Se ricevi una fattura senza IVA da un fornitore italiano che applica realmente il regime forfettario, in via generale non devi integrare l’IVA e non devi emettere un’autofattura. Il fornitore forfettario emette infatti la propria fattura senza addebito dell’imposta. Questo resta vero anche quando la prestazione, se resa da un soggetto IVA ordinario, rientrerebbe normalmente nel reverse charge interno.
La domanda di Leonardo
Leonardo da Gallipoli: ho ricevuto una fattura da una ditta che si occupa delle pulizie nei miei locali. La titolare mi ha detto che lavora in regime forfettario e infatti nella fattura non compare l’IVA, ma una dicitura che richiama la normativa sul forfettario. Devo integrare l’IVA con reverse charge o autofattura oppure la fattura è già corretta così?
Fattura di un forfettario italiano: devo aggiungere l’IVA?
No, se il fornitore è effettivamente in regime forfettario e la fattura è stata emessa correttamente in applicazione di quel regime. Il forfettario non addebita l’IVA sulle proprie operazioni ordinarie e il cliente non deve trasformare la fattura in una fattura con IVA solo perché è un soggetto passivo.
La legge 190/2014 disciplina il regime forfettario e prevede, per questi contribuenti, l’emissione delle fatture senza rivalsa IVA. La fattura elettronica utilizza normalmente il codice natura N2.2 per le operazioni non soggette per altri casi, insieme al riferimento normativo del regime.
Pulizie di edifici: normalmente c’è il reverse charge, ma non se il prestatore è forfettario
Il caso di Leonardo è interessante perché i servizi di pulizia relativi a edifici rientrano normalmente tra le operazioni soggette a inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del DPR 633/1972 quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito espressamente che il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario. Il chiarimento è contenuto nella circolare 14/E del 27 marzo 2015, nel paragrafo dedicato proprio a reverse charge e nuovo regime forfettario.
La circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il forfettario emette fattura senza addebito dell’IVA e che, proprio per questo assetto, non si applica l’inversione contabile alle operazioni da lui effettuate.
Quindi la fattura della ditta di pulizie è corretta senza IVA?
Sì, se la ditta è realmente in regime forfettario. Una ditta di pulizie in regime ordinario che presta servizi relativi a edifici a un soggetto passivo potrebbe emettere la fattura in reverse charge, senza IVA esposta ma con la specifica natura relativa all’inversione contabile. Una ditta di pulizie forfettaria, invece, emette la fattura senza IVA perché applica il regime forfettario.
Le due fatture possono entrambe non mostrare IVA, ma per motivi completamente diversi. È proprio il riferimento normativo e il codice natura della fattura elettronica che consentono di capire quale regime è stato applicato.
Fattura senza IVA non significa sempre la stessa cosa
| Tipo di fattura | Perché non c’è IVA | Il cliente integra? |
|---|---|---|
| Fornitore italiano forfettario | Regime forfettario | No |
| Fattura in reverse charge interno | IVA assolta dal committente | Sì, se ricorrono i presupposti |
| Fornitore estero B2B | Regole di territorialità/reverse charge | Sì, normalmente con documento integrativo/autofattura appropriato |
| Operazione esente IVA | Esenzione prevista dalla legge | Normalmente no |
Per questo non bisogna decidere cosa fare guardando soltanto la colonna “IVA = 0”. Serve capire per quale motivo l’imposta non è stata esposta.
Come riconoscere una fattura emessa da un forfettario?
Una fattura forfettaria correttamente emessa contiene normalmente il riferimento alla legge 190/2014 e all’applicazione del regime agevolato. Nella fattura elettronica viene utilizzata una natura IVA coerente con l’operazione, normalmente N2.2 per le ordinarie operazioni del regime.
- IVA non esposta;
- riferimento al regime forfettario;
- natura IVA coerente;
- eventuale imposta di bollo quando dovuta;
- assenza della normale rivalsa IVA;
- assenza della ritenuta d’acconto nei casi previsti dal regime.
Fiscozen, nelle proprie guide aggiornate al 2026 sulle fatture senza IVA e sulla dicitura del forfettario, distingue allo stesso modo la fattura emessa in regime forfettario dalla fattura emessa in reverse charge: entrambe possono non mostrare IVA, ma gli obblighi del cliente sono diversi.
Se sono in regime ordinario posso detrarre IVA da una fattura forfettaria?
No, perché nella fattura del fornitore forfettario non esiste IVA addebitata da detrarre. Se acquisti un servizio da 1.000 euro da un forfettario e la fattura è di 1.000 euro senza IVA, il costo del servizio è 1.000 euro e non hai un credito IVA collegato a quella fattura.
Questo è diverso da una normale fattura da 1.000 euro + 220 euro di IVA emessa da un soggetto ordinario, nella quale il cliente può eventualmente esercitare la detrazione secondo le regole applicabili.
Devo emettere un TD16 per la fattura ricevuta dal forfettario?
No, non per il solo fatto che la fattura è senza IVA. Il documento TD16 è utilizzato per integrare una fattura soggetta a reverse charge interno. L’Agenzia delle Entrate spiega nella propria guida alla compilazione della fattura elettronica che il TD16 riguarda operazioni interne effettuate in inversione contabile, per le quali il committente deve integrare imponibile e imposta.
Se la fattura è stata correttamente emessa dal fornitore in regime forfettario, manca proprio il presupposto per trasformarla in un’operazione reverse charge interno.
E se il fornitore ha scritto “reverse charge” invece di “regime forfettario”?
In quel caso va verificata la fattura prima di registrarla. Se il prestatore è forfettario ma ha utilizzato per errore una natura N6 relativa al reverse charge, il documento può essere incoerente con il regime fiscale del fornitore.
È meglio chiedere al fornitore o al suo intermediario di verificare il documento e, se necessario, correggerlo. Il cliente non dovrebbe applicare automaticamente il reverse charge a una fattura solo perché contiene una dicitura errata.
Quando invece un forfettario deve applicare il reverse charge sugli acquisti?
Qui la situazione si capovolge. La stessa circolare 14/E dell’Agenzia chiarisce che, se il contribuente forfettario acquista beni o servizi per i quali è debitore dell’IVA tramite reverse charge, deve assolvere l’imposta. Non può però detrarla, perché il regime forfettario esclude il diritto alla detrazione sugli acquisti.
Questa regola è particolarmente importante per servizi acquistati da fornitori esteri — per esempio software, pubblicità online o consulenze — e per le operazioni interne che rientrano effettivamente nell’inversione contabile.
TaxMan e Fiscozen, nelle guide aggiornate al 2026, evidenziano proprio questa differenza: il forfettario non applica IVA sulle proprie vendite, ma può dover versare IVA senza detrarla quando è lui il cessionario o committente tenuto al reverse charge.
Fornitore estero e fornitore italiano forfettario non sono la stessa cosa
Una fattura senza IVA ricevuta da un fornitore tedesco, francese, statunitense o di un altro Paese non va trattata come una fattura ricevuta da un forfettario italiano. Nel primo caso possono entrare in gioco territorialità IVA, integrazione, autofattura e documenti TD17, TD18 o TD19.
Per gli acquisti internazionali bisogna quindi verificare Paese del fornitore, natura del bene o servizio e luogo di effettuazione dell’operazione. La dicitura “senza IVA” non basta per decidere il trattamento.
Esempio 1: pulizie da forfettario
Un’impresa riceve una fattura di 800 euro per pulizie di un ufficio da una ditta individuale in regime forfettario. La fattura riporta il riferimento alla legge 190/2014 e non espone IVA.
- fattura ricevuta: 800 euro;
- IVA esposta: 0 euro;
- TD16 da emettere: no;
- IVA da integrare: no;
- credito IVA per il cliente: nessuno.
Esempio 2: pulizie da impresa in ordinario
La stessa prestazione è resa da un’impresa in regime IVA ordinario e ricorrono i presupposti dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter). Il fornitore emette la fattura senza IVA con la natura prevista per il reverse charge e il committente assolve l’imposta con inversione contabile.
La differenza non è quindi il tipo di servizio, che in entrambi i casi è la pulizia dell’edificio, ma il regime IVA del prestatore.
Esempio 3: forfettario che compra un software estero
Un professionista forfettario acquista un abbonamento software da un’impresa UE. In questo caso è il forfettario a essere committente di un servizio estero: può essere tenuto ad assolvere l’IVA italiana con il meccanismo previsto e a versarla, senza poterla detrarre.
È quindi sbagliata la regola “se sono forfettario non faccio mai reverse charge”. Il principio corretto è: le operazioni effettuate dal forfettario non entrano nel reverse charge interno; gli acquisti per i quali il forfettario è debitore d’imposta possono invece richiederlo.
Cosa controllare prima di integrare una fattura senza IVA
- verifica chi ha emesso la fattura;
- controlla se il fornitore è italiano o estero;
- leggi il riferimento normativo indicato;
- controlla il codice Natura della fattura elettronica;
- verifica se è indicato il regime forfettario;
- non confondere N2.2 con le nature N6 del reverse charge;
- se il documento appare incoerente, chiedi correzione prima di integrare;
- se l’acquisto è estero, verifica separatamente gli obblighi di reverse charge.
Domande frequenti
No, se il fornitore italiano applica correttamente il regime forfettario. La fattura resta senza IVA e il cliente non deve trasformarla in una fattura con imposta.
No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reverse charge non si applica alle prestazioni effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario.
No, non per il solo fatto che manca l’IVA. TD16 serve per le operazioni soggette a reverse charge interno, non per una normale fattura emessa dal fornitore in regime forfettario.
Sì. Se il forfettario acquista beni o servizi per i quali è debitore dell’IVA tramite reverse charge, deve assolvere e versare l’imposta, senza poterla detrarre.
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