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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Ragguaglio forfettario: come calcolare il limite se inizi ad aprile

Se inizi l’attività ad aprile, il limite ordinario di 85.000 euro del regime forfettario va ragguagliato alla durata effettiva dell’attività nell’anno. Il calcolo si fa sui giorni di attività, non dividendo semplicemente 85.000 euro per dodici e moltiplicando per i mesi.

Per esempio, se l’attività inizia il 14 aprile 2026, dal 14 aprile al 31 dicembre ci sono 262 giorni. Il limite ragguagliato è quindi circa 61.014 euro: 85.000 × 262 / 365.

La regola del ragguaglio è nella legge sul forfettario

L’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014 prevede che, ai fini del requisito di accesso e permanenza nel regime, i ricavi o compensi dell’anno precedente siano considerati ragguagliati ad anno e non superiori a 85.000 euro.

Il testo vigente è disponibile nella legge 190/2014 su Normattiva. Il ragguaglio serve quindi a rendere confrontabile un’attività iniziata in corso d’anno con il limite annuo previsto dal regime.

Formula corretta: 85.000 × giorni di attività / 365

La formula pratica è:

85.000 × giorni di attività / 365

In un anno bisestile il denominatore diventa 366. Il numero di giorni va calcolato dalla data effettiva di inizio attività fino al 31 dicembre, includendo il giorno di apertura se quello è il giorno da cui l’attività decorre.

Esempio: apertura il 14 aprile 2026

Nel 2026 l’anno ha 365 giorni. Dal 14 aprile al 31 dicembre ci sono 262 giorni di attività.

Il calcolo diventa:

85.000 × 262 / 365 = circa 61.014 euro.

Se nel primo anno percepisci compensi o realizzi ricavi rilevanti inferiori a questo importo, il requisito risulta rispettato sotto questo profilo. Se superi il limite ragguagliato, il dato va considerato per verificare la permanenza nel regime nell’anno successivo.

Perché non si calcola semplicemente “9 mesi su 12”

Usare i mesi è una scorciatoia che può produrre risultati imprecisi. Se apri il 14 aprile, infatti, non hai nove mesi interi di attività e il periodo effettivo non coincide con una frazione esatta di dodici mesi.

Il calcolo per giorni evita questa approssimazione e consente di determinare il limite in modo coerente con la durata reale dell’attività.

Conta la data di apertura della Partita IVA o l’inizio effettivo dell’attività?

Il punto da individuare è la data fiscale di inizio attività comunicata all’Agenzia delle Entrate. Se la Partita IVA viene attribuita con decorrenza 14 aprile, il periodo da ragguagliare parte da quella data.

Per questo non conviene usare la data della prima fattura come sostituto automatico della data di inizio attività. È possibile aprire la Partita IVA e iniziare a fatturare qualche giorno o settimana dopo: il ragguaglio segue la decorrenza dell’attività comunicata, non il momento in cui arriva il primo incasso.

Il ragguaglio serve anche se incassi poco?

Sì, il principio resta lo stesso. Se apri ad aprile e incassi soltanto 20.000 euro, sei semplicemente molto sotto il limite ragguagliato. Non devi “riportare” i 20.000 euro a un valore teorico più alto per calcolare l’imposta: il ragguaglio serve a verificare il requisito del regime, non a trasformare il reddito effettivamente percepito.

Ricavi e compensi: quale dato confrontare

Il confronto non va fatto con il reddito imponibile dopo il coefficiente di redditività. Devi guardare ai ricavi o compensi fiscalmente rilevanti della tua attività.

Per un professionista in forfettario conta normalmente il principio di cassa: una fattura emessa ma non ancora incassata non entra nello stesso modo di una somma già percepita. Per le imprese va applicata la disciplina pertinente alla tipologia di ricavo.

Per capire quali somme entrano nel limite puoi consultare la guida sulla soglia di 85.000 euro nel forfettario.

Fattura di dicembre incassata a gennaio

Se sei un professionista e fatturi a dicembre ma incassi a gennaio dell’anno successivo, il compenso rileva normalmente nell’anno dell’incasso. Questo può essere importante nel primo anno, quando il limite ragguagliato è più basso rispetto agli 85.000 euro pieni.

Non significa che puoi spostare artificialmente gli incassi: il principio di cassa va applicato alla realtà dei pagamenti effettivi. Ma è fondamentale distinguere fatturato emesso e compensi realmente percepiti.

La soglia di 100.000 euro si ragguaglia?

No. La soglia di 100.000 euro ha una funzione diversa. Dal 2023, se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa di avere applicazione nello stesso anno.

La legge 197/2022 ha introdotto questa uscita immediata senza prevedere il ragguaglio della soglia di 100.000 euro. Quindi un contribuente che inizia ad aprile deve distinguere:

  • 85.000 euro: limite ordinario da ragguagliare ai giorni di attività;
  • 100.000 euro: soglia assoluta per la fuoriuscita immediata nello stesso anno.

Esempio: apertura ad aprile e 70.000 euro incassati

Se apri il 14 aprile e incassi 70.000 euro entro dicembre, superi il limite ragguagliato di circa 61.014 euro ma resti sotto 100.000 euro.

In questo caso non scatta automaticamente l’uscita immediata nel corso dell’anno per la sola soglia di 100.000 euro, ma il superamento del limite ordinario ragguagliato incide sulla possibilità di permanere nel forfettario nell’anno successivo.

Esempio: apertura ad aprile e oltre 100.000 euro

Se nello stesso periodo superi 100.000 euro, la situazione cambia: il regime cessa nello stesso anno secondo la disciplina della fuoriuscita immediata.

Per questo chi cresce molto rapidamente nel primo anno deve monitorare due limiti contemporaneamente: quello ragguagliato degli 85.000 euro e la soglia assoluta dei 100.000 euro.

Più attività: il limite si somma, non si moltiplica

Se apri con più codici ATECO, non hai un limite ragguagliato per ciascuna attività. La legge prevede che i ricavi e compensi delle diverse attività esercitate vengano sommati.

Quindi, se da aprile svolgi consulenza e una seconda attività con la stessa Partita IVA, il limite ragguagliato resta unico e va confrontato con il totale delle somme rilevanti.

Pagamenti parziali e acconti nel primo anno

Se il cliente paga in più tranche, per il professionista conta l’importo effettivamente incassato in ciascun periodo. Un acconto ricevuto a novembre entra nel totale dell’anno, mentre il saldo ricevuto a gennaio dell’anno successivo rileva nel nuovo periodo d’imposta.

Questo aspetto può essere decisivo quando il limite ragguagliato è vicino. Per esempio, con apertura il 14 aprile e limite di circa 61.014 euro, una fattura da 10.000 euro pagata per metà a dicembre e per metà a gennaio incide per 5.000 euro sul primo anno e per 5.000 euro sul secondo, secondo il principio di cassa applicabile ai compensi professionali.

Il ragguaglio non cambia il calcolo dell’imposta

Il limite ragguagliato serve a verificare il requisito del regime, ma non modifica il coefficiente di redditività né l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Il reddito fiscale continua a essere calcolato sui ricavi o compensi effettivamente rilevanti del periodo, applicando le regole ordinarie del forfettario.

Checklist per il primo anno

  1. Individua la data fiscale di inizio attività.
  2. Conta i giorni fino al 31 dicembre, includendo il giorno di inizio.
  3. Applica la formula 85.000 × giorni / 365 o 366.
  4. Confronta il risultato con ricavi o compensi fiscalmente rilevanti.
  5. Se sei professionista, controlla gli incassi effettivi e non soltanto le fatture emesse.
  6. Somma eventuali attività con codici ATECO diversi.
  7. Controlla separatamente la soglia assoluta dei 100.000 euro.

In sintesi

Se inizi l’attività ad aprile, gli 85.000 euro vanno ragguagliati ai giorni effettivi di attività. Nel caso di apertura il 14 aprile 2026, il periodo è di 262 giorni e il limite è circa 61.014 euro.

Il ragguaglio riguarda il limite ordinario degli 85.000 euro, non la soglia dei 100.000 euro che determina la fuoriuscita immediata. Per il primo anno devi quindi monitorare entrambi i valori, ma con funzioni diverse.

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