Gli interessi di mora su una fattura possono spettare automaticamente quando il cliente paga in ritardo, ma la regola cambia a seconda che il rapporto sia tra imprese/professionisti, con una Pubblica Amministrazione oppure con un consumatore. Nelle transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002 gli interessi decorrono, in presenza dei presupposti, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza necessità di un ulteriore sollecito.
Nel secondo semestre 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato un tasso di riferimento del 2,40%. Poiché il tasso legale di mora previsto dal decreto è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali, il tasso ordinario per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026 è quindi del 10,40%, salvo accordi validi tra le parti o discipline speciali applicabili.
Interessi di mora su fattura: risposta rapida
- nelle transazioni commerciali B2B e con PA il D.Lgs. 231/2002 può applicarsi automaticamente;
- gli interessi decorrono normalmente dal giorno successivo alla scadenza;
- non serve necessariamente una PEC per farli maturare nei rapporti soggetti al decreto;
- il tasso legale di mora è il tasso di riferimento MEF maggiorato di 8 punti percentuali;
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è 2,40%, quindi il tasso ordinario è 10,40%;
- nei casi previsti spetta anche un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero;
- la disciplina non si applica automaticamente ai rapporti con consumatori.
Quando si applica il D.Lgs. 231/2002
Il decreto riguarda le transazioni commerciali, cioè i contratti tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. La definizione di impresa comprende anche chi esercita una libera professione o un’attività economica indipendente.
Per questo un freelance che fattura a una società, a un altro professionista o a una PA può rientrare nella disciplina. Il rapporto con un consumatore privato, invece, non va trattato automaticamente con le stesse regole.
Quando iniziano a maturare gli interessi
L’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. È uno dei punti più importanti perché distingue questa disciplina dalla normale logica della messa in mora civilistica.
Se una fattura scade il 30 settembre, gli interessi possono iniziare a decorrere dal 1° ottobre quando ricorrono i presupposti del decreto. Il fatto che il creditore invii il sollecito qualche giorno dopo non sposta automaticamente la decorrenza.
Termine di pagamento: 30 giorni o quello previsto dal contratto?
Il D.Lgs. 231/2002 contiene regole sui termini legali di pagamento e consente, entro determinati limiti, accordi diversi tra le parti. Nei rapporti tra imprese i termini possono essere pattuiti, purché non risultino gravemente iniqui per il creditore. Nei rapporti con la PA la disciplina è più rigida e presenta limiti specifici.
Per calcolare correttamente la mora bisogna quindi partire dalla vera data di scadenza: contratto, ordine, fattura e condizioni di pagamento devono essere coerenti.
Come si determina il tasso degli interessi di mora
La normativa definisce gli interessi legali di mora come interessi semplici su base giornaliera pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. Il tasso di riferimento viene comunicato dal MEF due volte l’anno.
- primo semestre: si usa il tasso di riferimento in vigore il 1° gennaio;
- secondo semestre: si usa il tasso in vigore il 1° luglio.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026 il MEF ha comunicato un tasso di riferimento del 2,40%. Aggiungendo gli otto punti previsti dalla legge, il tasso legale di mora ordinario è 10,40% annuo.
Esempio di calcolo su una fattura da 5.000 euro
Supponiamo una fattura da 5.000 euro scaduta il 31 agosto 2026 e pagata 60 giorni dopo. Se il rapporto rientra nel D.Lgs. 231/2002 e si applica il tasso del 10,40%, il calcolo indicativo degli interessi semplici può essere impostato come:
5.000 × 10,40% × 60 / 365.
Il risultato è l’interesse maturato sul capitale per quei 60 giorni. Se il cliente paga solo una parte, il calcolo successivo deve essere effettuato sul residuo ancora dovuto.
Il tasso può essere diverso da quello legale?
Tra imprese è possibile concordare un tasso differente, nei limiti previsti dalla disciplina e senza creare condizioni gravemente inique per il creditore. La clausola va letta insieme al contratto e alle condizioni generali di vendita o incarico.
Non conviene inserire numeri fissi copiati da vecchi contratti: il tasso di riferimento viene aggiornato semestralmente. È più sicuro richiamare correttamente la disciplina applicabile oppure definire il meccanismo in modo chiaro.
I 40 euro per i costi di recupero
L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore, nei casi previsti, il diritto a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, senza necessità di costituzione in mora. Resta inoltre possibile chiedere il risarcimento del maggior danno quando provato.
Questo importo non va confuso con una penale contrattuale: è una voce prevista dalla disciplina speciale sui ritardi di pagamento.
Interessi di mora e sollecito di pagamento
Il fatto che gli interessi possano maturare automaticamente non rende inutile il sollecito. Una comunicazione ben fatta può ottenere il pagamento senza arrivare alla fase formale e dimostra che hai seguito il credito con continuità.
Per impostare il primo contatto vedi sollecito pagamento fattura.
Interessi di mora e diffida
Se il cliente continua a non pagare, nella diffida puoi riepilogare capitale, interessi maturati e costi di recupero quando applicabili. La richiesta deve però essere calcolata correttamente e distinguere l’importo principale dagli accessori.
Approfondisci nella guida alla diffida pagamento fattura.
Interessi e Pubblica Amministrazione
La disciplina sui ritardi di pagamento riguarda anche molte transazioni con la Pubblica Amministrazione. Proprio perché i rapporti con la PA hanno regole specifiche sui termini, bisogna verificare contratto, data di ricezione della fattura e adempimenti necessari prima di calcolare la mora.
Se devi emettere correttamente il documento, consulta fattura alla Pubblica Amministrazione nel forfettario.
Interessi di mora e cliente consumatore
Il D.Lgs. 231/2002 è costruito sulle transazioni commerciali tra imprese/professionisti e PA. Non va quindi applicato automaticamente al cliente consumatore. Nei rapporti B2C bisogna verificare contratto, Codice civile, eventuali clausole e norme a tutela del consumatore.
Il forfettario può chiedere interessi di mora?
Sì. Essere in regime forfettario non impedisce di chiedere gli interessi dovuti. Il regime fiscale disciplina il modo in cui determini il reddito, non cancella i diritti del creditore nel rapporto contrattuale.
Quando il cliente paga capitale e interessi, le somme incassate devono poi essere inquadrate correttamente sotto il profilo fiscale. Il punto essenziale è non confondere la fattura originaria non pagata con il successivo incasso degli accessori.
Gli interessi contano nel limite del forfettario?
La qualificazione fiscale degli interessi va verificata in base alla loro natura e al rapporto da cui derivano. Non è prudente considerarli automaticamente irrilevanti solo perché sono accessori a una fattura. Quando gli importi sono significativi, conviene verificare il corretto trattamento insieme agli altri compensi dell’attività.
Se il cliente paga in parte
Se ricevi un pagamento parziale, aggiorna subito il capitale residuo. Gli interessi successivi non vanno calcolati come se l’intero importo fosse ancora dovuto. Conserva la data precisa di ogni accredito per poter ricostruire il conteggio.
Se il ritardo attraversa due semestri
Poiché il tasso di riferimento viene aggiornato ogni semestre, un ritardo molto lungo può attraversare periodi con tassi diversi. In questo caso il conteggio deve essere suddiviso temporalmente usando il tasso applicabile a ciascun periodo.
Quando gli interessi diventano parte del recupero giudiziale
Se la fase bonaria fallisce, capitale, interessi e costi di recupero possono entrare nella quantificazione del credito da azionare, quando ne ricorrono i presupposti. Per il passaggio successivo consulta decreto ingiuntivo per fattura non pagata.
Errori da evitare
- applicare il D.Lgs. 231/2002 a qualsiasi cliente privato;
- usare un tasso 2025 per un ritardo del 2026;
- dimenticare che il tasso cambia per semestre;
- calcolare gli interessi sull’importo già pagato;
- confondere i 40 euro con una penale liberamente inventata;
- pensare che serva sempre una PEC perché inizino a maturare gli interessi;
- non distinguere capitale, interessi e altri costi nel sollecito.
Checklist di calcolo
- verifica che il rapporto rientri nel D.Lgs. 231/2002;
- individua la data di scadenza corretta;
- controlla eventuali accordi sul tasso;
- identifica il semestre del ritardo;
- recupera il tasso MEF;
- aggiungi gli otto punti quando si applica il tasso legale di mora;
- calcola i giorni di ritardo;
- considera eventuali pagamenti parziali;
- valuta i 40 euro per costi di recupero;
- conserva il conteggio insieme alla documentazione del credito.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 231/2002 – ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- MEF – tasso di riferimento 1° luglio-31 dicembre 2026
- Ministero della Giustizia – termini e interessi moratori
Domande frequenti
10,40% nel secondo semestre, nei casi ordinari del decreto.
Non sempre.
Sì.
Nei casi previsti.
Sì, per semestre.
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