Medico forfettario oltre 85.000 euro: cosa succede fino e oltre 100.000
Per un medico in regime forfettario superare 85.000 euro e superare 100.000 euro non produce lo stesso effetto. Se i compensi percepiti nell’anno superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il forfettario continua ad applicarsi per quell’anno e si esce dal regime dall’anno successivo. Se invece i compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro, il regime cessa di applicarsi già nello stesso anno.
Per il limite contano i compensi complessivamente percepiti
Il limite non si controlla separatamente per ogni cliente o per ogni tipologia di prestazione. Se il medico svolge più attività di lavoro autonomo con la stessa Partita IVA, ai fini della soglia del regime forfettario si considerano complessivamente i ricavi e compensi rilevanti secondo le regole applicabili.
Per il professionista in forfettario rileva il principio di cassa: in generale conta ciò che è stato effettivamente percepito nell’anno, non il semplice totale delle fatture emesse. Abbiamo dedicato una guida specifica al tema limite di 85.000 euro del medico: fatturato o incassato?.
Medico tra 85.000 e 100.000 euro: cosa succede
Se durante l’anno il medico incassa, per esempio, 92.000 euro, supera il requisito ordinario di 85.000 euro. Tuttavia non supera la soglia che determina la cessazione immediata. Per quell’anno continua quindi a determinare il reddito con le regole del forfettario; dall’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario, salvo future modifiche normative o il venir meno delle condizioni che impediscono l’accesso.
Questo passaggio è importante perché evita un errore frequente: il superamento di 85.000 euro non trasforma retroattivamente tutto l’anno in regime ordinario.
Medico oltre 100.000 euro: uscita immediata dal forfettario
Se invece i compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro, il comma 71 della legge 190/2014 prevede la cessazione del regime forfettario dall’anno stesso. La norma stabilisce inoltre che l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
Per un medico questo passaggio richiede un’attenzione in più: molte prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura e riabilitazione possono essere esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972. Non tutte le prestazioni rese da un medico sono però automaticamente esenti. Perizie, consulenze o certificazioni senza finalità terapeutica possono avere un trattamento diverso. Uscire immediatamente dal forfettario significa quindi entrare nelle regole IVA ordinarie, ma l’eventuale imposta sulla singola prestazione dipende dalla natura dell’operazione.
Esempio: 105.000 euro incassati durante l’anno
Supponiamo che un medico raggiunga 98.000 euro di compensi incassati e successivamente percepisca un altro pagamento di 7.000 euro. Con quell’incasso arriva a 105.000 euro e supera quindi i 100.000 euro. Da quel momento non può più continuare ad applicare il forfettario come se nulla fosse.
Bisogna individuare con precisione l’operazione che determina il superamento, verificare il trattamento IVA della prestazione, adeguare la fatturazione successiva e gestire il reddito dell’anno secondo le regole previste per la cessazione immediata. È un caso in cui conviene intervenire subito, non attendere la dichiarazione dell’anno seguente.
85.000 e 100.000 euro: tabella pratica
| Compensi percepiti nell’anno | Effetto sul forfettario |
|---|---|
| Fino a 85.000 € | La soglia ordinaria è rispettata |
| Oltre 85.000 € e fino a 100.000 € | Forfettario per l’anno in corso, uscita dall’anno successivo |
| Oltre 100.000 € | Cessazione del forfettario già nello stesso anno |
Per chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno esistono inoltre regole specifiche sul limite rapportato al periodo di attività. Questo aspetto è trattato separatamente nella guida sul limite del medico forfettario nel primo anno.
Cosa cambia dall’anno successivo dopo aver superato 85.000 euro
Nel regime ordinario cambia il metodo di determinazione del reddito: non si applica più il coefficiente di redditività del forfettario e diventano rilevanti i costi deducibili secondo le regole ordinarie. Cambiano anche gli adempimenti fiscali e, per le prestazioni soggette a IVA, gli obblighi connessi all’imposta.
La previdenza professionale resta un tema distinto dal regime fiscale. Per il quadro complessivo su attività, ATECO, ENPAM e fatture puoi leggere la guida Partita IVA medico.
Cosa controllare appena ti avvicini alle soglie
- ricostruisci gli incassi effettivi dell’anno, non soltanto le fatture emesse;
- somma i compensi delle attività esercitate con la stessa Partita IVA secondo le regole del regime;
- verifica con attenzione il momento in cui superi 85.000 euro;
- se ti avvicini a 100.000 euro, individua anche la singola operazione che potrebbe comportare il superamento;
- classifica correttamente le prestazioni sanitarie esenti IVA e quelle eventualmente imponibili;
- prepara per tempo il passaggio al regime ordinario quando sai che non potrai restare nel forfettario l’anno seguente.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e 71: soglia di accesso/permanenza e cessazione immediata oltre 100.000 euro.
- DPR 633/1972, art. 10: esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie che ne possiedono i requisiti.
Domande frequenti
No, se resta entro 100.000 euro. In questo caso il forfettario continua per l’anno in corso e cessa dall’anno successivo.
Il regime forfettario cessa di applicarsi già nello stesso anno. La disciplina IVA ordinaria entra in gioco dalle operazioni che comportano il superamento, fermo restando che la singola prestazione medica può essere esente IVA se possiede i requisiti dell’articolo 10 del DPR 633/1972.
Per il professionista in forfettario, in generale, rilevano i compensi effettivamente percepiti secondo il principio di cassa. Fattura emessa e compenso incassato possono cadere in anni diversi.
Se sono compensi di lavoro autonomo riferiti alle attività esercitate con la stessa Partita IVA e rilevanti per il regime, devono essere considerati complessivamente ai fini della soglia. Va invece distinta l’eventuale presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
No. L’esenzione sanitaria dipende dalla natura e dalla finalità della prestazione. Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona possono rientrare nell’esenzione, mentre altre attività professionali possono avere un trattamento IVA diverso.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.