
Con ATECO 2025 il codice indicato per l’attività autonoma del dietista è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.. Le note ufficiali ISTAT includono espressamente le attività dei dietisti e la FNO TSRM e PSTRP ha indicato lo stesso codice per l’esercizio individuale e autonomo della professione.
Partita IVA dietista: dati principali
Il dietista è un professionista sanitario. Per esercitare in autonomia deve possedere il titolo abilitante e risultare iscritto al relativo Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP competente. Il codice ATECO 2025 è 86.99.09. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività applicabile alle attività sanitarie professionali è del 78%.
Dietista, biologo nutrizionista e dietologo: differenze
La distinzione è essenziale anche fiscalmente. Il dietista appartiene alle professioni sanitarie rappresentate dalla FNO TSRM e PSTRP. Il biologo nutrizionista è un biologo e, quando ricorrono le condizioni, fa riferimento all’ENPAB; il dietologo è un medico e la previdenza professionale è ENPAM. Non è quindi corretto copiare il codice ATECO o la Cassa previdenziale di una figura diversa soltanto perché tutte lavorano nell’ambito della nutrizione.
Requisiti professionali e iscrizione all’Albo
L’apertura della Partita IVA non abilita da sola all’esercizio. Prima di iniziare occorre verificare titolo professionale, iscrizione all’Albo dei Dietisti e obblighi deontologici. La FNO TSRM e PSTRP pubblica il profilo professionale, il codice deontologico e i documenti della Commissione di albo nazionale dei Dietisti.
Quando serve la Partita IVA
La Partita IVA serve quando l’attività autonoma viene svolta con abitualità. Il valore di 5.000 euro non è una franchigia generale che permette a un professionista sanitario di esercitare stabilmente senza Partita IVA. Se le consulenze sono organizzate e continuative, con appuntamenti e pazienti, l’abitualità va valutata indipendentemente dall’ammontare iniziale degli incassi.
Codice ATECO dietista 86.99.09
ATECO 2025 inserisce il dietista nel codice 86.99.09. Nelle note esplicative ISTAT la sottocategoria comprende espressamente, tra le altre attività per la salute umana, le attività di dietisti. È quindi il riferimento da utilizzare per l’attività professionale sanitaria tipica, ferma restando la necessità di verificare eventuali attività ulteriori effettivamente svolte.
Come aprire la Partita IVA da dietista
Per il professionista persona fisica l’apertura fiscale avviene comunicando all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività, il codice 86.99.09 e il regime fiscale. Prima dell’invio è opportuno coordinare la data di inizio con l’iscrizione professionale, la posizione previdenziale, l’assicurazione e gli strumenti necessari per fatture e Sistema Tessera Sanitaria.
Regime forfettario per dietista
Il dietista persona fisica può utilizzare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Nel 2026 il limite ordinario resta di 85.000 euro di ricavi o compensi; il superamento di 100.000 euro produce gli effetti immediati previsti dalla disciplina. La verifica completa è riepilogata nella guida ai requisiti del regime forfettario.
Coefficiente di redditività: 78%
Per l’attività professionale sanitaria del dietista il coefficiente di redditività nel forfettario è del 78%. Con 20.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 15.600 euro. Le spese ordinarie dello studio non vengono dedotte una per una; i contributi previdenziali obbligatori deducibili seguono invece una regola distinta.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Può essere ridotta al 5% nell’anno di avvio e nei quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire una nuova Partita IVA. I requisiti sono spiegati nella guida all’aliquota del 5% o del 15%.
Previdenza del dietista: Gestione Separata INPS
Il dietista libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale professionale autonoma analoga a ENPAB o ENPAM. Nella posizione tipica di lavoro autonomo va quindi verificata l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
Rivalsa INPS del 4%
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare la rivalsa del 4% nei casi previsti. La rivalsa non sostituisce i contributi dovuti e non significa che il cliente versi l’INPS al posto del dietista: resta una componente del compenso e il professionista è responsabile della propria contribuzione.
Esempio con 20.000 euro di compensi
Con 20.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 15.600 euro. Ipotizzando Gestione Separata al 26,07%, i contributi dell’esempio sono circa 4.066,92 euro. Dopo la deduzione dei contributi, la base dell’imposta è circa 11.533,08 euro: l’imposta è circa 576,65 euro al 5% oppure 1.729,96 euro al 15%.
Il calcolo è un esempio didattico: contributi effettivamente versati, altre coperture previdenziali e situazione personale possono modificare l’importo.
Fatture ai pazienti nel 2026
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono una regola diversa dalla normale fatturazione elettronica. Dal 2026 il divieto di utilizzare lo SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è diventato strutturale. Per le prestazioni sanitarie al paziente la fattura va quindi gestita fuori dallo SdI secondo le regole vigenti; per operazioni diverse, rapporti B2B o altri casi va verificata separatamente la modalità corretta.
Sistema Tessera Sanitaria
Il dietista che eroga prestazioni sanitarie rientra negli adempimenti collegati al Sistema Tessera Sanitaria secondo la propria posizione e le prestazioni effettuate. Dal 2025 la trasmissione è tornata su base annuale; il termine ordinario è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo alla spesa, salvo modifiche normative. È importante distinguere questo invio dalla fatturazione elettronica tramite SdI.
IVA delle prestazioni sanitarie
Il regime forfettario non applica normalmente IVA in fattura, ma la natura sanitaria della prestazione resta rilevante anche fuori dal forfettario. Non tutte le attività accessorie o commerciali sono automaticamente prestazioni sanitarie: vendita di prodotti, corsi, consulenze a imprese o servizi diversi vanno qualificati separatamente.
Studio proprio, collaborazione con cliniche e online
Il dietista può lavorare nel proprio studio, collaborare con poliambulatori e strutture oppure offrire prestazioni a distanza quando compatibili con le regole professionali. Il contratto deve chiarire chi fattura al paziente, chi incassa, quali dati vengono trattati e quali servizi sono realmente resi. Una collaborazione continuativa non deve essere impostata soltanto sulla base del vantaggio fiscale.
Costi dell’attività
I costi possono comprendere quota dell’Ordine, assicurazione professionale, formazione ECM, studio o coworking sanitario, software, strumenti di misurazione, consulenza fiscale e promozione. Nel forfettario queste spese ordinarie non vengono dedotte analiticamente. Se i costi reali sono elevati, la convenienza rispetto al regime ordinario va misurata sul carico complessivo.
Privacy e dati sanitari
Cartelle, anamnesi, piani alimentari e altre informazioni sul paziente possono contenere dati relativi alla salute. Devono quindi essere gestiti con procedure adeguate per accessi, conservazione, informativa e sicurezza. Il regime forfettario semplifica la fiscalità, non gli obblighi professionali e di protezione dei dati.
Errori da evitare
Gli errori più frequenti sono confondere dietista, biologo nutrizionista e dietologo; usare un vecchio codice ATECO generico; applicare ENPAB o ENPAM al dietista; considerare automatico il 5%; inviare allo SdI una fattura sanitaria a una persona fisica; ignorare Sistema TS, Albo e privacy sanitaria.
Domande frequenti
ATECO 2025 include espressamente le attività dei dietisti nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.
Sì, il dietista è una professione sanitaria e per esercitare occorre rispettare i requisiti professionali e l’iscrizione al relativo Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP.
Per l’attività professionale sanitaria del dietista nel regime forfettario il coefficiente è del 78%.
No: ENPAB riguarda i biologi ed ENPAM medici e odontoiatri. Il dietista libero professionista deve normalmente verificare la Gestione Separata INPS.
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI è strutturale dal 2026. Vanno inoltre gestiti gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria.
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