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Decreto ingiuntivo per fattura non pagata: quando si può chiedere e quali prove servono

Il decreto ingiuntivo per una fattura non pagata è uno degli strumenti giudiziali più utilizzati per chiedere al debitore il pagamento di un credito documentato. Non basta però avere una fattura: bisogna verificare che il credito sia certo, determinato, esigibile e supportato dalle prove richieste dal Codice di procedura civile.

Dal 2024 l’articolo 634 c.p.c. contiene un elemento particolarmente importante per professionisti e imprese: per i crediti relativi a prestazioni di servizi, le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio sono espressamente incluse tra le prove scritte idonee nei casi previsti dalla norma.

Decreto ingiuntivo per fattura non pagata: risposta rapida

  • è una procedura giudiziale disciplinata dagli articoli 633 e seguenti c.p.c.;
  • serve un credito documentato e già esigibile;
  • la fattura elettronica via SdI può costituire prova scritta idonea ai sensi dell’art. 634 c.p.c.;
  • è comunque utile conservare contratto, preventivo, ordine, email e prova della prestazione;
  • il giudice valuta i documenti presentati prima di emettere il decreto;
  • il debitore può proporre opposizione nei termini previsti;
  • costi, convenienza e solvibilità del debitore vanno valutati prima di iniziare.

Cos’è il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su ricorso del creditore e sulla base della documentazione prodotta, ordina al debitore di pagare una somma o adempiere l’obbligazione indicata. È un procedimento monitorio: nella fase iniziale il giudice valuta il ricorso senza instaurare subito un normale giudizio a cognizione piena.

Se il decreto viene notificato, il debitore può pagare oppure proporre opposizione. Se non si oppone nei termini o se il decreto è dichiarato esecutivo nei casi previsti, il creditore può procedere verso l’esecuzione forzata.

Quando una fattura può portare a un decreto ingiuntivo

La fattura deve riferirsi a un credito realmente maturato. Devi quindi poter ricostruire il rapporto: incarico accettato, prestazione eseguita, importo concordato, scadenza e mancato pagamento.

Se il cliente contesta che il lavoro sia stato svolto o sostiene che il prezzo fosse diverso, la controversia può diventare più complessa. Per questo la documentazione contrattuale resta fondamentale anche quando la fattura elettronica è una prova scritta idonea.

Fattura elettronica via SdI: cosa cambia con l’art. 634 c.p.c.

L’articolo 634 del Codice di procedura civile, come modificato dal D.Lgs. 164/2024, prevede espressamente che per i crediti relativi a forniture e prestazioni di servizi di imprenditori e lavoratori autonomi costituiscano prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

È una modifica importante perché rafforza il valore documentale della fattura elettronica nel procedimento monitorio. Non significa però che il giudice debba ignorare eventuali contestazioni o che la fattura dimostri sempre, da sola, ogni aspetto della prestazione.

Quali documenti conviene preparare

  • fattura elettronica XML;
  • ricevuta di consegna o esito SdI;
  • contratto o lettera d’incarico;
  • preventivo accettato;
  • ordine o conferma del cliente;
  • email e messaggi rilevanti;
  • prova della consegna del lavoro o del servizio;
  • solleciti e diffide;
  • estratti conto che mostrano l’assenza del pagamento;
  • eventuali riconoscimenti del debito o proposte di rateizzazione.

Serve prima una diffida?

Non esiste una regola universale secondo cui ogni decreto ingiuntivo richieda necessariamente tre solleciti e una diffida. Tuttavia una richiesta formale di pagamento è spesso molto utile: documenta la scadenza, rende chiaro che il debitore non ha adempiuto e può favorire una soluzione prima del ricorso.

Se non l’hai ancora fatta, consulta diffida pagamento fattura.

Credito certo, liquido ed esigibile: cosa significa in pratica

Nel linguaggio pratico del recupero crediti bisogna poter dimostrare l’esistenza del diritto al pagamento, quantificare l’importo e mostrare che la scadenza è già arrivata. Una fattura futura, una prestazione non ancora completata o un prezzo ancora da determinare non presentano la stessa situazione di una fattura scaduta per un servizio già consegnato.

Quale giudice è competente

La competenza dipende dalla materia, dal valore e dalle regole territoriali applicabili. Per crediti di importo contenuto può essere competente il Giudice di Pace; per altri casi il Tribunale. La valutazione va fatta sul credito concreto, anche perché eventuali clausole contrattuali possono incidere sulla competenza territoriale nei limiti consentiti.

Come si presenta il ricorso

L’articolo 638 c.p.c. prevede che la domanda d’ingiunzione sia proposta con ricorso, indicando le prove prodotte. Nella maggior parte dei casi il ricorso viene predisposto e depositato da un avvocato, salvo le ipotesi in cui l’ordinamento consente di stare in giudizio personalmente.

Il ricorso deve essere costruito sul credito specifico, non su un modello generico: fatti, importi, documenti e richieste accessorie devono essere coerenti.

Cosa può ordinare il giudice

Se ritiene sussistenti i presupposti, il giudice emette il decreto con l’ingiunzione di pagare quanto riconosciuto, oltre agli accessori ammessi e alle spese liquidate. In alcune circostanze può essere concessa la provvisoria esecuzione secondo l’articolo 642 c.p.c.

Quanto tempo ha il debitore per opporsi

Il decreto contiene il termine entro cui il debitore può proporre opposizione; nella disciplina ordinaria il riferimento è normalmente di 40 giorni dalla notificazione, salvo casi e termini differenti previsti dalla legge. L’opposizione apre una fase contenziosa in cui le parti discutono il credito davanti al giudice.

Cosa succede se il debitore non si oppone

Se non viene proposta opposizione nei termini e ricorrono i presupposti, il decreto può acquistare efficacia esecutiva. Il creditore può quindi procedere con gli atti necessari per l’esecuzione forzata, per esempio pignoramento nei limiti e secondo le regole applicabili.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

L’articolo 642 c.p.c. consente in determinati casi di chiedere che il decreto sia immediatamente esecutivo. Non è una conseguenza automatica di qualsiasi fattura: il giudice verifica se ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

Interessi di mora nel decreto ingiuntivo

Quando il rapporto rientra nel D.Lgs. 231/2002, al capitale possono aggiungersi gli interessi moratori maturati e, nei casi previsti, l’importo forfettario per i costi di recupero. È importante quantificare correttamente questi accessori e non confonderli con il capitale della fattura.

Per tasso e calcolo vedi interessi di mora su fattura.

Quanto costa un decreto ingiuntivo

Non esiste un costo unico valido per ogni pratica. Bisogna considerare contributo unificato, eventuali anticipazioni, compenso legale, notifiche e successive spese esecutive. L’importo dipende dal valore del credito e dalla complessità del caso.

Prima di agire conviene confrontare il costo stimato con la somma da recuperare e, soprattutto, valutare la solvibilità del debitore. Ottenere un titolo contro un soggetto privo di beni aggredibili può non tradursi in un incasso effettivo.

Conviene per piccoli importi?

Dipende. Per importi modesti il costo della procedura può pesare molto in proporzione al credito, ma non significa che il decreto sia sempre antieconomico. Vanno valutati documentazione, probabilità di opposizione, solvibilità del cliente e possibilità di recuperare spese e accessori.

Prima del decreto: accordo o piano di rientro

Se il cliente riconosce il debito, un accordo scritto di rateizzazione può risolvere il problema più velocemente. L’accordo deve indicare debito residuo, rate, date e conseguenze in caso di nuovo inadempimento.

Fattura non pagata e regime forfettario

La procedura di recupero non modifica il principio di cassa. Finché il credito non viene incassato, la sola emissione della fattura non trasforma l’importo in reddito imponibile del forfettario.

Se recuperi capitale e accessori in un periodo successivo, il trattamento fiscale va ricostruito nell’anno dell’incasso. Per la parte fiscale consulta fattura non incassata nel forfettario.

Nota di credito e decreto ingiuntivo non sono alternative equivalenti

La nota di credito corregge o varia una fattura nei casi previsti; il decreto ingiuntivo serve invece a ottenere un ordine di pagamento su un credito che continui a esistere. Se vuoi recuperare il corrispettivo perché la prestazione è stata regolarmente eseguita, annullare la fattura solo per mancato pagamento può essere incoerente con la pretesa creditoria.

Esempio pratico

Un consulente emette una fattura elettronica da 6.000 euro per un progetto consegnato e approvato. Il cliente non paga, ignora i solleciti e riceve una diffida via PEC. Il professionista dispone di preventivo accettato, email di approvazione, file consegnati, fattura XML e ricevuta SdI. Questa documentazione può costituire una base molto più solida per valutare il procedimento monitorio rispetto alla sola fattura priva di altri riscontri.

Checklist prima di chiedere un decreto ingiuntivo

  1. verifica che il credito sia scaduto;
  2. calcola esattamente il capitale residuo;
  3. raccogli fattura elettronica e ricevute SdI;
  4. raccogli contratto o preventivo;
  5. documenta la prestazione eseguita;
  6. conserva solleciti e diffide;
  7. quantifica eventuali interessi;
  8. verifica eventuali contestazioni;
  9. valuta solvibilità del debitore;
  10. chiedi una stima di costi e convenienza prima di agire.

Errori da evitare

  • credere che basti qualsiasi PDF di fattura;
  • non conservare l’XML e le ricevute SdI;
  • agire su un credito non ancora scaduto;
  • ignorare contestazioni specifiche;
  • non documentare la prestazione;
  • confondere decreto ingiuntivo e pignoramento;
  • non valutare i costi rispetto al credito;
  • non verificare la solvibilità del debitore.

Il percorso completo dal sollecito al decreto

Il decreto ingiuntivo è l’ultimo nodo di un percorso che dovrebbe partire dalla prevenzione: contratto chiaro, scadenza precisa, sollecito, eventuale diffida, calcolo degli accessori e infine valutazione giudiziale. La guida recupero crediti nel regime forfettario riunisce tutti i passaggi.

Fonti ufficiali

  • Codice di procedura civile – artt. 633 e seguenti
  • Art. 634 c.p.c. – prova scritta e fatture elettroniche SdI
  • D.Lgs. 164/2024 – modifiche al procedimento civile
  • D.Lgs. 231/2002 – interessi nelle transazioni commerciali

Domande frequenti

Basta la fattura?

La fattura elettronica può essere prova idonea nei casi previsti, ma il giudice valuta il credito.

Serve diffida?

Non sempre, ma è spesso utile.

Il debitore può opporsi?

Sì.

Posso chiedere interessi?

Quando sono dovuti, sì.

Diventa imponibile?

No, finché non incassi.

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