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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Soglia 85.000 euro nel forfettario: quali somme contano nel 2026

Domanda di Gino da Perugia: «Se un forfettario supera gli 85.000 euro durante l'anno, cosa succede?»

Se nel 2026 superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000 euro, il regime forfettario continua fino al 31 dicembre e cessa dall’anno successivo. Se invece superi 100.000 euro, l’uscita avviene nello stesso anno. Prima di stabilire se la soglia è stata superata, però, bisogna capire quali ricavi e compensi entrano davvero nel calcolo: non sempre il totale delle fatture emesse coincide con il valore fiscalmente rilevante.

Questa pagina approfondisce proprio il calcolo della soglia. Per le azioni da compiere quando ti stai avvicinando al limite, puoi leggere la guida operativa su cosa fare subito se superi 85.000 euro durante l’anno; per gli effetti fiscali complessivi resta invece la guida sul superamento di 85.000 e 100.000 euro nel forfettario.

La soglia di 85.000 euro non coincide automaticamente con il fatturato

La legge non parla genericamente di “fatturato”. L’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014 richiede che nell’anno precedente siano stati conseguiti ricavi oppure percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. La distinzione è importante perché il dato da controllare dipende anche dal tipo di attività e dal criterio fiscale applicabile.

Per questo una semplice somma delle fatture emesse può essere fuorviante. Una fattura può essere stata emessa ma non ancora incassata; al contrario, un acconto può essere già stato percepito e assumere rilevanza prima del saldo. Il controllo va fatto sulla base fiscale corretta, non sul solo numero dei documenti emessi.

Cosa dice la legge: ricavi conseguiti e compensi percepiti

Il riferimento normativo è la legge 190/2014 su Normattiva. Il comma 54 fissa il limite ordinario di 85.000 euro; il comma 71 disciplina invece l’uscita dal regime e prevede la cessazione immediata quando ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro.

Per la verifica della soglia ordinaria, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate richiamano il criterio di imputazione fiscale applicabile nel periodo considerato. In pratica non è corretto usare una regola indistinta per professionisti e imprese: occorre capire se, nel caso concreto, il dato rilevante segue la cassa o il criterio previsto per i ricavi dell’attività.

Professionista forfettario: quali compensi entrano negli 85.000 euro?

Per un professionista il riferimento ai compensi percepiti rende centrale il momento dell’incasso. Se emetti una fattura a dicembre 2026 ma il cliente paga nel gennaio 2027, quel compenso non viene semplicemente attribuito al 2026 perché la fattura porta una data di dicembre. Viceversa, un acconto incassato nel 2026 deve essere considerato nell’anno in cui è stato effettivamente percepito.

Se il cliente paga solo una parte della fattura, nel monitoraggio per cassa assume rilievo la quota effettivamente percepita. È quindi utile riconciliare fatture, bonifici, carte, piattaforme di pagamento e altri movimenti collegati all’attività, soprattutto quando ci si avvicina agli 85.000 euro.

Impresa individuale: quali ricavi bisogna controllare?

Per l’attività d’impresa la norma usa l’espressione “ricavi conseguiti”. Il criterio concreto va letto insieme al regime fiscale applicato e alle regole di imputazione dei ricavi. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono, ad esempio, che chi proviene da un regime ordinario verifica i ricavi secondo il criterio applicato in quel periodo, mentre le imprese minori che adottano criteri di cassa seguono la relativa imputazione.

La conseguenza pratica è che un imprenditore non dovrebbe affidarsi a una formula automatica del tipo “contano sempre e soltanto gli incassi” senza verificare il proprio caso. Se sei vicino alla soglia, il dato deve essere ricostruito con il criterio fiscale corretto e non soltanto con il saldo del conto corrente.

Se hai più codici ATECO, ricavi e compensi si sommano

Avere due o più attività non crea due limiti separati da 85.000 euro. Il comma 55 della legge 190/2014 prevede che, quando vengono esercitate contemporaneamente attività contraddistinte da codici ATECO differenti, si assuma la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività.

Esempio: se nel 2026 un contribuente ottiene 52.000 euro dall’attività principale e 36.000 euro da una seconda attività, non può considerare le due posizioni separatamente. Il totale da esaminare è 88.000 euro: se non supera 100.000 euro, il forfettario resta applicabile fino al 31 dicembre ma non potrà proseguire dall’anno successivo, salvo che intervengano regole diverse pertinenti al caso.

Attività iniziata durante l’anno: il limite di 85.000 euro va ragguagliato

Il limite ordinario di 85.000 euro è ragguagliato ad anno. Questo significa che, quando l’attività inizia nel corso dell’anno, il tetto da utilizzare per la verifica non è automaticamente l’intero importo di 85.000 euro: deve essere proporzionato al periodo effettivo di attività.

Per esempio, un’attività iniziata il 1° luglio non dispone semplicemente di 85.000 euro di soglia per i sei mesi residui. Il calcolo va rapportato ai giorni di attività. Questo aspetto è particolarmente importante per chi apre la Partita IVA negli ultimi mesi dell’anno e concentra subito una parte consistente dei ricavi o compensi.

Fatture non incassate, acconti e pagamenti parziali: come orientarsi

SituazioneCosa verificare
Fattura professionale emessa ma non incassataPer il professionista rileva il momento in cui il compenso viene percepito.
Acconto ricevutoVa considerato secondo il criterio fiscale applicabile nell’anno di percezione.
Pagamento parzialePer i compensi a cassa rileva la quota effettivamente incassata.
Attività d’impresaOccorre verificare il criterio di imputazione fiscale dei ricavi applicabile al caso.
Più attività/ATECOI ricavi e compensi delle diverse attività si sommano.

Per la gestione operativa di fatture a cavallo d’anno, acconti e incassi parziali trovi esempi più estesi nella guida già citata su cosa fare quando superi 85.000 euro durante l’anno.

Tra 85.000 e 100.000 euro: quando si esce dal forfettario?

Se il valore rilevante supera 85.000 euro ma resta entro 100.000 euro, il regime forfettario non cessa nel momento stesso del superamento. L’anno in corso resta forfettario e il passaggio al regime ordinario avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Quindi un professionista che nel 2026 arriva, ad esempio, a 92.000 euro di compensi rilevanti non deve applicare l’IVA semplicemente dal pagamento che lo porta oltre 85.000 euro. Dovrà però preparare il cambio di regime per il 2027.

Oltre 100.000 euro: uscita immediata e IVA

Il limite di 100.000 euro produce un effetto diverso. Il comma 71 stabilisce che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso quando i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. In questo caso l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

È quindi impreciso dire che si debba applicare retroattivamente l’IVA a tutte le fatture dell’anno. La norma individua il momento di fuoriuscita nelle operazioni che determinano lo sforamento; da lì cambiano anche gli adempimenti fiscali e contabili. La gestione va ricostruita con precisione perché, ai fini delle imposte dirette, l’uscita immediata ha effetti sull’intero periodo d’imposta.

Esempio: professionista che passa da 82.000 a 89.000 euro

Gino, professionista in regime forfettario, ha percepito 82.000 euro fino a novembre 2026. A dicembre incassa altri 7.000 euro e arriva a 89.000 euro. Ha superato 85.000 euro ma non 100.000: resta forfettario fino al 31 dicembre 2026 e passa al regime ordinario dal 1° gennaio 2027.

Se invece una fattura di dicembre non viene pagata fino a gennaio 2027, per il professionista il compenso segue il momento della percezione. Il semplice fatto che la fattura sia stata emessa nel 2026 non trasforma automaticamente quella somma in un compenso percepito nello stesso anno.

Esempio: due attività con codici ATECO differenti

Un contribuente svolge due attività con la stessa Partita IVA. Dalla prima risultano 48.000 euro di ricavi o compensi rilevanti, dalla seconda 41.000 euro. Il test non si fa separatamente: il totale è 89.000 euro. Il limite di 85.000 euro è quindi superato, anche se nessuna delle due attività, presa da sola, oltrepassa la soglia.

Gli errori più comuni nel calcolo della soglia

  • usare il totale delle fatture emesse come unico dato senza verificare il criterio fiscale;
  • considerare 85.000 euro come limite separato per ogni codice ATECO;
  • dimenticare il ragguaglio ad anno quando l’attività è iniziata nel corso dell’anno;
  • confondere il superamento di 85.000 euro con l’uscita immediata;
  • applicare retroattivamente l’IVA a tutte le fatture dell’anno dopo il superamento di 100.000 euro;
  • controllare la soglia solo a dicembre invece di monitorarla durante l’anno.

Per un quadro completo di requisiti, soglie e cause ostative puoi consultare anche la guida ai limiti del regime forfettario 2026.

Domande frequenti

Se fatturo 90.000 euro ma non ho incassato tutto, ho superato la soglia?

Non si può rispondere guardando soltanto il totale delle fatture. La legge distingue ricavi conseguiti e compensi percepiti e il dato va determinato secondo il criterio fiscale applicabile al tipo di attività. Per i professionisti è centrale il momento della percezione del compenso.

Con due codici ATECO ho due limiti da 85.000 euro?

No. Se eserciti più attività, ai fini del requisito si considera la somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Se supero 85.000 euro devo applicare subito l’IVA?

No, se resti entro 100.000 euro. In questo caso il forfettario continua fino al 31 dicembre e cessa dall’anno successivo. L’uscita immediata si verifica oltre 100.000 euro.

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