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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Acquisto da fornitore in Repubblica Ceca: OSS, IVA e forfettario

Se sei in regime forfettario e acquisti beni da un fornitore della Repubblica Ceca, la prima cosa da controllare non è se il venditore “usa l’OSS”, ma come ti ha qualificato ai fini IVA. L’OSS è infatti un regime utilizzato dal fornitore soprattutto per gestire vendite a distanza B2C nell’Unione europea; non sostituisce le regole degli acquisti intracomunitari B2B.

Per un forfettario italiano che compra beni dalla Repubblica Ceca possono quindi verificarsi due situazioni molto diverse. Se l’acquisto rientra nel trattamento previsto per chi resta sotto la soglia di 10.000 euro annui di acquisti UE e non ha optato per applicare l’IVA in Italia, la fattura può contenere IVA applicata dal venditore e non va integrata una seconda volta con TD18. Se invece l’acquisto è intracomunitario rilevante in Italia, il fornitore deve normalmente fatturare senza IVA e il cliente italiano deve assolvere l’IVA con integrazione e TD18.

OSS del fornitore ceco: cosa significa davvero

Il One Stop Shop (OSS) consente a un’impresa stabilita in uno Stato UE di dichiarare attraverso un unico portale l’IVA dovuta in altri Stati membri per determinate operazioni verso consumatori o soggetti assimilati. Nelle vendite a distanza di beni, il venditore può quindi applicare l’IVA del Paese di destinazione e versarla tramite OSS senza aprire una posizione IVA in ciascun Paese del cliente.

Questo meccanismo va tenuto distinto dall’acquisto intracomunitario B2B. Se il fornitore ceco vende a un soggetto italiano che, per quella specifica operazione, è tenuto ad assolvere l’IVA come acquisto intracomunitario, l’operazione non va gestita come una normale vendita OSS al consumatore: la fattura deve essere coerente con il trattamento B2B e l’IVA viene assolta in Italia dall’acquirente.

Perciò la dicitura “fattura OSS” non basta, da sola, per capire cosa devi fare. Devi verificare tipo di bene, totale annuo degli acquisti UE, anno precedente, eventuale opzione per l’IVA italiana e trattamento attribuito dal fornitore.

La soglia di 10.000 euro per il forfettario che acquista beni UE

L’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. 331/1993 prevede una disciplina particolare per alcuni soggetti che non detraggono l’IVA, tra cui rilevano anche i contribuenti in regime forfettario. Per i beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai prodotti soggetti ad accisa, gli acquisti non sono trattati come acquisti intracomunitari in Italia se nell’anno precedente il totale non ha superato 10.000 euro al netto dell’IVA e finché nell’anno in corso il limite non viene superato.

  • la soglia riguarda il totale annuo degli acquisti UE rilevanti, non la singola fattura;
  • va controllato anche l’anno precedente;
  • non riguarda gli acquisti di servizi, che seguono regole diverse;
  • il contribuente può optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche senza superare la soglia;
  • quando il totale sta per superare 10.000 euro, il trattamento va verificato prima dell’ordine che determina il superamento.

Per la disciplina generale trovi un approfondimento separato sugli acquisti UE nel regime forfettario e sulla soglia di 10.000 euro.

Caso 1: il fornitore ceco emette fattura con IVA tramite OSS

Se il venditore della Repubblica Ceca ti tratta, per quella vendita, come destinatario di una vendita a distanza e applica l’IVA tramite OSS, la fattura può riportare IVA italiana anche se il fornitore è ceco. Questo non significa che tu debba aggiungere un’altra IVA con reverse charge.

Per un forfettario che rientra correttamente nella disciplina sotto soglia e non ha optato per l’imponibilità dell’acquisto in Italia, la prima verifica è quindi capire se l’IVA addebitata dal fornitore sia coerente con il suo regime di vendita. Se sì, non si genera un TD18 soltanto perché il venditore è estero: integrare nuovamente la fattura produrrebbe una duplicazione dell’imposta.

Va inoltre distinta l’IVA italiana dichiarata dal venditore tramite OSS dall’eventuale IVA ceca applicata secondo le regole del Paese del fornitore. Sono entrambe ipotesi che possono richiedere una verifica, ma nessuna autorizza ad applicare automaticamente il reverse charge senza prima stabilire se l’acquisto sia o meno intracomunitario in Italia.

Caso 2: la fattura ceca arriva senza IVA

Una fattura senza IVA può essere corretta se l’operazione è un acquisto intracomunitario imponibile in Italia. In questo caso il fornitore UE indica normalmente l’imponibile senza applicare l’imposta del proprio Paese e il cliente italiano assolve l’IVA.

Ma per un forfettario una fattura senza IVA non deve essere trasformata automaticamente in TD18: se sei ancora sotto la soglia di 10.000 euro, non hai optato per l’IVA italiana e il fornitore ti ha fatturato senza imposta per errore, può essere necessario chiedere al venditore di correggere il documento anziché versare IVA italiana non dovuta secondo quella specifica disciplina.

Lo stesso vale quando il cedente applica nel proprio Stato un regime speciale per piccole imprese: l’articolo 38 esclude dagli acquisti intracomunitari anche gli acquisti di beni da un cedente che beneficia nel proprio Stato dell’esonero previsto per le piccole imprese. Il regime effettivo del fornitore va quindi identificato prima di creare qualsiasi documento integrativo.

Quando devi usare il TD18

Il TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari si utilizza quando la cessione di beni dal fornitore UE costituisce un acquisto intracomunitario imponibile in Italia. La guida dell’Agenzia delle Entrate prevede che il cessionario italiano integri il documento ricevuto indicando l’imposta dovuta e trasmetta tramite SdI un documento di tipo TD18.

  • il fornitore UE emette la fattura senza IVA nell’ambito del corretto trattamento B2B;
  • il cliente italiano determina imponibile, aliquota e IVA italiana;
  • predispone il TD18 con i riferimenti alla fattura originaria;
  • trasmette il TD18 tramite Sistema di Interscambio;
  • il forfettario versa l’IVA, ma non la detrae: l’imposta resta quindi un costo effettivo.

Per la compilazione operativa puoi consultare anche la guida dedicata all’autofattura e ai documenti TD17, TD18 e TD19 nel forfettario.

Nel 2026 l’IVA non si versa più ogni mese

Il vecchio testo di molte guide indicava il versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Per i contribuenti forfettari questa indicazione è stata superata dalla modifica introdotta dal D.Lgs. 81/2025: l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, va versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

In termini ordinari, quindi, i trimestri portano alle scadenze di maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo, fermo restando lo slittamento quando il termine cade in un giorno non lavorativo. Per il versamento dell’IVA integrata l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il codice tributo 6493 – Integrazione IVA, da utilizzare in F24 secondo le istruzioni applicabili al caso concreto.

Esempio: ordine da 3.000 euro con fattura OSS

Un professionista forfettario acquista attrezzatura da un venditore ceco per 3.000 euro. Nell’anno precedente non ha effettuato acquisti UE e nell’anno corrente il totale resta ampiamente sotto 10.000 euro. Non ha esercitato l’opzione per assoggettare gli acquisti a IVA in Italia.

Se il venditore tratta correttamente l’operazione nell’ambito della disciplina delle vendite a distanza e addebita l’IVA attraverso OSS, il cliente italiano non deve creare un TD18 solo perché sulla fattura compare un fornitore ceco. Conserva il documento e verifica che dati, aliquota e trattamento siano coerenti.

Esempio: acquisti UE che superano 10.000 euro

Un commerciante forfettario ha già effettuato 9.200 euro di acquisti UE rilevanti e sta per ordinare altri beni per 2.000 euro dalla Repubblica Ceca. Non deve aspettare l’ordine successivo per occuparsi dell’IVA: prima di concludere l’acquisto che porta il totale oltre il limite deve verificare il passaggio alla disciplina intracomunitaria, la posizione VIES e le istruzioni da comunicare al fornitore.

Quando l’operazione è correttamente B2B intracomunitaria, il venditore non dovrebbe applicare l’IVA via OSS come se il cliente fosse un consumatore. Se l’ha già fatto, prima di integrare nuovamente la fattura è opportuno chiedere una rettifica al fornitore, così da evitare una doppia imposizione.

VIES: quando va controllato

Quando l’acquisto deve essere gestito come operazione intracomunitaria B2B, la posizione IVA va coordinata con l’iscrizione al VIES. Non basta comunicare al venditore un numero di Partita IVA italiano senza verificare che il trattamento scelto sia coerente con la tua posizione e con la disciplina della soglia.

Prima di un acquisto importante conviene quindi verificare sia la propria posizione VIES sia quella del fornitore. Per un quadro completo delle operazioni UE ed extra-UE puoi consultare la guida su regime forfettario e operazioni con l’estero.

E se dalla Repubblica Ceca acquisti un servizio invece di un bene?

La soglia dei 10.000 euro descritta in questa guida riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Per servizi B2B acquistati da un prestatore estero — ad esempio software, consulenze, pubblicità o altri servizi generici — valgono regole territoriali diverse e può essere necessario il reverse charge anche per importi molto inferiori. In questi casi, normalmente, il documento elettronico di riferimento è il TD17 e non il TD18.

Checklist: cosa controllare sulla fattura del fornitore ceco

  1. Verifica se stai acquistando un bene o un servizio.
  2. Controlla il totale degli acquisti UE dell’anno precedente e dell’anno corrente.
  3. Verifica se hai esercitato un’opzione per applicare l’IVA italiana agli acquisti UE.
  4. Controlla se la tua posizione deve essere attiva nel VIES per l’operazione.
  5. Guarda se la fattura contiene IVA italiana, IVA ceca oppure nessuna IVA.
  6. Chiedi al fornitore quale regime ha applicato: OSS, vendita B2B intracomunitaria o eventuale regime di franchigia.
  7. Usa il TD18 solo se l’acquisto è effettivamente intracomunitario e imponibile in Italia.
  8. Se la fattura è incoerente, chiedi la correzione prima di assolvere una seconda volta l’imposta.
  9. Se devi versare IVA, applica il termine trimestrale oggi vigente per i forfettari.

Domande frequenti

Se il fornitore ceco applica l’IVA con OSS devo fare anche TD18?

Non automaticamente. Se la fattura con IVA è coerente con il trattamento applicabile al tuo acquisto, integrare nuovamente con TD18 significherebbe duplicare l’imposta. Il TD18 serve quando l’operazione è un acquisto intracomunitario imponibile in Italia e la fattura UE è correttamente emessa senza IVA.

Il limite di 10.000 euro è quello dell’OSS?

No. Esistono due soglie da non confondere: la disciplina OSS ha una soglia UE riferita a determinate vendite B2C del fornitore, mentre l’articolo 38 del D.L. 331/1993 prevede una soglia di 10.000 euro per particolari acquirenti italiani negli acquisti intracomunitari di beni.

Il forfettario può detrarre l’IVA pagata con TD18?

No. Quando il forfettario è debitore dell’IVA sull’acquisto intracomunitario, versa l’imposta ma non la recupera con il normale meccanismo di detrazione IVA. L’imposta rappresenta quindi un costo effettivo.

Quando si paga l’IVA integrata nel 2026?

Per i forfettari la norma vigente prevede il versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare per gli acquisti soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari.

Fonti ufficiali

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