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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario aperto ad agosto: limite ragguagliato e soglia 100.000 €

Se inizi l’attività ad agosto, il limite ordinario di 85.000 euro del regime forfettario non resta interamente disponibile: va ragguagliato ai giorni effettivi di attività. Se, per esempio, inizi il 21 agosto 2026, dal 21 agosto al 31 dicembre ci sono 133 giorni e il limite ragguagliato è circa 30.973 euro.

La particolarità delle aperture tardive è che il limite ordinario può diventare molto più basso rispetto agli 85.000 euro pieni, mentre la soglia di 100.000 euro che provoca la fuoriuscita immediata nello stesso anno resta invece un valore assoluto e non viene ragguagliata.

Apertura ad agosto: perché il limite scende molto

Il regime forfettario è costruito su una soglia annuale. Quando l’attività inizia durante l’anno, la legge richiede di rapportare il limite alla durata effettiva dell’attività.

Il riferimento è l’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, che parla espressamente di ricavi o compensi ragguagliati ad anno.

Formula: 85.000 × giorni di attività / 365

Per il 2026 la formula è:

85.000 × giorni di attività / 365

In un anno bisestile si utilizza 366. Il periodo va calcolato dalla data effettiva di inizio attività fino al 31 dicembre.

Esempio: apertura il 21 agosto 2026

Dal 21 agosto al 31 dicembre 2026 ci sono 133 giorni. Il limite diventa:

85.000 × 133 / 365 = circa 30.973 euro.

Questo valore è il limite ragguagliato da utilizzare per verificare il requisito del primo anno. Il vecchio esempio della pagina contava 132 giorni: il conteggio corretto, includendo il giorno di inizio attività, è 133.

Se incassi 25.000 euro da agosto a dicembre

Con apertura il 21 agosto e limite ragguagliato di circa 30.973 euro, 25.000 euro di ricavi o compensi rilevanti restano sotto il tetto proporzionato.

Questo significa che, sotto il profilo del limite di ricavi o compensi, il requisito risulta rispettato. Naturalmente devono essere verificati anche gli altri requisiti del regime.

Se incassi 35.000 euro

Con 35.000 euro superi il limite ragguagliato di circa 30.973 euro, pur restando molto sotto gli 85.000 euro nominali.

Questo è il punto più importante per chi apre negli ultimi mesi dell’anno: non bisogna confrontare automaticamente gli incassi con 85.000 euro pieni. Il superamento del limite ragguagliato incide sulla possibilità di permanere nel forfettario nell’anno successivo.

Se incassi 80.000 euro dopo l’apertura ad agosto

Un’attività aperta ad agosto che incassa 80.000 euro entro dicembre supera ampiamente il limite ordinario ragguagliato. Tuttavia, se non supera 100.000 euro, non si verifica per questo solo fatto l’uscita immediata prevista dalla soglia più alta.

La conseguenza principale è la perdita del requisito per l’anno successivo, non la cessazione immediata del regime nello stesso momento in cui superi il limite ragguagliato.

La soglia di 100.000 euro resta intera

La soglia dei 100.000 euro è diversa dagli 85.000 euro. La legge 197/2022 ha previsto che il regime forfettario cessi nello stesso anno quando i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

Questa soglia non viene ridotta perché l’attività è iniziata ad agosto. Quindi, anche se il limite ordinario ragguagliato fosse circa 30.973 euro, l’uscita immediata scatta solo oltre 100.000 euro.

  • Limite ragguagliato 85.000 €: serve per verificare il requisito del regime.
  • Soglia 100.000 €: determina la fuoriuscita immediata nello stesso anno.

Perché questa distinzione è fondamentale nelle aperture tardive

Chi apre ad agosto può trovarsi in una situazione apparentemente strana: essere fuori dal limite ordinario ragguagliato già a 35.000 o 40.000 euro ma restare formalmente nel regime fino a fine anno perché non ha superato 100.000 euro.

È proprio per evitare confusione che bisogna separare la verifica del requisito per l’anno successivo dalla regola della fuoriuscita immediata.

Professionista: conta quando incassi

Per il professionista in regime forfettario vale il principio di cassa. Quindi, se emetti una fattura a dicembre ma il cliente paga a gennaio, il compenso rileva normalmente nel nuovo anno.

Questo può avere un impatto importante quando apri ad agosto e hai un limite ragguagliato basso. Non devi controllare soltanto le fatture emesse, ma soprattutto gli incassi effettivamente percepiti entro il 31 dicembre.

Acconti e pagamenti parziali

Se ricevi un acconto prima di fine anno, quella somma entra nel totale del periodo. Se il saldo arriva nell’anno successivo, sarà rilevante nel nuovo periodo fiscale.

Esempio: fattura da 8.000 euro, con 3.000 incassati a dicembre e 5.000 a gennaio. Per il primo anno del professionista rilevano i 3.000 euro effettivamente incassati entro dicembre.

L’anno successivo torni agli 85.000 euro pieni

Se il primo anno rispetti il limite ragguagliato e continui ad avere tutti gli altri requisiti, dall’anno successivo il controllo ordinario torna sul limite annuale pieno di 85.000 euro, perché l’attività si svolge per l’intero anno.

Il limite ridotto non ti accompagna quindi per sempre: serve soltanto a rapportare correttamente l’anno di inizio all’intera annualità fiscale.

Aprire il 1° agosto o il 31 agosto cambia molto

Agosto non è un blocco unico. Se apri il 1° agosto hai molti più giorni di attività rispetto a chi apre il 31 agosto, quindi anche il limite ragguagliato cambia.

Per questo il calcolo corretto va sempre fatto sulla data precisa di inizio attività, non sul semplice mese indicato nel titolo della pagina.

Non usare 85.000 / 12 × mesi

La formula mensile può essere utile per una stima veloce, ma non è precisa. Il ragguaglio corretto segue i giorni effettivi di attività.

Questo diventa particolarmente importante per aperture a metà mese, come il 21 agosto: usare “cinque mesi di attività” darebbe un risultato diverso dal conteggio effettivo di 133 giorni.

Più attività nello stesso primo anno

Se da agosto svolgi più attività con diversi codici ATECO, il limite ragguagliato non si moltiplica. I ricavi e compensi delle diverse attività esercitate con la stessa Partita IVA vanno sommati.

Quindi 20.000 euro da una prima attività e 15.000 euro da una seconda attività portano a 35.000 euro complessivi, da confrontare con il limite ragguagliato.

Il ragguaglio non riduce il reddito da tassare

Il limite ragguagliato serve solo a verificare il requisito del regime. Non riduce artificialmente i ricavi, non modifica il coefficiente di redditività e non riduce l’aliquota del 5% o del 15%.

Le imposte vengono calcolate sui valori effettivamente rilevanti secondo le regole ordinarie del forfettario.

Per il calcolo generale del primo anno puoi confrontare anche la guida sul ragguaglio del limite se inizi ad aprile, dove è spiegata la formula giorno per giorno.

Controlla il limite ogni mese, non solo a dicembre

Con un limite ragguagliato intorno a 31.000 euro, chi apre ad agosto può avvicinarsi alla soglia molto rapidamente. Conviene quindi aggiornare ogni mese il totale dei ricavi o compensi rilevanti e tenere separato il controllo dei 100.000 euro. In questo modo puoi preparare per tempo il passaggio al regime ordinario dell’anno successivo senza confondere il superamento del limite ragguagliato con l’uscita immediata nello stesso anno.

Checklist per chi apre ad agosto

  1. Individua la data esatta di inizio attività.
  2. Conta i giorni fino al 31 dicembre.
  3. Calcola 85.000 × giorni / 365 o 366.
  4. Confronta il risultato con ricavi o compensi fiscalmente rilevanti.
  5. Se sei professionista, monitora gli incassi reali.
  6. Somma le diverse attività esercitate con la stessa Partita IVA.
  7. Controlla separatamente la soglia assoluta dei 100.000 euro.

In sintesi

Se inizi l’attività ad agosto, il limite degli 85.000 euro va ragguagliato ai giorni effettivi. Con apertura il 21 agosto 2026, i giorni sono 133 e il limite è circa 30.973 euro.

La soglia dei 100.000 euro resta invece intera e serve a stabilire quando scatta la fuoriuscita immediata. Nelle aperture tardive devi quindi controllare contemporaneamente un limite ordinario molto più basso e una soglia immediata che resta pari a 100.000 euro.

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