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Regime Forfettario

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Versamento IVA nel forfettario 2026: quando e come pagare con F24

Domanda di Giuseppe da Fermo: «Se sono in regime forfettario devo versare l’IVA? E quando può capitare di doverla pagare all’Erario?»

Nel regime forfettario il versamento IVA non funziona come nel regime ordinario: sulle normali fatture italiane il forfettario non addebita l’imposta al cliente e non effettua liquidazioni IVA periodiche. Esistono però operazioni nelle quali diventa lui stesso debitore dell’IVA, soprattutto per reverse charge e acquisti di servizi da fornitori esteri. In quei casi l’imposta va calcolata e versata, senza poterla detrarre.

Questa pagina risponde quindi a una domanda più specifica rispetto alla guida generale su IVA e regime forfettario: qui vediamo quando nasce materialmente un debito IVA, come si paga e quali controlli fare prima del versamento.

Quando il forfettario non versa l’IVA

Per una normale prestazione o vendita effettuata in Italia nell’ambito del regime forfettario, il contribuente non esercita la rivalsa IVA. Se fattura 1.000 euro, quindi, non aggiunge il 22% solo perché il cliente è italiano. La disciplina deriva dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014.

In questa situazione non nasce un’IVA a debito sulla fattura emessa e non esiste una liquidazione periodica come quella di un soggetto in regime ordinario. Rimangono invece gli altri obblighi del forfettario: fattura elettronica, eventuale bollo, imposta sostitutiva e contributi previdenziali.

Quando il forfettario deve versare l’IVA

Il punto cambia quando il forfettario acquista beni o servizi in operazioni per le quali la normativa lo rende debitore dell’imposta. I casi più frequenti sono:

  • servizi ricevuti da fornitori UE, come software, pubblicità, consulenze o abbonamenti B2B;
  • servizi ricevuti da fornitori extra-UE territorialmente rilevanti in Italia;
  • operazioni interne soggette a reverse charge quando il meccanismo è applicabile all’acquisto;
  • determinati acquisti intracomunitari di beni, tenendo conto della disciplina e della soglia prevista nei casi interessati;
  • operazioni effettuate dopo l’uscita immediata dal forfettario per superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Il principio da ricordare è semplice: il fatto che il forfettario non addebiti normalmente IVA ai clienti non lo rende invisibile all’IVA in ogni operazione.

Servizi esteri: perché nasce l’IVA da pagare

Un caso molto comune è l’acquisto di un servizio da un fornitore estero. Pensiamo a una fattura per Google Ads, Meta Ads, software SaaS, hosting, consulenza o altri servizi B2B. Se, in base alle regole di territorialità, l’operazione è rilevante in Italia e il committente italiano è debitore dell’imposta, il forfettario deve assolvere l’IVA mediante integrazione o autofattura elettronica, a seconda del caso.

Per l’integrazione dei documenti esteri attraverso lo SdI si utilizzano i tipi documento previsti dalle specifiche tecniche, come TD17 per acquisti di servizi dall’estero. La guida su forfettario e operazioni con l’estero approfondisce le differenze tra UE, extra-UE, VIES e OSS.

Reverse charge: l’IVA versata non si recupera

Nel regime ordinario, quando un acquisto è soggetto a reverse charge, l’IVA può risultare contemporaneamente a debito e a credito se esiste pieno diritto alla detrazione. Nel forfettario questo effetto neutrale non si produce: l’IVA assolta resta a carico del contribuente, perché il regime non riconosce la normale detrazione dell’imposta sugli acquisti.

Per questo una spesa estera da 1.000 euro può avere un costo fiscale diverso da quello percepito guardando soltanto la fattura del fornitore. Se sull’operazione va assolta IVA italiana al 22%, possono aggiungersi 220 euro di imposta da versare senza credito IVA compensativo.

Entro quando si versa l’IVA dovuta dal forfettario?

Quando il forfettario è debitore dell’IVA per reverse charge o per operazioni assimilate, il versamento deve essere gestito con le scadenze previste per l’operazione. In via generale, per molte operazioni di questo tipo il pagamento avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. Prima di pagare è però necessario verificare la natura esatta dell’acquisto, perché beni, servizi e casi speciali possono avere regole differenti.

Il versamento avviene normalmente tramite modello F24, utilizzando il codice tributo IVA coerente con il mese di riferimento. È importante non confondere questo F24 con quello dell’imposta sostitutiva del regime forfettario, che segue regole e scadenze diverse.

Esempio pratico: software estero da 500 euro

Un professionista forfettario acquista un servizio software B2B da un fornitore estero per 500 euro. Supponiamo che l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia e soggetta al meccanismo che rende il committente debitore dell’IVA.

  • imponibile del servizio: 500 euro;
  • IVA italiana al 22%: 110 euro;
  • IVA da assolvere: 110 euro;
  • IVA detraibile nel forfettario: 0 euro;
  • costo economico complessivo, prima di altri oneri: 610 euro.

L’esempio mostra perché chi acquista spesso pubblicità o servizi digitali dall’estero deve stimare anche l’IVA non recuperabile quando valuta la convenienza del forfettario.

Acquisti di beni UE e soglia di 10.000 euro

Per gli acquisti intracomunitari di beni esiste una disciplina specifica. Nei casi previsti dalla legge è rilevante la soglia di 10.000 euro: sotto tale limite e in presenza delle condizioni richieste, l’acquisto può non essere trattato come acquisto intracomunitario in Italia; quando il limite viene superato cambiano gli obblighi IVA.

Questa soglia non deve però essere applicata automaticamente ai servizi esteri. Un abbonamento software o una consulenza B2B ricevuta da un soggetto estero segue regole diverse rispetto all’acquisto intracomunitario di un bene.

Cosa cambia se superi 100.000 euro

Se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime forfettario cessa immediatamente. L’IVA diventa dovuta dalle operazioni effettuate che determinano il superamento del limite. Questo è un fenomeno diverso dal reverse charge: non si tratta più di un singolo acquisto speciale, ma dell’uscita in corso d’anno dal regime di franchigia.

Per la distinzione tra 85.000 e 100.000 euro consulta la guida completa al regime forfettario 2026.

Fattura elettronica e versamento IVA sono due obblighi diversi

Trasmettere correttamente un’autofattura o un documento di integrazione allo SdI non significa aver pagato automaticamente l’IVA. Il documento elettronico serve a rappresentare fiscalmente l’operazione; il versamento dell’imposta, quando dovuto, richiede invece il relativo pagamento.

Allo stesso modo, la normale fattura elettronica del forfettario con RF19 e Natura N2.2 non genera di per sé IVA da versare sulle vendite.

Errori da evitare

  • pensare che il forfettario non versi mai IVA;
  • trattare allo stesso modo beni UE e servizi esteri;
  • dimenticare l’autofattura o l’integrazione quando richiesta;
  • credere di poter detrarre l’IVA assolta in reverse charge;
  • confondere la trasmissione allo SdI con il pagamento tramite F24;
  • usare una scadenza o un codice tributo senza prima verificare il periodo corretto;
  • continuare ad applicare il regime di franchigia dopo il superamento immediato della soglia di 100.000 euro.

Domande frequenti

Nel regime forfettario si versa l’IVA?

Non sulle normali fatture nazionali emesse in regime forfettario. L’IVA può però diventare dovuta in specifiche operazioni, tra cui reverse charge, alcuni acquisti dall’estero e l’uscita immediata dal regime oltre 100.000 euro.

Come paga l’IVA un forfettario quando è debitore dell’imposta?

Il pagamento avviene normalmente tramite modello F24, dopo aver determinato correttamente l’imposta e il periodo di riferimento dell’operazione.

Il forfettario recupera l’IVA pagata in reverse charge?

No. Nel regime forfettario manca il normale diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, quindi l’imposta assolta resta a carico del contribuente.

Quando si usa TD17 nel forfettario?

TD17 è il tipo documento utilizzato per l’integrazione o autofattura relativa ad acquisti di servizi dall’estero nei casi in cui il committente italiano deve assolvere l’IVA.

La soglia di 10.000 euro vale anche per i servizi esteri?

No. La soglia riguarda specifici acquisti intracomunitari di beni. I servizi B2B ricevuti da fornitori esteri devono essere valutati con le regole di territorialità e reverse charge proprie dei servizi.

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