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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Servizi esteri nel forfettario: IVA, TD17 e Facebook Ads nel 2026

Domanda di Stella da Milano: «Devo applicare l’IVA su acquisti di servizi da fornitori esteri? Ad esempio Facebook Ads.»

Sì: se sei in regime forfettario e acquisti servizi da un fornitore estero, come Meta/Facebook Ads, Google Ads o molti software SaaS, puoi diventare debitore dell’IVA italiana tramite reverse charge. In pratica devi verificare la fattura estera, assolvere l’IVA in Italia e trasmettere il documento elettronico corretto allo SdI, normalmente con tipo documento TD17 per i servizi ricevuti da soggetti non residenti.

La particolarità più importante è che il forfettario versa l’IVA ma non la può detrarre. Dal 13 giugno 2025, inoltre, il termine di versamento per gli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile è stato semplificato: l’imposta si versa entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. Questa pagina tratta proprio l’acquisto di servizi esteri; per gli altri casi in cui un forfettario versa IVA puoi leggere la guida sul versamento IVA nel regime forfettario.

Perché Facebook Ads può generare IVA da versare anche nel forfettario

Il regime forfettario normalmente non addebita IVA ai clienti e non detrae l’IVA sugli acquisti. Questo però non elimina le regole territoriali e il reverse charge quando acquisti determinati servizi da fornitori esteri. Per i servizi B2B generici resi a un soggetto passivo italiano, l’operazione è in linea generale territorialmente rilevante in Italia e l’imposta viene assolta dal committente italiano.

Le inserzioni pubblicitarie acquistate da Meta Platforms Ireland, i servizi pubblicitari di Google e numerosi abbonamenti professionali a piattaforme estere rientrano tipicamente tra i casi da controllare. Non è il nome commerciale del servizio a decidere il trattamento: contano il soggetto che emette la fattura, il suo Stato e la natura del servizio acquistato.

Prima verifica: chi ha emesso davvero la fattura

Prima di registrare il documento devi leggere i dati del fornitore presenti nella fattura. Per Meta Ads, Google Ads o un software online, il soggetto contrattuale può essere una società stabilita in un altro Paese UE oppure fuori dall’Unione europea. Questo dato serve per capire se devi integrare una fattura comunitaria oppure emettere un’autofattura elettronica per un fornitore extra-UE.

Servizio ricevuto da fornitore UE: integrazione e reverse charge

Se il servizio è acquistato da un fornitore stabilito in un altro Stato UE e la fattura B2B viene emessa senza IVA del Paese estero, il committente italiano integra il documento con l’IVA italiana secondo il meccanismo dell’inversione contabile. Nel flusso elettronico verso lo SdI, per i servizi ricevuti da soggetti esteri si utilizza normalmente il tipo documento TD17.

Per i rapporti B2B intracomunitari è inoltre importante che la posizione IVA sia correttamente gestita ai fini VIES quando previsto. Se il fornitore ti addebita IVA estera perché non ha riconosciuto correttamente la tua posizione professionale, non conviene limitarsi a pagare il documento: va verificata la configurazione fiscale dell’account e, se necessario, richiesta la correzione della fattura.

Servizio ricevuto da fornitore extra-UE: autofattura TD17

Se il prestatore è stabilito fuori dall’Unione europea, per un servizio territorialmente rilevante in Italia il committente italiano assolve l’imposta tramite autofattura. Anche in questo caso, nel tracciato della fattura elettronica, il documento utilizzato per i servizi da soggetto estero è normalmente il TD17.

La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione della fattura elettronica distingue infatti il caso del prestatore UE, nel quale si procede con integrazione, dal prestatore extra-UE, nel quale si emette autofattura, mantenendo TD17 come tipo documento elettronico per il servizio ricevuto dall’estero.

Il forfettario può detrarre l’IVA pagata su Facebook Ads o Google Ads?

No. È questo l’effetto economico che spesso sorprende di più. Il contribuente forfettario assolve l’IVA dovuta sul servizio estero ma non beneficia della detrazione prevista per i contribuenti in regime IVA ordinario. L’IVA versata resta quindi un costo effettivo dell’attività.

La Legge 190/2014 stabilisce espressamente che, per le operazioni rilevanti ai fini IVA del regime forfettario, non spetta la detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Per un quadro generale puoi consultare anche la guida su IVA e regime forfettario.

La scadenza IVA è ancora il 16 del mese successivo?

Per gli acquisti soggetti a reverse charge la regola è cambiata dal 13 giugno 2025. Il D.Lgs. 81/2025 ha inserito nel comma 58 della Legge 190/2014 la nuova lettera e-bis: l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, è versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

Quindi il vecchio testo di molte guide che indica sempre “16 del mese successivo” non è più sufficiente per questi acquisti. La norma generale del comma 60 continua formalmente a riportare il termine mensile per le operazioni in cui il forfettario è debitore d’imposta, ma la disposizione più recente e specifica del comma 58, lettera e-bis, disciplina gli acquisti in reverse charge con il nuovo versamento trimestrale.

Operazioni reverse chargeTermine ordinario di versamento
Gennaio - febbraio - marzo16 maggio
Aprile - maggio - giugno16 agosto, con applicazione delle regole sulle scadenze festive
Luglio - agosto - settembre16 novembre
Ottobre - novembre - dicembre16 febbraio dell’anno successivo

Esempio: Facebook Ads da 1.000 euro

Stella acquista campagne Meta Ads per 1.000 euro da un soggetto estero e riceve una fattura senza IVA, correttamente emessa nell’ambito di un rapporto B2B. Se l’operazione è soggetta a reverse charge in Italia, applica l’aliquota italiana del 22%: l’IVA da assolvere è pari a 220 euro.

  • costo del servizio: 1.000 €;
  • IVA italiana dovuta: 220 €;
  • IVA detraibile nel forfettario: 0 €;
  • costo finanziario complessivo: 1.220 €;
  • documento elettronico: TD17, se ricorrono le condizioni previste;
  • versamento: nella scadenza trimestrale prevista dal comma 58, lettera e-bis.

E se Facebook o Google applicano già IVA in fattura?

Non bisogna applicare automaticamente un secondo 22% senza capire perché il fornitore ha addebitato l’imposta. Se l’IVA estera è stata applicata perché l’account è configurato come privato o perché manca un dato fiscale necessario, occorre verificare il documento e chiedere eventualmente la rettifica. Il corretto trattamento dipende dalla natura B2B dell’acquisto e dallo Stato del prestatore.

Una fattura estera “con IVA” non va quindi gestita con una formula unica: prima si controllano fornitore, identificativo IVA, natura del servizio e motivo dell’addebito. È un caso diverso dalla semplice fattura senza IVA ricevuta da un soggetto italiano in forfettario, tema approfondito nella guida su quando una fattura senza IVA deve essere integrata.

Il TD17 sostituisce l’integrazione o l’autofattura?

Nel sistema elettronico il TD17 serve a comunicare allo SdI l’operazione relativa al servizio ricevuto dall’estero e, se compilato correttamente, può assolvere gli obblighi documentali previsti per integrazione o autofattura. I dati devono però essere coerenti con la fattura originaria: imponibile, aliquota, imposta, dati del prestatore e data dell’operazione non possono essere inseriti in modo approssimativo.

VIES e acquisti di servizi UE: cosa controllare

Quando acquisti servizi B2B da un soggetto stabilito in un altro Paese UE, è opportuno verificare che la tua Partita IVA sia correttamente abilitata alle operazioni intracomunitarie e che il fornitore abbia ricevuto i dati fiscali corretti. Un account pubblicitario aperto inizialmente come privato può generare fatture non coerenti con l’utilizzo professionale.

Checklist per Meta Ads, Google Ads e software esteri

  • controlla quale società ha emesso la fattura;
  • verifica se il fornitore è UE o extra-UE;
  • controlla che l’account sia configurato come attività con Partita IVA;
  • verifica VIES quando necessario;
  • controlla se la fattura è senza IVA o contiene IVA estera;
  • determina se il servizio è territorialmente rilevante in Italia;
  • predisponi integrazione o autofattura e TD17;
  • calcola l’IVA italiana dovuta;
  • ricorda che il forfettario non detrae l’imposta;
  • inserisci il versamento nella corretta scadenza trimestrale.

Riferimenti normativi essenziali

Il riferimento principale per il regime forfettario è la Legge 190/2014, in particolare i commi 58-60. La lettera e-bis del comma 58, introdotta dal D.Lgs. 81/2025, disciplina il termine trimestrale di versamento dell’IVA sugli acquisti soggetti a inversione contabile. Per la compilazione elettronica del TD17 va invece seguita la guida tecnica dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica e sull’esterometro.

Domande frequenti

Un forfettario paga IVA su Facebook Ads?

Se il servizio è acquistato da un fornitore estero ed è territorialmente rilevante in Italia con reverse charge, il forfettario assolve l’IVA italiana anche se normalmente non applica IVA alle proprie fatture.

Quale documento uso per un servizio acquistato da Meta o Google esteri?

Per i servizi ricevuti da un prestatore estero il tipo documento elettronico normalmente utilizzato è TD17, distinguendo l’integrazione della fattura UE dall’autofattura per il prestatore extra-UE.

Quando versa l’IVA il forfettario sugli acquisti in reverse charge nel 2026?

Dal 13 giugno 2025 il comma 58, lettera e-bis, della Legge 190/2014 prevede il versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare per gli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari.

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