Aprire una Partita IVA come consulente sicurezza sul lavoro nel 2026 significa svolgere attività professionale di assistenza alle imprese su prevenzione, valutazione dei rischi, organizzazione della sicurezza e adempimenti del D.Lgs. 81/2008. Con ATECO 2025 esiste un codice specifico: 74.99.21 – Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro.
Il consulente sicurezza non coincide però automaticamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e non coincide neppure con il formatore sicurezza. Se il professionista assume formalmente l’incarico di RSPP o ASPP deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008; se eroga corsi obbligatori deve verificare anche i requisiti richiesti per i docenti e le regole dell’Accordo Stato-Regioni vigente.
Consulente sicurezza sul lavoro 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 74.99.21.
- Descrizione: consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: normalmente Gestione Separata INPS se il professionista non ha una Cassa propria e non esercita l’attività nell’ambito di una professione ordinistica con previdenza dedicata.
- Aliquota Gestione Separata 2026: 26,07% per professionisti senza altra previdenza obbligatoria; 24% se pensionati o già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi previsti.
- RSPP/ASPP: servono i requisiti dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008.
- Formazione sicurezza: attività distinta, con requisiti del docente e regole dell’Accordo Stato-Regioni.
- Camera di Commercio: non è automatica per il professionista che presta personalmente consulenza senza organizzazione d’impresa.
Codice ATECO del consulente sicurezza: 74.99.21
ATECO 2025 ha introdotto una voce molto precisa per questa attività: 74.99.21 – Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro. È il codice da verificare quando la prestazione principale consiste nell’assistere aziende e datori di lavoro su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Su RegimeForfettario.it è disponibile anche la scheda ATECO 74.99.21, che riporta classificazione e coefficiente fiscale.
Il codice 74.99.21 va distinto da 74.99.29, che riguarda altre consulenze in materia di sicurezza non specificamente riferite alla salute e sicurezza dei posti di lavoro, e dai codici tecnici di ingegneria, collaudo o analisi quando la prestazione effettiva non è consulenza pura.
Cosa fa un consulente sicurezza sul lavoro
La consulenza può comprendere, in funzione dell’incarico e delle competenze del professionista, supporto nella valutazione dei rischi, procedure di prevenzione, organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, analisi delle esigenze formative, gestione documentale, audit interni, verifica degli adempimenti e assistenza al datore di lavoro nel mantenimento del sistema di sicurezza.
Non tutte queste attività richiedono la qualifica di RSPP. La differenza fondamentale è tra consulenza esterna e assunzione formale di uno degli incarichi regolati dal D.Lgs. 81/2008. Prima di accettare un incarico va quindi definito esattamente il ruolo assunto e la responsabilità connessa.
Consulente sicurezza e RSPP: non sono la stessa cosa
Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione secondo gli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Il RSPP è la persona designata per coordinare tale servizio e deve possedere specifiche capacità e requisiti professionali.
Un consulente può quindi assistere l’azienda senza essere nominato RSPP; viceversa, quando accetta formalmente l’incarico di RSPP esterno deve verificare di possedere i requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
Requisiti per diventare RSPP o ASPP
L’articolo 32 richiede un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza dei percorsi formativi previsti, salvo i casi di esonero riconosciuti per determinati titoli di studio. Il percorso formativo per RSPP comprende i moduli previsti dalla disciplina vigente e deve essere mantenuto attraverso l’aggiornamento periodico.
Il possesso della Partita IVA o del codice ATECO 74.99.21 non sostituisce questi requisiti. Fiscalmente puoi avere il codice corretto, ma non per questo essere automaticamente abilitato a ricoprire il ruolo di RSPP.
Consulente sicurezza e formatore sicurezza: quando servono due attività
Molti consulenti svolgono anche formazione. Fiscalmente e professionalmente, però, le due attività vanno distinte. La consulenza sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro rientra nel 74.99.21; per i corsi di formazione e aggiornamento professionale il riferimento principale è 85.59.20.
Se la formazione diventa un’attività autonoma e rilevante può essere opportuno aggiungere il relativo codice ATECO. Inoltre chi insegna nei corsi obbligatori deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa. Per questo tema consulta la guida sulla Partita IVA del formatore sicurezza sul lavoro.
Regime forfettario: coefficiente di redditività 78%
Per ATECO 74.99.21 il coefficiente di redditività è del 78%. Questo significa che, nel regime forfettario, il 78% dei compensi costituisce il reddito lordo fiscale prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Con 40.000 euro di compensi annui, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Da tale importo si deducono i contributi previdenziali versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Prima di scegliere il regime verifica anche le cause di esclusione dal forfettario e le condizioni per l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
INPS del consulente sicurezza nel 2026
Il consulente che esercita come libero professionista senza una Cassa previdenziale propria è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota complessiva dei professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è pari al 26,07%; per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi previsti, l’aliquota è del 24%.
Il riferimento aggiornato è la circolare INPS n. 8/2026.
Ingegnere o architetto che fa consulenza sicurezza: quale previdenza?
Se il consulente è anche un professionista iscritto a un Ordine con Cassa previdenziale propria, non va attribuita automaticamente la Gestione Separata. Occorre verificare se la consulenza sicurezza è riconducibile all’attività professionale coperta dalla Cassa e alle sue regole previdenziali.
Per questo un ingegnere, un architetto o altro professionista ordinistico può avere lo stesso codice ATECO 74.99.21 per descrivere l’attività economica, ma una previdenza diversa dal consulente non ordinistico. Il codice ATECO, da solo, non determina la gestione previdenziale personale.
Serve la Camera di Commercio?
Per il consulente che presta personalmente attività intellettuale senza un’organizzazione imprenditoriale, l’apertura della Partita IVA non comporta automaticamente l’iscrizione al Registro delle Imprese. L’inquadramento cambia se l’attività viene organizzata in forma d’impresa, con struttura, personale, organizzazione commerciale o servizi che superano la prestazione professionale personale.
La distinzione va valutata sulla realtà dell’attività e non sulla sola presenza di un sito web, di più clienti o di strumenti informatici.
Per la gestione continuativa di INPS, incarichi RSPP, aggiornamenti, formazione e costi reali puoi consultare anche la guida RF sul commercialista per consulente sicurezza e RSPP.
Quanto paga un consulente sicurezza in forfettario: esempio
Supponiamo compensi annui pari a 40.000 euro. Con coefficiente 78%, il reddito lordo forfettario è 31.200 euro. Ipotizzando, solo per mostrare il meccanismo, 8.000 euro di contributi previdenziali effettivamente versati e deducibili, la base dell’imposta sostitutiva sarebbe 23.200 euro.
- compensi: 40.000 euro;
- reddito forfettario lordo: 31.200 euro;
- contributi deducibili ipotizzati: 8.000 euro;
- base imposta sostitutiva: 23.200 euro;
- imposta al 15%: 3.480 euro;
- imposta al 5%, se realmente spettante: 1.160 euro.
L’esempio non sostituisce un calcolo personale perché i contributi dipendono dal reddito effettivo, dalla gestione previdenziale e dall’eventuale presenza di altra copertura obbligatoria.
Come aprire la Partita IVA da consulente sicurezza
- definire esattamente le prestazioni offerte: consulenza, RSPP/ASPP, formazione o più attività;
- scegliere ATECO 74.99.21 per la consulenza sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro;
- aggiungere eventuali codici secondari se si svolge stabilmente anche formazione o altra attività distinta;
- verificare i requisiti professionali prima di assumere incarichi RSPP/ASPP;
- aprire la Partita IVA e scegliere il regime fiscale;
- definire la gestione previdenziale corretta: Gestione Separata o eventuale Cassa professionale;
- predisporre contratti di incarico coerenti con il ruolo realmente assunto;
- mantenere aggiornati formazione, requisiti e copertura assicurativa professionale quando necessaria o opportuna.
Errori da evitare
- usare un codice generico quando l’attività principale è specificamente consulenza sicurezza sul lavoro;
- pensare che ATECO 74.99.21 abiliti automaticamente a fare l’RSPP;
- confondere consulente sicurezza e formatore sicurezza;
- attribuire automaticamente la Gestione Separata a un professionista ordinistico con Cassa;
- considerare automatica l’iscrizione alla Camera di Commercio per una prestazione professionale personale;
- applicare il 5% del forfettario senza verificare le condizioni previste;
- non distinguere nel contratto tra semplice consulenza e incarico formale RSPP.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 specifico è 74.99.21 – Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro.
Per ATECO 74.99.21 il coefficiente di redditività è del 78%.
No. Per assumere formalmente il ruolo di RSPP o ASPP occorre possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
Il professionista senza Cassa propria è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota è 26,07% per chi non ha altra previdenza obbligatoria; va però verificata l’eventuale Cassa per professionisti ordinistici.
Non necessariamente. La consulenza usa 74.99.21; per la formazione professionale il riferimento principale è 85.59.20. Se entrambe le attività sono svolte stabilmente può essere necessario indicare più codici.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
