Aprire una Partita IVA come formatore per la sicurezza sul lavoro nel 2026 richiede due verifiche diverse: l’inquadramento fiscale dell’attività e i requisiti professionali per poter svolgere docenza nei corsi disciplinati dal D.Lgs. 81/2008. Avere una Partita IVA e scegliere il codice ATECO corretto, infatti, non rende automaticamente qualificati come docente-formatore.
Per chi svolge personalmente corsi e aggiornamenti professionali in materia di salute e sicurezza, il codice da verificare è normalmente ATECO 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. ATECO 2025 include espressamente la formazione generale e specialistica sulla sicurezza sul lavoro, oltre a corsi antincendio, primo soccorso, RLS e RSPP. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%.
Formatore sicurezza sul lavoro 2026: quadro rapido
- ATECO principale: 85.59.20.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: normalmente Gestione Separata INPS se l’attività è svolta come professionista senza cassa.
- Aliquota Gestione Separata 2026: 26,07% per professionisti privi di altra previdenza obbligatoria; 24% per pensionati o assicurati presso altra gestione.
- Qualificazione docente: D.I. 6 marzo 2013 e normativa vigente.
- Nuovo riferimento formativo: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025.
- Attenzione: essere docente qualificato non significa automaticamente poter organizzare in proprio qualsiasi corso valido ai fini del D.Lgs. 81/2008.
Codice ATECO del formatore sicurezza: 85.59.20
ATECO 2025 colloca nel codice 85.59.20 i corsi di formazione e aggiornamento professionale. Le note ufficiali comprendono espressamente la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, inclusa quella generale o specialistica, i corsi antincendio, primo soccorso, RLS e RSPP.
Per un professionista che vende principalmente attività di docenza, progettazione didattica e aggiornamento professionale sulla sicurezza, questo è quindi il primo codice da verificare. Sul sito trovi anche la scheda ATECO 85.59.20 e la guida generale sulla Partita IVA del formatore.
Il codice ATECO non basta per diventare formatore sicurezza
Il codice ATECO serve a classificare l’attività economica. La qualificazione del docente è invece regolata dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il riferimento di base resta il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, che individua il livello minimo richiesto per i formatori-docenti.
Il decreto richiede, come regola generale, il diploma di scuola secondaria di secondo grado come prerequisito, oltre al possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione previsti. I criteri combinano conoscenza della materia, esperienza professionale e capacità didattica.
I requisiti del Decreto 6 marzo 2013
Il D.I. 6 marzo 2013 prevede sei criteri alternativi di qualificazione. Non significa quindi che tutti i formatori debbano seguire lo stesso percorso. A seconda del criterio utilizzato possono rilevare, ad esempio, una laurea coerente con la materia, esperienza lavorativa o professionale nella salute e sicurezza, corsi specifici, precedenti ore di docenza o un percorso formativo in didattica.
Un esempio è il criterio che combina un corso di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza, almeno 18 mesi di esperienza coerente con l’area tematica oggetto della docenza e uno dei requisiti didattici previsti, come un corso formazione-formatori di almeno 24 ore oppure una determinata esperienza di docenza o affiancamento.
La qualificazione va verificata rispetto all’area tematica effettivamente insegnata: area normativa/giuridica/organizzativa, rischi tecnici e igienico-sanitari oppure relazioni e comunicazione. Non basta quindi avere esperienza generica sulla sicurezza per essere automaticamente qualificati su qualsiasi materia.
Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Dal 2025 il quadro operativo della formazione è stato profondamente riordinato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
L’Accordo stabilisce che i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza, richiamando il D.I. 6 marzo 2013, salvo i requisiti specifici previsti per singoli percorsi.
Questo rende ancora più importante distinguere il docente dal soggetto formatore: sono due ruoli diversi e possono coincidere soltanto quando ricorrono tutte le condizioni previste.
Docente e soggetto formatore non sono la stessa cosa
Un libero professionista può essere perfettamente qualificato come docente e lavorare per aziende, enti, organismi paritetici o altri soggetti che organizzano corsi. Ma il fatto di possedere i requisiti da docente non attribuisce automaticamente la qualifica di soggetto formatore autorizzato a organizzare qualsiasi corso con attestato valido.
L’Accordo 2025 distingue infatti soggetti formatori istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti ammessi nei casi previsti. Chi vuole non soltanto insegnare, ma anche organizzare direttamente corsi regolamentati, deve verificare di rientrare tra i soggetti formatori ammessi per quello specifico percorso.
È quindi possibile avere una Partita IVA da formatore sicurezza e operare come docente esterno per soggetti formatori qualificati senza trasformarsi necessariamente in ente di formazione.
Periodo transitorio e chiarimenti 2026
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nel 2026 specifiche FAQ interpretative sul nuovo Accordo. Tra i chiarimenti viene confermato che nel periodo transitorio di 12 mesi possono essere avviati corsi secondo i previgenti Accordi anche per quanto riguarda i soggetti formatori.
Le FAQ 2026 confermano inoltre che i requisiti del docente-formatore previsti dal D.I. 6 marzo 2013 continuano a essere il riferimento per i docenti dei corsi disciplinati dall’Accordo, mentre per seminari e convegni validi come aggiornamento possono operare regole differenti. Il riferimento aggiornato è la pagina delle FAQ ministeriali sull’Accordo Stato-Regioni.
Regime forfettario del formatore sicurezza: coefficiente 78%
Il formatore sicurezza che esercita come persona fisica può accedere al regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Per ATECO 85.59.20 il coefficiente di redditività è del 78%.
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati; sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% soltanto se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Prima di applicare il 5% verifica la guida su imposta sostitutiva 5% o 15% e le cause di esclusione dal regime forfettario.
INPS del formatore sicurezza nel 2026
Quando l’attività è svolta personalmente come libero professionista e non esiste una cassa professionale obbligatoria collegata alla posizione del soggetto, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.
La circolare INPS n. 8/2026 conferma per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva del 26,07%. Per pensionati o soggetti assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota è del 24%.
Se invece il formatore opera con una vera organizzazione imprenditoriale, con una struttura che vende corsi e servizi formativi oltre la prestazione personale, l’inquadramento camerale e previdenziale deve essere valutato separatamente. Non è il solo codice ATECO a decidere automaticamente la gestione INPS.
Formatore sicurezza e consulente sicurezza: attività diverse
La docenza non coincide con la consulenza aziendale sulla sicurezza. Un professionista può svolgere entrambe, ma deve descrivere correttamente l’attività prevalente e verificare se occorrono codici ATECO aggiuntivi. Redigere DVR, assumere incarichi RSPP, svolgere audit o consulenza organizzativa non sono semplicemente “ore di formazione”.
Per questo manterremo separata nell’hub anche la futura guida dedicata al consulente sicurezza sul lavoro, che ha un intento professionale diverso.
Come aprire la Partita IVA da formatore sicurezza
- definire se l’attività principale è docenza, consulenza o entrambe;
- verificare il possesso dei requisiti di qualificazione del docente;
- individuare le aree tematiche per cui si possiedono i requisiti;
- aprire la Partita IVA con ATECO 85.59.20 quando coerente;
- valutare se l’attività resta professionale o assume organizzazione d’impresa;
- iscriversi alla Gestione Separata INPS quando applicabile;
- verificare requisiti e cause di esclusione dal forfettario;
- se si vogliono organizzare direttamente corsi regolamentati, verificare anche i requisiti del soggetto formatore previsti dall’Accordo 2025;
- predisporre correttamente contratti, fatture e documentazione delle docenze svolte.
Errori da evitare
- pensare che la Partita IVA abiliti automaticamente alla docenza sicurezza;
- confondere docente qualificato e soggetto formatore;
- usare un codice generico di consulenza quando l’attività prevalente è formazione professionale;
- ritenere sufficiente un corso da 24 ore senza verificare il criterio completo di qualificazione utilizzato;
- insegnare materie fuori dall’area per cui si possiedono esperienza e requisiti;
- ignorare il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
- considerare automatico il 5% nel forfettario;
- confondere Gestione Separata e inquadramento d’impresa.
Domande frequenti
Per la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza sul lavoro il codice da verificare è normalmente ATECO 85.59.20.
Per ATECO 85.59.20 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78%.
Non sempre come requisito isolato. Il D.I. 6 marzo 2013 prevede sei criteri alternativi e il percorso in didattica di almeno 24 ore è una delle modalità con cui, in diversi criteri, si dimostra la capacità didattica. Va verificato il criterio completo applicabile.
Non automaticamente. Essere qualificato come docente è diverso dall’essere soggetto formatore ammesso a organizzare lo specifico corso. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 individua le categorie di soggetti formatori e le regole dei percorsi.
Se opera come libero professionista senza cassa e senza altra forma previdenziale obbligatoria, normalmente versa alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota per i professionisti privi di altra previdenza è 26,07%.
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