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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Limite 85.000 € nel primo anno: calcolo per data di apertura

Se apri la Partita IVA forfettaria durante l’anno, il limite ordinario di 85.000 euro va ragguagliato alla durata effettiva dell’attività. Non hai quindi sempre a disposizione 85.000 euro pieni nel primo anno: il tetto va calcolato in proporzione ai giorni che vanno dalla data di inizio attività al 31 dicembre.

Questa pagina diventa la guida generale al ragguaglio del primo anno: formula, esempi per più date di apertura, differenza tra limite di 85.000 euro e soglia di 100.000 euro e cosa controllare quando l’attività inizia a metà anno.

La regola: 85.000 euro ragguagliati ad anno

La disciplina del regime forfettario prevede che i ricavi o compensi rilevanti siano ragguagliati ad anno. Il riferimento è l’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014.

Il testo vigente è disponibile su Normattiva. La soglia ordinaria è pari a 85.000 euro, ma nel primo anno di attività va rapportata al periodo effettivo.

Formula pratica per il primo anno

In un anno di 365 giorni la formula è:

85.000 × giorni di attività / 365

In un anno bisestile il denominatore diventa 366. Il conteggio parte dalla data fiscale di inizio attività e arriva al 31 dicembre, includendo il giorno di avvio.

Esempi di limite in base alla data di apertura

Nel 2026, che ha 365 giorni, alcuni esempi utili sono:

  • 1° gennaio: 365 giorni → limite 85.000 euro.
  • 15 aprile: 261 giorni → limite circa 60.780,82 euro.
  • 1° luglio: 184 giorni → limite circa 42.849,32 euro.
  • 1° ottobre: 92 giorni → limite circa 21.424,66 euro.
  • 1° dicembre: 31 giorni → limite circa 7.219,18 euro.

Il limite cambia quindi sensibilmente a seconda della data effettiva di apertura. Per questo non è corretto usare automaticamente gli 85.000 euro pieni nel primo anno.

Perché il calcolo va fatto per giorni e non per mesi

Dividere 85.000 euro per dodici e moltiplicare per i mesi di attività può servire soltanto per una stima approssimativa. La durata reale dell’attività dipende dalla data esatta di apertura.

Chi apre il 1° luglio e chi apre il 31 luglio non ha lo stesso periodo di attività, anche se entrambi dicono di avere iniziato “a luglio”. Il conteggio giornaliero evita questa distorsione.

Quale data conta per il ragguaglio

Conta la data di inizio attività comunicata fiscalmente, non la data della prima fattura e nemmeno quella del primo incasso.

Puoi infatti aprire la Partita IVA il 15 aprile ed emettere la prima fattura a maggio: il ragguaglio parte comunque dalla data fiscale di inizio attività.

Il limite riguarda ricavi o compensi, non il reddito imponibile

Gli 85.000 euro non vanno confrontati con il reddito già ridotto dal coefficiente di redditività. Devi guardare ai ricavi o compensi rilevanti secondo le regole della tua attività.

Per un professionista è normalmente centrale il principio di cassa: conta quanto è stato effettivamente incassato. Per le imprese occorre applicare il criterio previsto per la tipologia di ricavo.

Fatture emesse ma non incassate nel primo anno

Se sei un professionista e a dicembre hai emesso una fattura che verrà pagata a gennaio, il compenso rileva normalmente nell’anno dell’incasso.

Questo può incidere molto sul limite ragguagliato del primo anno. Non devi quindi monitorare soltanto il totale delle fatture emesse, ma anche i pagamenti realmente ricevuti.

Per il principio di cassa puoi consultare la guida sulle fatture non incassate nel forfettario.

Pagamenti parziali e acconti

Se ricevi soltanto una parte della fattura nel primo anno, per il professionista rileva la quota effettivamente percepita. Lo stesso vale per gli acconti incassati prima del 31 dicembre.

Esempio: fattura da 10.000 euro, con 4.000 euro incassati a dicembre e 6.000 a gennaio. Nel primo anno rilevano 4.000 euro; i restanti 6.000 entrano nel nuovo periodo d’imposta.

Se superi il limite ragguagliato ma resti sotto 100.000 euro

Il superamento del limite ordinario ragguagliato incide sulla permanenza nel regime per l’anno successivo. Non significa però che l’IVA scatti immediatamente nel momento in cui oltrepassi quel valore.

La fuoriuscita immediata nello stesso anno è collegata a una soglia diversa: ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.

La soglia di 100.000 euro non si ragguaglia

La legge distingue chiaramente il limite ordinario di 85.000 euro dalla soglia dei 100.000 euro introdotta per l’uscita immediata.

  • 85.000 euro: limite ordinario da ragguagliare nel primo anno.
  • 100.000 euro: soglia assoluta che determina la cessazione immediata del regime nello stesso anno.

Quindi chi apre il 1° ottobre può avere un limite ordinario ragguagliato di circa 21.425 euro, ma la soglia per la fuoriuscita immediata resta superiore a 100.000 euro.

Esempio: apertura il 1° luglio

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 ci sono 184 giorni. Il limite ragguagliato è circa 42.849 euro.

Se chiudi il primo anno con 40.000 euro di ricavi o compensi rilevanti, resti sotto il limite proporzionato. Se arrivi a 50.000 euro, superi il limite ordinario ragguagliato e dovrai valutare la permanenza nel regime per l’anno successivo.

Esempio: apertura il 1° ottobre

Dal 1° ottobre al 31 dicembre ci sono 92 giorni. Il limite ragguagliato è circa 21.425 euro.

Con 18.000 euro resti sotto la soglia proporzionata. Con 30.000 euro la superi, pur essendo molto lontano dagli 85.000 euro nominali.

Più codici ATECO: il limite resta unico

Se svolgi più attività con la stessa Partita IVA, non hai un limite ragguagliato separato per ciascun codice ATECO. I ricavi e compensi rilevanti delle diverse attività vanno sommati.

Questo evita di moltiplicare artificialmente la soglia del regime semplicemente aggiungendo più attività.

Dal secondo anno torna il limite pieno

Se rispetti il requisito ragguagliato nel primo anno e mantieni anche gli altri requisiti, dall’anno successivo il controllo torna normalmente sul limite annuale pieno di 85.000 euro.

Il ragguaglio è quindi una regola specifica dell’anno in cui l’attività non copre tutti i dodici mesi.

Casi specifici: aprile e agosto

Per evitare sovrapposizioni, questa pagina resta la guida generale al calcolo. I casi pratici su date specifiche sono approfonditi nelle pagine dedicate:

Il limite ragguagliato non è una franchigia di fatturazione

Il risultato del ragguaglio non è una “quota gratuita” che puoi fatturare senza conseguenze e non modifica il modo in cui calcoli imposta e contributi. Serve esclusivamente a verificare se, nel primo anno abbreviato, il requisito quantitativo del regime è rispettato.

Se il limite ragguagliato è 42.849 euro e incassi 40.000 euro, le imposte si calcolano sui 40.000 euro secondo le normali regole del forfettario; non sulla differenza tra 42.849 e 40.000. Se invece incassi 50.000 euro, non paghi imposte soltanto sulla parte eccedente: cambia la verifica del requisito per il periodo successivo.

Serve un calcolo nuovo per ogni diversa data di apertura

Due contribuenti che iniziano nello stesso mese possono avere limiti diversi se la data di avvio non coincide. Per questo, quando prepari una simulazione, usa sempre la data comunicata all’Agenzia delle Entrate e non una soglia mensile standard. È particolarmente importante per aperture negli ultimi mesi dell’anno, quando pochi giorni possono spostare il limite di diverse migliaia di euro.

Checklist del primo anno

  1. Individua la data fiscale di inizio attività.
  2. Conta i giorni fino al 31 dicembre.
  3. Calcola 85.000 × giorni / 365 oppure 366.
  4. Confronta il risultato con ricavi o compensi rilevanti.
  5. Per i professionisti controlla gli incassi effettivi.
  6. Somma eventuali attività diverse con la stessa Partita IVA.
  7. Tieni separato il controllo della soglia assoluta di 100.000 euro.

In sintesi

Nel primo anno il limite di 85.000 euro va ragguagliato ai giorni effettivi di attività. La formula è 85.000 × giorni di attività / 365, oppure /366 negli anni bisestili.

La soglia di 100.000 euro resta invece assoluta e serve a individuare l’uscita immediata nello stesso anno. Il primo anno richiede quindi due controlli diversi: limite ordinario ragguagliato e soglia immediata non ragguagliata.

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