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Regime Forfettario

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Commercialista per dietista: ATECO, INPS, Sistema TS e IVA

Un commercialista per dietista deve coordinare ATECO 86.99.09, regime forfettario, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, IVA delle prestazioni sanitarie e costi reali dello studio. Nel 2026 il dietista resta una professione sanitaria ordinistica e ATECO 2025 include espressamente le attività dei dietisti nel codice 86.99.09.

La gestione fiscale richiede attenzione perché il dietista non va confuso con biologo nutrizionista o medico dietologo: cambiano Albo, previdenza e inquadramento professionale. Inoltre non tutte le entrate hanno necessariamente la stessa natura: prestazioni sanitarie alla persona, docenze, corsi, collaborazioni con aziende e vendita di prodotti vanno distinte prima di impostare fatture e adempimenti.

Cosa deve controllare il commercialista di un dietista

  • ATECO 86.99.09 e attività effettivamente svolta;
  • iscrizione all’Albo dei Dietisti dell’Ordine TSRM e PSTRP;
  • regime forfettario e coefficiente del 78%;
  • Gestione Separata INPS 2026;
  • Sistema Tessera Sanitaria;
  • corretta gestione delle fatture sanitarie;
  • esenzione IVA delle prestazioni sanitarie quando ricorrono i requisiti;
  • prestazioni non sanitarie o attività ulteriori;
  • studio proprio o collaborazione con poliambulatori;
  • teleconsulti e prestazioni online;
  • formazione ECM, RC professionale e software;
  • convenienza reale tra forfettario e ordinario.

ATECO 86.99.09: il codice del dietista nel 2026

ATECO 2025 colloca il dietista nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.. Le note ISTAT includono espressamente le attività dei dietisti tra quelle comprese.

RF dispone anche della Card ATECO 86.99.09 e della guida sulla Partita IVA del dietista.

Dietista, biologo nutrizionista e dietologo: tre figure diverse

Il dietista appartiene alle professioni sanitarie dell’area TSRM-PSTRP. Il biologo nutrizionista è un biologo e segue il proprio Ordine e, quando applicabile, ENPAB; il dietologo è un medico e ha un differente percorso professionale e previdenziale.

Il commercialista deve quindi evitare di trasferire automaticamente al dietista regole previdenziali, ATECO o adempimenti previsti per le altre figure soltanto perché operano tutte nell’ambito della nutrizione.

Albo dei Dietisti e profilo professionale

Il dietista è un professionista sanitario e deve risultare iscritto al relativo Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP competente. La FNO TSRM e PSTRP mantiene la pagina istituzionale della professione.

Il profilo professionale resta definito dal D.M. 14 settembre 1994 n. 744, che disciplina le attività specifiche relative all’alimentazione e alla dietetica e colloca il dietista nell’area sanitaria.

Forfettario dietista: coefficiente del 78%

Per l’attività sanitaria del dietista il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78%. Con 40.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro.

Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente. Quota Ordine, RC professionale, ECM, studio, software, strumenti, segreteria e marketing non vengono dedotti analiticamente.

Gestione Separata INPS 2026: 26,07%

Il dietista libero professionista non dispone di una Cassa autonoma analoga a ENPAB o ENPAM. Nella posizione ordinaria di lavoro autonomo il riferimento è quindi la Gestione Separata INPS.

Nel 2026 l’aliquota complessiva per il professionista senza altra previdenza obbligatoria è del 26,07%. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria l’aliquota è del 24%. I valori sono indicati dall’INPS per il 2026.

Minimale INPS: non è un contributo fisso

La Gestione Separata non funziona come Artigiani e Commercianti. Il minimale reddituale serve per l’accredito contributivo dell’intero anno e non rappresenta un contributo fisso dovuto a prescindere dal reddito.

Il commercialista dovrebbe quindi aggiornare periodicamente la stima dei contributi sulla base dei compensi effettivi e non utilizzare rate fisse standard.

Sistema Tessera Sanitaria: il dietista è tra i soggetti obbligati

I dietisti rientrano tra i professionisti sanitari che comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, secondo le regole e le scadenze vigenti. L’Agenzia delle Entrate include espressamente i dietisti nell’elenco dei soggetti che trasmettono queste spese.

Il commercialista deve distinguere questo adempimento dalla normale fatturazione fiscale: invio al Sistema TS e modalità di emissione della fattura sono due processi differenti, anche se riguardano la stessa prestazione sanitaria.

Prestazioni sanitarie e IVA: quando opera l’esenzione

L’articolo 10 n. 18 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie individuate dalla normativa.

Per il dietista questo significa che le prestazioni realmente sanitarie alla persona possono rientrare nell’esenzione. Il commercialista non deve però estendere automaticamente l’esenzione a qualunque attività accessoria, corso, consulenza aziendale o vendita di prodotti.

Forfettario e prestazioni sanitarie: due piani distinti

Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata in fattura per effetto del regime stesso. Tuttavia conoscere la natura sanitaria o non sanitaria della prestazione resta necessario per Sistema TS, detraibilità della spesa del paziente e corretta gestione nel caso di uscita dal forfettario.

Per questo il commercialista dovrebbe classificare correttamente fin dall’inizio ogni tipologia di servizio e non rinviare la verifica al momento in cui cambia il regime fiscale.

Fattura al paziente e pagamento tracciabile

Le prestazioni sanitarie sostenute dal paziente possono essere utilizzate nella dichiarazione precompilata quando correttamente comunicate al Sistema TS. Per la detrazione fiscale del paziente, la disciplina generale richiede inoltre il pagamento tracciabile salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il commercialista dovrebbe quindi impostare procedure semplici per fattura, incasso, eventuale opposizione del paziente all’uso dei dati e successivo invio al Sistema TS.

Bollo sulle fatture sanitarie esenti

Quando una fattura è fuori campo IVA o esente e supera la soglia prevista dalla normativa sul bollo, può essere dovuta l’imposta di bollo. Il commercialista deve quindi configurare correttamente il gestionale e distinguere le fatture sanitarie esenti dalle operazioni che seguono regole diverse.

Va inoltre coordinata l’eventuale opposizione del paziente all’utilizzo dei dati sanitari per la dichiarazione precompilata: l’opposizione non cancella la fattura né il compenso, ma incide sul flusso verso il Sistema TS e deve essere gestita secondo le procedure vigenti.

Studio proprio, poliambulatorio e percentuali alla struttura

Il dietista può lavorare nel proprio studio oppure utilizzare spazi di poliambulatori e centri sanitari. Il contratto deve chiarire chi fattura al paziente, chi incassa e quale quota resta alla struttura.

Se il professionista versa una percentuale al centro per stanza, segreteria o servizi, quel costo riduce il margine reale ma nel forfettario non viene dedotto analiticamente.

Teleconsulti e prestazioni online

Una prestazione resa online non cambia automaticamente la natura professionale del dietista. Devono però essere rispettate regole professionali, privacy, identificazione del paziente e adeguatezza del servizio a distanza.

Dal punto di vista fiscale il commercialista deve conservare coerenza tra prestazione descritta, fattura, incasso e adempimenti sanitari, senza trattare automaticamente un teleconsulto come semplice “consulenza generica”.

Dietista e piani alimentari: attenzione al perimetro professionale

Il D.M. 744/1994 prevede tra le competenze del dietista l’elaborazione, formulazione e attuazione delle diete prescritte dal medico, oltre ad attività educative e organizzative nel campo dell’alimentazione e della dietetica.

Il commercialista non entra nel merito clinico, ma deve evitare testi commerciali o descrizioni in fattura che attribuiscano al professionista competenze diverse da quelle previste dal suo profilo.

Corsi, docenze e formazione nutrizionale

Il dietista può svolgere anche attività didattica o educativa. Se corsi, formazione professionale o consulenze a enti e aziende diventano un’attività autonoma e ricorrente, può essere necessario verificare un codice ATECO secondario.

Questi ricavi devono essere tenuti distinti dalle prestazioni sanitarie, perché possono cambiare natura IVA, Sistema TS e coefficiente forfettario applicabile.

Vendita di integratori o prodotti: attività commerciale distinta

La vendita abituale di integratori, alimenti o altri prodotti non coincide con la prestazione sanitaria del dietista. Se il professionista inizia a vendere beni con continuità, occorre verificare codice ATECO, Camera di Commercio e previdenza dell’attività commerciale.

Il commercialista dovrebbe quindi evitare che ricavi di vendita e compensi sanitari vengano trattati come un unico flusso indistinto.

ECM, Ordine e assicurazione professionale

Quota dell’Ordine, aggiornamento ECM e assicurazione professionale sono costi ricorrenti tipici del dietista. Nel forfettario non vengono dedotti analiticamente.

È utile inserirli comunque nel budget annuale, insieme ai costi di studio, software e strumenti, per capire se il margine reale è coerente con il 22% di costi impliciti previsto dal coefficiente.

Software, strumenti e privacy sanitaria

Gestionale, agenda, teleconsulto, impedenziometria, strumenti di valutazione e archiviazione documentale possono generare costi rilevanti. I dati trattati possono inoltre riguardare la salute e richiedono particolare attenzione sotto il profilo privacy.

Il commercialista dovrebbe verificare almeno che i fornitori del gestionale e i flussi amministrativi siano coerenti con la gestione delle fatture e del Sistema TS.

Esempio con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Su questa base si calcolano i contributi secondo le regole della Gestione Separata applicabili alla posizione personale.

I contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili riducono successivamente la base dell’imposta sostitutiva. Il commercialista deve quindi tenere separati calcolo fiscale, contributivo e controllo del margine reale dello studio.

Quando il forfettario può essere poco conveniente

Il coefficiente del 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Se affitto studio, percentuali al poliambulatorio, strumenti, ECM, software, segreteria e marketing superano stabilmente questa quota, il regime ordinario merita una simulazione.

La convenienza deve essere misurata sul carico complessivo e non soltanto confrontando l’aliquota del 15% con l’IRPEF ordinaria.

Documenti da consegnare al commercialista

  • Partita IVA e codice ATECO;
  • iscrizione all’Albo dei Dietisti;
  • fatture emesse e compensi incassati;
  • documentazione Sistema TS;
  • posizione Gestione Separata INPS;
  • contratti con poliambulatori e strutture;
  • eventuali attività di formazione o consulenza a imprese;
  • eventuali vendite di prodotti;
  • quota Ordine e assicurazione professionale;
  • costi ECM, software e strumenti;
  • eventuale lavoro dipendente parallelo;
  • ultima dichiarazione dei redditi.

Controlli trimestrali utili

  • compensi sanitari incassati;
  • prestazioni non sanitarie separate;
  • invii Sistema TS;
  • stima Gestione Separata;
  • imposta sostitutiva stimata;
  • percentuali trattenute dalle strutture;
  • costi ECM, Ordine e assicurazione;
  • ricavi da corsi o prodotti;
  • soglie del regime forfettario;
  • convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.

Come scegliere un commercialista per dietista

È utile scegliere un professionista che conosca sia la Gestione Separata sia gli adempimenti delle professioni sanitarie: Sistema TS, fatture al paziente, prestazioni esenti, attività non sanitarie e collaborazioni con strutture.

Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come vengono separati i diversi flussi di ricavo e con quale frequenza vengono controllati previdenza, Sistema TS e convenienza del forfettario.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del dietista?

ATECO 2025 include espressamente le attività dei dietisti nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.

Qual è il coefficiente forfettario del dietista?

Per l’attività sanitaria del dietista il coefficiente di redditività è del 78%.

Quanto paga di INPS un dietista nel 2026?

Il dietista libero professionista senza altra previdenza obbligatoria è normalmente in Gestione Separata al 26,07%; nei casi previsti per pensionati o già assicurati l’aliquota è del 24%.

Il dietista deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

Sì, i dietisti rientrano tra i professionisti sanitari che trasmettono al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, secondo le regole vigenti.

Le prestazioni del dietista sono esenti IVA?

Le prestazioni sanitarie alla persona che rientrano nei presupposti dell’articolo 10 n. 18 DPR 633/1972 sono esenti IVA. Attività non sanitarie, corsi o vendite vanno invece qualificate separatamente.

Dietista e biologo nutrizionista hanno la stessa previdenza?

No. Il dietista libero professionista fa normalmente riferimento alla Gestione Separata INPS; il biologo nutrizionista può essere soggetto a ENPAB quando ne ricorrono i presupposti.

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