Acquisti UE nel forfettario: IVA, soglia 10.000 euro e VIES
Se sei in regime forfettario e acquisti merci da un fornitore dell’Unione europea, il trattamento IVA dipende soprattutto dalla soglia di 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari di beni. Sotto la soglia, se ricorrono le condizioni previste, l’acquisto può non essere considerato intracomunitario in Italia; superata la soglia, l’operazione diventa rilevante ai fini IVA italiani e il forfettario deve assolvere l’imposta senza poterla detrarre.
La regola riguarda beni e merci acquistati da Paesi UE. Non va confusa con gli acquisti di servizi esteri, con le importazioni da Paesi extra-UE o con le vendite a clienti comunitari. Nel 2026 è inoltre importante applicare il nuovo termine trimestrale di versamento dell’IVA dovuta dai forfettari sugli acquisti soggetti a inversione contabile.
Acquisti UE nel forfettario: tabella rapida
| Situazione | Trattamento principale | Cosa controllare |
|---|---|---|
| Acquisti UE entro 10.000 € | Se ricorrono le condizioni, non sono acquisti intracomunitari in Italia | IVA applicata dal fornitore, totale annuo, regime del cedente |
| Superamento di 10.000 € | L’acquisto diventa rilevante in Italia | VIES, integrazione IVA, TD18, versamento |
| Opzione sotto soglia | Si sceglie l’applicazione dell’IVA in Italia | Effetti dell’opzione e adempimenti conseguenti |
| Acquisto di servizi UE | La soglia di 10.000 € non si applica | Reverse charge e TD17 |
| Merci da Paese extra-UE | Importazione | IVA all’importazione, dogana ed eventuali dazi |
Come funziona la soglia di 10.000 euro
Il riferimento è l’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. 331/1993. Per gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai prodotti soggetti ad accisa, la soglia va verificata considerando sia l’anno precedente sia gli acquisti effettuati nell’anno in corso.
- il limite è di 10.000 euro al netto dell’IVA;
- non conta la singola fattura, ma il totale degli acquisti rilevanti;
- se nell’anno precedente la soglia era già stata superata, non si riparte automaticamente dal trattamento “sotto soglia”;
- mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa seguono regole specifiche;
- la soglia riguarda gli acquisti di beni, non i servizi.
La norma è consultabile nell’articolo 38 del D.L. 331/1993 su Normattiva.
Se resti sotto 10.000 euro: chi applica l’IVA?
Quando sono rispettate le condizioni della soglia e non è stata esercitata l’opzione per assoggettare gli acquisti a IVA in Italia, l’operazione non viene trattata come acquisto intracomunitario in Italia. Il fornitore applica l’IVA secondo il regime che gli compete nel proprio Stato e il forfettario italiano non integra quella fattura con IVA italiana come acquisto intracomunitario.
Questo non significa però che ogni fattura UE con IVA estera sia automaticamente corretta: bisogna verificare il tipo di fornitore e il regime utilizzato. Se la fattura arriva senza IVA, è necessario capire perché prima di registrarla come se fosse una normale operazione intracomunitaria.
Cosa succede quando superi 10.000 euro
Quando la soglia viene superata, l’acquisto assume rilevanza IVA in Italia. Il contribuente non esce per questo dal regime forfettario, ma diventa debitore dell’IVA relativa all’acquisto secondo le regole intracomunitarie.
- verifica o attiva l’iscrizione al VIES;
- ricevi la fattura del fornitore UE senza IVA secondo il corretto regime intracomunitario;
- integra la fattura con aliquota e IVA italiana dovuta;
- predisponi il documento elettronico TD18 per l’integrazione dell’acquisto di beni intracomunitari;
- trasmetti il TD18 tramite Sistema di Interscambio;
- versa l’IVA dovuta nei termini previsti per i forfettari;
- considera l’IVA come costo effettivo, perché nel forfettario non è normalmente detraibile.
TD18: come integrare la fattura del fornitore UE
Quando l’acquisto è intracomunitario e l’imposta è dovuta in Italia, il documento elettronico da utilizzare è il TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari. La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cessionario italiano integra il documento ricevuto dal fornitore UE indicando l’imposta dovuta e trasmette il TD18 tramite SdI.
La trasmissione del TD18 permette anche di adempiere all’obbligo di integrazione previsto dall’articolo 46 del D.L. 331/1993. La fonte operativa è la guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche.
Il TD18 non va confuso con il TD17, utilizzato per l’integrazione o autofattura relativa agli acquisti di servizi dall’estero, né con il TD19, che riguarda altre ipotesi di acquisto di beni da soggetti non residenti.
Quando si versa l’IVA sugli acquisti UE nel 2026?
La disciplina oggi vigente prevede per i contribuenti forfettari un termine trimestrale. L’articolo 1, comma 58, della Legge 190/2014, dopo la modifica introdotta dal D.Lgs. 81/2025, stabilisce che l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, venga versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
È quindi sbagliato applicare automaticamente il vecchio termine del 16 del mese successivo riportato in molte guide non aggiornate. Il testo vigente è consultabile nella Legge 190/2014 su Normattiva.
Esempio: acquisti UE per 8.000 euro
Un commerciante forfettario acquista nell’anno merci da fornitori francesi e tedeschi per 8.000 euro complessivi al netto dell’IVA e nell’anno precedente non aveva superato 10.000 euro. Se non ha esercitato l’opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia e non ricorrono casi particolari, gli acquisti restano sotto la soglia e non vengono trattati come acquisti intracomunitari in Italia.
Il dato da monitorare è il totale progressivo. Cinque ordini da 2.000 euro valgono esattamente come un unico ordine da 10.000 euro ai fini del controllo della soglia.
Esempio: la fattura che fa superare la soglia
Supponiamo che gli acquisti UE rilevanti abbiano raggiunto 9.500 euro e che venga effettuato un nuovo ordine di 1.500 euro. Prima di quell’operazione è necessario verificare il passaggio al trattamento intracomunitario, perché il nuovo acquisto porta il totale oltre il limite e richiede la corretta gestione IVA in Italia.
Per questo conviene monitorare la soglia prima di effettuare l’ordine che la farà superare: VIES, dati del fornitore, fattura e TD18 devono essere coerenti fin dall’origine.
Si può scegliere l’IVA italiana anche sotto 10.000 euro?
Sì. La normativa consente di optare per l’applicazione in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari anche prima di superare la soglia. L’opzione comporta però gli adempimenti collegati e non rende l’IVA detraibile: per il forfettario l’imposta assolta resta normalmente un costo.
Se gli acquisti UE sono frequenti, l’opzione va valutata considerando insieme prezzo del fornitore, IVA, frequenza degli ordini e oneri amministrativi.
Attenzione ai fornitori UE in regime di franchigia
Il Paese del venditore non basta per stabilire il trattamento. Se il fornitore applica un regime speciale per piccole imprese o di franchigia IVA, l’operazione può non seguire le normali regole dell’acquisto intracomunitario. Questo caso è stato affrontato anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 431/2022.
Quindi, se una fattura UE arriva senza IVA anche quando pensi di essere sotto soglia, non è corretto applicare automaticamente il TD18: prima va identificato il regime effettivamente utilizzato dal cedente.
Acquisto di servizi UE: la soglia di 10.000 euro non vale
La soglia di 10.000 euro riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Se acquisti servizi B2B da fornitori esteri — per esempio software, advertising, hosting o consulenze — valgono regole diverse e può essere necessario assolvere l’IVA italiana con reverse charge anche per importi molto inferiori.
Per questi casi consulta la guida sull’IVA sugli acquisti di servizi da fornitori esteri. Per il quadro generale vedi anche quando un forfettario deve pagare l’IVA.
Acquisti extra-UE: sono importazioni
Se la merce viene importata da un Paese extra-UE, non si applica la soglia intracomunitaria di 10.000 euro. Si entra nel campo delle importazioni, con IVA all’importazione ed eventuali dazi o altri oneri doganali. È importante guardare al luogo da cui i beni vengono effettivamente importati, non soltanto alla sede del marketplace utilizzato.
Checklist prima di acquistare merci in Europa
- controlla gli acquisti UE dell’anno precedente;
- aggiorna il totale dell’anno in corso prima di ogni nuovo ordine;
- distingui sempre beni e servizi;
- verifica il regime IVA del fornitore;
- prima del superamento dei 10.000 euro verifica la posizione VIES;
- se l’acquisto diventa intracomunitario, predisponi correttamente il TD18;
- ricorda che l’IVA assolta dal forfettario non è normalmente detraibile;
- applica il termine trimestrale vigente nel 2026 e non il vecchio termine mensile.
Domande frequenti
Dipende. Sotto la soglia di 10.000 euro e se ricorrono le condizioni previste, l’acquisto può non essere intracomunitario in Italia. Superata la soglia, il forfettario deve assolvere l’IVA italiana senza poterla detrarre.
Si considera il totale degli acquisti intracomunitari rilevanti al netto dell’IVA, verificando sia l’anno precedente sia l’anno in corso. Mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa seguono regole specifiche.
Il TD18 si usa per integrare elettronicamente una fattura relativa a un acquisto di beni intracomunitario rilevante in Italia. Viene trasmesso tramite Sistema di Interscambio.
La disciplina vigente prevede il versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare per gli acquisti soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari.
No. La soglia riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Gli acquisti di servizi da fornitori esteri seguono regole diverse e possono richiedere il reverse charge anche sotto 10.000 euro.
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