Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Fotografo e store online: due attività nella stessa Partita IVA

Sì, puoi svolgere l'attività di fotografo e vendere prodotti acquistati da fornitori attraverso uno store online con un'unica Partita IVA, anche in regime forfettario, se ne rispetti i requisiti. Devi però dichiarare correttamente entrambe le attività, scegliere i codici ATECO pertinenti, distinguere i ricavi e verificare l'inquadramento previdenziale: non è automatico che il commercio assorba tutta la fotografia nella Gestione INPS Commercianti. Il caso è diverso da quello del fotografo che vende soltanto proprie fotografie o prestazioni ai clienti.

La domanda riguarda una persona con Partita IVA già aperta per servizi fotografici che vuole aggiungere la rivendita via e-commerce di beni acquistati da terzi. È quindi una guida alla coesistenza di due attività, non alla semplice apertura di una Partita IVA da fotografo né alla gestione di uno shop per servizi digitali.

Posso usare una sola Partita IVA per fotografia e commercio elettronico?

Una persona fisica titolare di Partita IVA, in generale, può esercitare più attività economiche con la stessa posizione fiscale. Quando cambia o amplia concretamente il lavoro svolto, deve comunicarlo agli uffici competenti e aggiornare i codici ATECO; non si apre una seconda Partita IVA intestata alla stessa persona soltanto perché si aggiunge un negozio online. L'attività principale e le secondarie vanno descritte secondo quanto effettivamente esercitato, non secondo il trattamento fiscale o contributivo che si vorrebbe ottenere.

Per esempio, puoi fotografare matrimoni per clienti privati e contemporaneamente vendere borse, accessori fotografici o altri beni che acquisti da grossisti. Dal punto di vista dell'attività, il servizio fotografico e la rivendita restano operazioni diverse: hanno documenti, regole commerciali e possibili coefficienti di redditività differenti. Se vendi invece i tuoi servizi fotografici attraverso un sito di prenotazione, non diventi necessariamente un commerciante soltanto perché il pagamento avviene online.

Quali codici ATECO 2025 servono?

Il riferimento frequente per ritratti, matrimoni, fotografie commerciali e servizi fotografici specializzati è 74.20.19 — Altre attività fotografiche specializzate. La classificazione ATECO 2025 ISTAT, adottata operativamente dal 1° aprile 2025, prevede categorie più specifiche per i diversi lavori fotografici: ad esempio i servizi di fotoreporter (74.20.11) e determinate fotografie aeree o subacquee (74.20.12) non coincidono sempre con il servizio fotografico ordinario. La classificazione va scelta in base alle prestazioni reali.

Per il commercio online di prodotti acquistati e rivenduti non usare automaticamente il vecchio 47.91.10 come generico codice dell'e-commerce. In ATECO 2025 la classificazione del dettaglio è incentrata soprattutto sul genere di beni commerciati. Senza sapere se lo store vende abbigliamento, articoli elettronici, cosmetici o un'altra categoria di prodotti non si può assegnare seriamente una singola sottocategoria di commercio. Usa il percorso per individuare il codice ATECO del negozio online e verifica le note ufficiali ISTAT, non un numero suggerito dal solo nome della piattaforma.

Attività effettivaClassificazione da verificarePerché è distinta
Servizi fotografici per clienti, ritratti, eventi74.20.19, salvo attività fotografica più specificaVendita di prestazioni
Rivendita online di merce acquistata da fornitoriCommercio al dettaglio ATECO 2025 secondo i prodottiVendita di beni e gestione del negozio
Vendita di scatti propri, licenze o file digitaliDa qualificare secondo produzione e diritti cedutiNon sempre è commercio di merce di terzi
Servizi di allestimento e gestione di siti webAttività di servizio distinta, se davvero esercitataNon coincide con la rivendita

Come si aggiunge il negozio online alla Partita IVA già attiva?

La comunicazione dipende dalla posizione iniziale. Un fotografo già iscritto come professionista senza impresa può dover iscrivere una nuova attività commerciale al Registro delle imprese, aggiornare i dati fiscali e presentare la pratica tramite Comunicazione Unica con gli adempimenti richiesti. Un fotografo già organizzato come impresa artigiana parte da una situazione diversa. La rivendita elettronica di beni può richiedere una SCIA al SUAP competente, secondo le caratteristiche dell'esercizio e la normativa applicabile: non basta aggiungere sul sito un carrello.

  1. Definisci quali beni saranno rivenduti, chi li acquista e dove sono stoccati o spediti.
  2. Verifica il codice ATECO 2025 pertinente e quali codici fotografici mantenere.
  3. Controlla la natura di impresa/professione della posizione esistente.
  4. Predisponi la variazione dati e le pratiche Registro imprese/ComUnica e SUAP eventualmente dovute.
  5. Richiedi l'inquadramento previdenziale coerente con le attività effettive.
  6. Configura documenti fiscali, gestione incassi, condizioni di vendita, resi e trattamento IVA.

Per la parte amministrativa del negozio consulta anche la guida RF sulla SCIA per e-commerce. Prima di procedere distingui vendita diretta di beni da dropshipping, intermediazione e marketplace: modello contrattuale e titolarità della merce incidono sugli adempimenti.

Il regime forfettario resta applicabile se svolgo entrambe le attività?

La compresenza di fotografia e commercio elettronico non determina da sola l'uscita dal regime forfettario. Vanno verificati i requisiti dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014 e le cause ostative applicabili al contribuente: tra queste, quando rilevanti, partecipazioni incompatibili, redditi da lavoro dipendente oltre la soglia vigente e attività svolte prevalentemente per ex datori nei casi previsti.

La soglia ordinaria degli 85.000 euro si riferisce ai ricavi e compensi complessivi rilevanti della persona, non a 85.000 per il fotografo e altri 85.000 per lo store. In caso di superamento della soglia dei 100.000 euro, le regole di cessazione immediata del regime e gli effetti IVA richiedono attenzione specifica. Chi apre il negozio a fine anno non riceve una nuova soglia per il commercio. Il regime fiscale personale è uno; il trattamento dei singoli ricavi deve invece restare tracciabile.

Le limitazioni generali, incluse le soglie dei redditi dipendenti che la legge applica nel periodo di riferimento, vanno verificate nel loro anno corretto. Non sostituire una valutazione individuale con lo slogan “posso avere più codici ATECO, quindi posso fare tutto”.

Reddito forfettario: fotografia 78% e commercio 40%

Se l'attività fotografica ricade in un gruppo con coefficiente del 78% e la rivendita al dettaglio nel gruppo commerciale con coefficiente del 40%, ogni ricavo viene attribuito alla propria attività. I coefficienti sono percentuali forfettarie di redditività e non aliquote d'imposta. Va comunque verificata la corretta categoria fiscale in relazione al codice effettivo e alle norme di raccordo ATECO 2025.

Esempio: in un anno incassi 16.000 euro da servizi fotografici e 24.000 euro da rivendita online. Applicando i coefficienti indicati, il reddito lordo forfettario è:

AttivitàRicavi incassatiCoefficienteReddito lordo
Fotografia16.000 €78%12.480 €
Commercio24.000 €40%9.600 €
Totale40.000 €—22.080 €

Questa base è ancora prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili. Se, per pura simulazione, nell'anno non fossero stati pagati contributi deducibili, l'imposta sostitutiva teorica al 15% sarebbe 3.312 euro; al 5%, se ne sussistessero i requisiti, sarebbe 1.104 euro. Non sono imposte già definitive né importi da versare alle stesse scadenze delle fatture.

Quali spese dello store posso dedurre nel forfettario?

La fotografia può richiedere fotocamere, obiettivi, software e trasferte; l'e-commerce può avere acquisti dai fornitori, pubblicità, commissioni dei marketplace, imballaggi, resi e costi di spedizione. Nel forfettario questi costi non si sottraggono uno per uno dal reddito fiscale: la loro incidenza ordinaria è rappresentata dai coefficienti. Ciò non significa che non vadano misurati, perché incidono sul denaro che resta davvero all'imprenditore.

Supponi di incassare 24.000 euro dalle vendite ma di spendere 15.000 euro tra merce, pubblicità e gestione. Il margine economico del negozio prima delle imposte è soltanto 9.000 euro, mentre il reddito fiscale calcolato al 40% è 9.600 euro. Una piccola differenza può diventare grande se margini, resi, IVA sugli acquisti e costi logistici cambiano. Non usare il coefficiente del 40% come garanzia che il commercio convenga economicamente.

INPS: la Gestione Commercianti assorbe sempre i contributi del fotografo?

No, non in automatico. Il negozio online esercitato stabilmente in forma d'impresa comporta normalmente un inquadramento nella Gestione Commercianti, quando ricorrono i requisiti di iscrizione. Il fotografo, invece, può operare come libero professionista senza organizzazione imprenditoriale, con possibile Gestione Separata, oppure come impresa artigiana con gestione previdenziale propria, a seconda dell'attività concreta, dell'organizzazione e dei requisiti.

La circolare INPS n. 78/2013 chiarisce una distinzione decisiva: il criterio dell'attività d'impresa prevalente non elimina automaticamente la contribuzione alla Gestione Separata per un'attività professionale distinta. Se fotografi per conto terzi come professionista e gestisci un'attività commerciale, potrebbe esserci l'obbligo di entrambe le gestioni ove sussistano i rispettivi presupposti. La valutazione dev'essere fatta sulla sostanza delle attività, non sul numero di codici presenti.

Se la fotografia è invece parte di una medesima organizzazione d'impresa, le regole delle gestioni Artigiani/Commercianti e dell'attività prevalente possono richiedere un esito diverso. Prima di assumere che si versi un solo minimale, verifica la posizione INPS realmente aperta e chiedi un corretto inquadramento. Per l'apertura pura del fotografo vedi Partita IVA fotografo: professionista o impresa?; per il tema delle due gestioni vedi come si calcolano i contributi con due attività.

Quanto costa INPS Commercianti nel 2026?

La circolare INPS 14/2026 fissa per l'anno 2026 il minimale di reddito a 18.808 euro. Per un titolare Commerciante soggetto all'importo ordinario il contributo minimo annuo è 4.611,64 euro per dodici mesi d'iscrizione; l'aliquota complessiva ordinaria è 24,48% fino alla prima fascia prevista. Sul reddito d'impresa eccedente il minimale si applica la contribuzione percentuale aggiuntiva, tenendo conto dei redditi assoggettati e delle regole previdenziali.

Se la posizione nasce a metà anno, per il minimale si considera la decorrenza effettiva: l'importo mensile indicato dall'INPS nel 2026 è 384,31 euro per il Commerciante ordinario. Questo non implica che puoi pagare il contributo soltanto quando incassi una vendita; il minimale riguarda il periodo d'iscrizione. Alcune situazioni richiedono esame diverso e non vanno generalizzate.

E se la fotografia resta in Gestione Separata?

Il reddito dell'attività professionale assoggettata alla Gestione Separata segue la propria base e le aliquote pertinenti. La circolare INPS n. 8/2026 distingue professionisti senza altre coperture previdenziali obbligatorie e soggetti già coperti o pensionati: non applicare la stessa aliquota a tutti. Soprattutto, il fatto di possedere una Partita IVA unica non equivale a un'unica iscrizione previdenziale.

Quando si svolgono contemporaneamente lavoro professionale e impresa, l'INPS deve valutare i requisiti di entrambe le posizioni. Inserire il ricavo fotografico nel commercio soltanto per evitare Gestione Separata può generare dichiarazioni e contributi errati. Occorre riconciliare fatture, attività svolta, tipologia del reddito, imponibili, eventuali periodi di iscrizione e quadro RR della dichiarazione.

La riduzione contributiva INPS del 35% vale per tutte le attività?

Il regime previdenziale agevolato del 35% riguarda, alle condizioni di legge e di domanda, gli iscritti Artigiani e Commercianti in regime forfettario. Non abbassa automaticamente i contributi della Gestione Separata e non trasforma un'attività professionale in impresa. Per un Commerciante che abbia diritto alla riduzione, il minimo annuo ordinario 2026 di 4.611,64 euro diventerebbe aritmeticamente circa 2.997,57 euro, con possibili riflessi sull'accredito previdenziale e le regole di competenza.

È distinta la misura transitoria del 50% prevista per certe prime iscrizioni effettuate nel 2025: non va estesa automaticamente a chi si iscrive per la prima volta nel 2026. Leggi la guida specifica alla riduzione INPS del 35%, considera i termini INPS applicabili e verifica la convenienza previdenziale, non soltanto il risparmio immediato.

Imposta al 5% o al 15% se aggiungo lo store nel 2026?

L'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva nel forfettario è il 15%; quella iniziale del 5% è riservata ai casi che soddisfano tutte le condizioni di nuova attività previste dalla legge. Aggiungere un negozio online a una Partita IVA aperta anni prima non riavvia automaticamente il quinquennio e non attribuisce una nuova startup tax agevolata alla sola sezione commerciale.

Se la Partita IVA e l'attività erano state avviate nel 2013, come nel caso inizialmente descritto, non considerare il 5% per il semplice ampliamento del business nel 2026. Tuttavia una corretta valutazione richiede la storia fiscale reale e l'accertamento di ogni presupposto. Non esistono due aliquote sostitutive scelte a piacere su due fatture della stessa persona: prima si verifica il diritto al regime e poi all'eventuale aliquota agevolata.

Fatture, corrispettivi, resi e IVA sugli acquisti: che cosa cambia?

Il fotografo che fattura una prestazione deve documentare il servizio secondo le regole applicabili. Il negozio online che vende a consumatori finali gestisce invece vendite di beni, pagamenti, consegne, eventuali corrispettivi, resi e diritto di recesso. In presenza delle condizioni del forfettario non si addebita ordinariamente IVA nazionale sulle operazioni agevolate, ma l'IVA pagata sugli acquisti non diventa automaticamente detraibile: per chi rivende prodotti può essere un costo importante.

Le operazioni intracomunitarie, gli acquisti dall'estero, le importazioni e le vendite a consumatori di altri Paesi richiedono verifiche autonome su territorialità, soglie e obblighi IVA/OSS, che non si risolvono dicendo “sono forfettario”. Considera inoltre l'eventuale imposta di bollo su determinate fatture e gli obblighi di fatturazione elettronica. Per un e-commerce operativo servono condizioni generali di vendita e informazioni adeguate al consumatore. Vedi resi e recesso nell'e-commerce e condizioni di vendita.

Come distinguere gli incassi dei due lavori senza complicarsi la vita

Usa categorie separate nel tuo gestionale o foglio di controllo: data d'incasso, cliente, documento, natura dell'operazione, ATECO pertinente, importo e metodo di pagamento. Se fotografi prodotti per un cliente e nello stesso giorno vendi a terzi accessori fotografici, i due ricavi appartengono a servizi e beni differenti. Per il forfettario normalmente conta l'effettiva percezione secondo le regole del regime, non la data teorica in cui il lavoro è iniziato.

Fai una riconciliazione mensile dei pagamenti dei marketplace con le vendite e i rimborsi: il saldo che un marketplace versa sul conto può essere già al netto delle sue commissioni, ma non è detto che coincida con il corrispettivo lordo fiscalmente rilevante. Le spese per i rimborsi devono essere registrate correttamente. Questo controllo è essenziale anche per sapere se ti avvicini al limite complessivo del forfettario.

Tre casi concreti: quale gestione controllare?

CasoPossibile inquadramento da esaminareErrore da evitare
Fotografo professionista senza studio/impresa che apre store di merce di terziGestione Separata professione + Commercianti per negozio, se ricorrono i presuppostiDire che una gestione assorbe sempre l'altra
Fotografo con impresa artigiana e nuova vendita commercialeGestione Artigiani/Commercianti e attività prevalente, secondo attività effettiveCreare due minimali automaticamente
Fotografo che vende dal proprio sito servizi e file prodotti da séQualificazione della prestazione, dei diritti e dell'organizzazione realeApplicare sempre coefficiente commercio 40%

Questa tabella è una mappa di verifica, non una decisione contributiva individuale. La posizione previdenziale deve essere coerente con la natura fiscale e giuridica delle attività. Non si può ottenere una gestione più economica scegliendo semplicemente una descrizione ATECO diversa dall'attività resa.

Checklist prima di iniziare la rivendita

  1. Raccogli elenco preciso dei prodotti acquistati e rivenduti.
  2. Conferma il codice fotografico corretto e quello commerciale ATECO 2025.
  3. Controlla se sei già professionista, artigiano o altra tipologia d'impresa.
  4. Verifica variazioni fiscali, Registro imprese, ComUnica e SCIA/SUAP.
  5. Chiedi valutazione scritta dell'inquadramento INPS per entrambe le attività.
  6. Predisponi due registri di incassi interni anche se la Partita IVA è una.
  7. Calcola i coefficienti fiscali e separatamente i margini economici reali.
  8. Verifica recesso, garanzia legale, privacy, cookie, dati del venditore e spedizioni.
  9. Controlla acquisti e vendite esteri e il trattamento IVA applicabile.
  10. Ricalcola il limite aggregato del forfettario e programma imposte e contributi.

Domande frequenti

Devo aprire una seconda Partita IVA per vendere oggetti online?

No, per la stessa persona fisica in genere si integra l'attività già esistente aggiornando posizione e pratiche necessarie. L'attività commerciale può comunque comportare nuovi adempimenti Registro imprese, SUAP e INPS.

Il vecchio codice 47.91.10 è ancora quello giusto per qualsiasi e-commerce?

No. Con ATECO 2025 il codice del commercio dipende soprattutto dalla categoria di prodotti. Un negozio di vestiti e uno di accessori elettronici non devono ricevere per automatismo il medesimo codice generico.

Con due codici ATECO la soglia degli 85.000 euro raddoppia?

No, si valutano complessivamente i ricavi e compensi rilevanti del contribuente secondo la disciplina del forfettario.

Se entro in Commercianti non pago più la Gestione Separata del fotografo?

Non necessariamente: se restano due attività autonome, una professionale e una d'impresa, possono ricorrere due obblighi contributivi. Il principio dell'attività prevalente non elimina indiscriminatamente la Gestione Separata.

Posso dedurre il costo delle merci e della fotocamera?

Nel forfettario le spese ordinarie sono considerate dai coefficienti e non dedotte una per una. Vanno comunque contabilizzate per conoscere il vero margine di ciascuna attività.

L'e-commerce nuovo mi dà diritto al 5% anche se faccio il fotografo da anni?

L'aggiunta di una seconda attività non riapre da sola i cinque anni dell'imposta agevolata. Servono tutti i requisiti previsti dalla legge per una nuova attività.

Conclusione: una Partita IVA, ma due attività da qualificare correttamente

La risposta è dunque sì, fotografo e store online possono convivere nella stessa Partita IVA forfettaria, ma occorre distinguere servizi fotografici e commercio per ATECO, reddito, documenti e margini. Il vero passaggio delicato è l'INPS: non presumere né una sola gestione né due gestioni senza verificare la natura delle attività. Prima di lanciare lo store, completa le variazioni necessarie e simula un anno di ricavi, contributi e costi reali. La rivendita online può diversificare il fatturato, ma non rende automaticamente più leggero il carico previdenziale.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.