Un commercialista per consulente sicurezza e RSPP deve coordinare ATECO 74.99.21, regime forfettario, Gestione Separata INPS, incarichi RSPP, formazione e costi reali dello studio. Nel 2026 la consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro ha un codice ATECO specifico, con coefficiente di redditività del 78%.
La gestione fiscale diventa più delicata quando lo stesso professionista svolge contemporaneamente consulenza, incarichi formali di RSPP, audit, redazione o supporto al DVR e formazione. Queste attività possono avere responsabilità, requisiti e talvolta codici ATECO differenti: il commercialista deve quindi leggere gli incarichi reali, non fermarsi alla descrizione generica “consulente sicurezza”.
Cosa deve controllare il commercialista di un consulente sicurezza/RSPP
- ATECO 74.99.21 per sicurezza e salute nei posti di lavoro;
- eventuale 74.99.29 per altre consulenze di sicurezza non riferite ai luoghi di lavoro;
- requisiti professionali per assumere incarichi RSPP o ASPP;
- Aggiornamento RSPP di 40 ore nel quinquennio;
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
- Gestione Separata INPS o eventuale Cassa professionale;
- coefficiente forfettario del 78%;
- distinzione tra consulenza e formazione;
- contratti RSPP, audit e incarichi continuativi;
- DVR, DUVRI e responsabilità del datore di lavoro;
- costi di formazione, software, trasferte e assicurazione;
- convenienza reale tra forfettario e regime ordinario.
ATECO 74.99.21: sicurezza e salute dei posti di lavoro
ATECO 2025 identifica con il codice 74.99.21 – Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro la consulenza specificamente riferita alla prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 distinguono questa voce dal 74.99.29, dedicato alle altre consulenze in materia di sicurezza. RF dispone anche della Card ATECO 74.99.21.
Quando può servire il codice 74.99.29
Il codice 74.99.29 – Altre attività di consulenza in materia di sicurezza riguarda consulenze di sicurezza diverse dalla salute e sicurezza dei posti di lavoro, come alcune attività sulla sicurezza dei prodotti non connesse a collaudi e analisi tecniche.
Se l’attività prevalente è RSPP, DVR, prevenzione aziendale e supporto al D.Lgs. 81/2008, il riferimento da verificare resta il 74.99.21. Il 74.99.29 non va utilizzato come codice generico sostitutivo.
Partita IVA consulente sicurezza e pagina commercialista: intenti diversi
La guida RF sulla Partita IVA del consulente sicurezza sul lavoro spiega apertura, ATECO, requisiti e primo inquadramento. Questa pagina è invece dedicata alla gestione fiscale continuativa.
Il commercialista deve monitorare compensi, previdenza, aggiornamenti professionali, contratti, formazione erogata e costi reali, distinguendo gli incarichi consulenziali dall’assunzione formale del ruolo di RSPP.
Consulente sicurezza e RSPP non sono la stessa cosa
Un consulente può assistere il datore di lavoro su procedure, audit, organizzazione e documentazione senza essere nominato RSPP. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, invece, è una figura formalmente individuata dal D.Lgs. 81/2008.
Quando il professionista accetta l’incarico di RSPP esterno deve possedere le capacità e i requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008. La Partita IVA e il codice ATECO non sostituiscono la qualifica professionale.
Requisiti RSPP: diploma, formazione ed eventuali esoneri
L’articolo 32 richiede, come regola generale, un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e la formazione specifica prevista per il ruolo. Determinati titoli universitari possono consentire esoneri da alcuni moduli, ma non eliminano automaticamente ogni requisito.
Per il RSPP resta in particolare centrale il percorso formativo previsto dalla disciplina vigente e l’obbligo di mantenere nel tempo i requisiti attraverso l’aggiornamento.
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: riferimento operativo nel 2026
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha riordinato la disciplina dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Nel 2026 è quindi il riferimento da utilizzare insieme al D.Lgs. 81/2008 e ai requisiti specifici delle figure coinvolte. Il commercialista non gestisce la formazione tecnica, ma deve sapere quali costi e scadenze periodiche incidono sull’attività professionale del cliente.
Aggiornamento RSPP: 40 ore ogni cinque anni
L’Accordo 2025 conferma per il RSPP un aggiornamento minimo complessivo di 40 ore nel quinquennio. Per l’ASPP il monte ore è di 20 ore.
Le 40 ore possono essere distribuite nell’arco del quinquennio. Per il commercialista questo significa considerare formazione e aggiornamento come costi ricorrenti, evitando di trattarli come spese eccezionali solo nell’anno di scadenza.
Forfettario consulente sicurezza: coefficiente del 78%
Per ATECO 74.99.21 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 50.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 39.000 euro.
Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente. Aggiornamento RSPP, assicurazione, software, trasferte, DPI usati nei sopralluoghi, banche dati e collaborazioni non vengono dedotti analiticamente.
Gestione Separata INPS 2026: aliquota 26,07%
Il consulente sicurezza che esercita personalmente come libero professionista e non ha una Cassa previdenziale obbligatoria propria rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
L’INPS per il 2026 conferma l’aliquota complessiva del 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati l’aliquota è del 24%.
Il minimale INPS non è un contributo fisso
Per la Gestione Separata il minimale reddituale 2026 è pari a 18.808 euro ai fini dell’accredito contributivo. Con aliquota del 26,07%, l’importo corrispondente all’accredito pieno dell’anno è circa 4.903,25 euro.
Non si tratta però del contributo fisso dovuto anche senza reddito tipico di Artigiani e Commercianti: il professionista versa in percentuale sul reddito effettivamente assoggettato alla gestione.
Ingegnere o altro professionista ordinistico: attenzione alla Cassa
Un ingegnere, architetto o altro professionista iscritto a un Ordine può svolgere attività di sicurezza sul lavoro nell’ambito della propria professione. In questi casi non va attribuita automaticamente la Gestione Separata.
Il commercialista deve verificare se il reddito è ricompreso nell’attività professionale soggetta alla Cassa di categoria e se sono rispettate le condizioni previdenziali specifiche. Lo stesso ATECO può quindi convivere con gestioni diverse a seconda della qualifica del soggetto.
DVR: la responsabilità non passa al consulente
Il consulente può supportare tecnicamente la valutazione dei rischi e la predisposizione del DVR, ma la valutazione dei rischi resta un obbligo proprio del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione venga effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico competente quando previsto.
Il commercialista deve quindi fare attenzione ai contratti che promettono genericamente “gestione completa della sicurezza”: il perimetro dell’incarico deve descrivere ciò che il professionista effettivamente assume e ciò che rimane responsabilità del cliente.
DUVRI, appalti e consulenza sulle interferenze
Quando il cliente gestisce appalti e attività interferenti, il consulente può assistere nella raccolta delle informazioni e nella predisposizione delle procedure previste dalla normativa.
Anche in questo caso è importante distinguere il supporto professionale dagli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce direttamente al datore di lavoro committente. Il contratto di consulenza dovrebbe chiarire attività, documenti e limiti dell’incarico.
Consulente sicurezza e formatore: due attività da separare
Molti RSPP svolgono anche docenza. Fiscalmente, però, la consulenza sulla sicurezza del lavoro fa riferimento al 74.99.21, mentre l’attività di formazione professionale può richiedere ATECO 85.59.20.
RF mantiene una guida separata sulla Partita IVA del formatore sicurezza. Se i corsi generano una quota stabile e autonoma di ricavi, il commercialista dovrebbe valutare un codice secondario e una separazione dei compensi.
Docente qualificato e soggetto formatore non coincidono
Possedere i requisiti per insegnare non significa automaticamente poter organizzare qualsiasi corso regolamentato e rilasciare attestati validi. L’Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina anche i soggetti formatori e le modalità di erogazione.
Un consulente può quindi fatturare docenze rese per un soggetto formatore qualificato senza essere lui stesso l’organizzatore giuridicamente responsabile del corso.
Contratto RSPP: canone annuale o compenso per attività
Gli incarichi RSPP esterni vengono spesso remunerati con canone annuale, eventualmente integrato da sopralluoghi, riunioni, aggiornamenti documentali o attività straordinarie.
Il commercialista dovrebbe misurare il margine per cliente, confrontando compenso annuo e ore effettivamente assorbite. Un contratto apparentemente redditizio può diventare poco conveniente se richiede numerosi interventi non preventivati.
Sopralluoghi, trasferte e rimborsi
Il consulente può lavorare presso stabilimenti, cantieri, uffici e sedi distanti. Auto, carburante, treno, pernottamenti e pasti sono costi economici reali che nel forfettario non vengono dedotti analiticamente.
Il commercialista deve distinguere eventuali anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente dalle normali spese sostenute per eseguire l’incarico, perché il trattamento in fattura non è necessariamente lo stesso.
Software, banche dati e assicurazione professionale
Software per scadenziari, check-list, DVR, gestione formazione, firme, archivi e banche dati normative possono rappresentare costi ricorrenti rilevanti. A questi si aggiungono formazione obbligatoria e polizza professionale.
Con coefficiente del 78% il forfettario presume costi pari al 22% dei compensi. Se le spese effettive superano stabilmente questa percentuale, il regime ordinario merita una simulazione.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. Se il professionista è in Gestione Separata al 26,07%, i contributi vanno calcolati secondo la base previdenziale prevista dalla gestione.
I contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva. Il commercialista dovrebbe tenere separati calcolo fiscale, previdenziale e margine economico reale dello studio.
Documenti da consegnare al commercialista
- Partita IVA e codici ATECO attivi;
- attestati e documentazione dei requisiti RSPP/ASPP;
- scadenza aggiornamento quinquennale;
- contratti di consulenza e nomine RSPP;
- fatture emesse e compensi incassati;
- posizione Gestione Separata o Cassa professionale;
- incarichi di formazione e relativi compensi;
- spese di trasferte e sopralluoghi;
- software e banche dati;
- polizza professionale;
- eventuali collaboratori;
- ultima dichiarazione dei redditi.
Controlli trimestrali utili
- compensi per incarichi RSPP;
- compensi per consulenza non RSPP;
- ricavi da formazione separati;
- ore effettive per cliente;
- trasferte e sopralluoghi;
- stima Gestione Separata o Cassa;
- imposta sostitutiva stimata;
- scadenze formative e aggiornamento RSPP;
- costi reali dello studio;
- convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.
Come scegliere un commercialista per consulente sicurezza/RSPP
È utile scegliere un professionista che sappia distinguere consulenza, RSPP, formazione e attività ordinistiche e che non attribuisca automaticamente la stessa previdenza a tutti i consulenti sicurezza.
Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come vengono separati i compensi da consulenza e formazione, come viene verificata la Cassa o Gestione Separata e con quale frequenza vengono confrontati i costi reali con il 22% implicito del forfettario.
Domande frequenti
Per la consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro il codice ATECO 2025 da verificare è 74.99.21.
Per ATECO 74.99.21 il coefficiente di redditività è del 78%.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede per il RSPP almeno 40 ore di aggiornamento complessivo ogni cinque anni.
Il libero professionista senza Cassa o altra previdenza obbligatoria è normalmente in Gestione Separata al 26,07%; nei casi previsti per pensionati o già assicurati l’aliquota è del 24%.
Può supportare tecnicamente la valutazione e la redazione, ma l’obbligo di valutare i rischi resta in capo al datore di lavoro, che opera in collaborazione con RSPP e medico competente quando previsto.
Non necessariamente. La consulenza sicurezza sul lavoro usa 74.99.21; la formazione professionale può richiedere 85.59.20 se costituisce attività stabile e autonoma.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
