
La riduzione dei contributi INPS del 35% è un’agevolazione riservata agli imprenditori in regime forfettario iscritti alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti.
Non si applica automaticamente: per ottenerla bisogna presentare una specifica domanda all’INPS. Una volta accolta, la riduzione riguarda sia i contributi calcolati sul reddito minimale sia quelli dovuti sull’eventuale reddito eccedente.
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Come funziona la riduzione INPS del 35%
Gli artigiani e i commercianti devono versare contributi previdenziali minimi anche quando il reddito prodotto è basso o pari a zero.
Se il reddito d’impresa supera il minimale stabilito annualmente dall’INPS, devono inoltre versare contributi percentuali sulla parte eccedente.
Con il regime contributivo agevolato, l’importo complessivo dovuto viene ridotto del 35%. Il contribuente paga quindi il 65% dei contributi ordinari.
La riduzione si applica:
- ai contributi dovuti sul reddito minimale;
- ai contributi dovuti sul reddito che supera il minimale;
- ai contributi riferiti agli eventuali collaboratori familiari inclusi nella posizione previdenziale agevolata.
Il contributo per la maternità, pari a 7,44 euro annui, resta invece dovuto per intero.
Chi può richiedere la riduzione dei contributi INPS
Possono richiedere la riduzione dei contributi INPS del 35% le persone fisiche che:
- esercitano un’attività d’impresa in regime forfettario;
- sono iscritte alla Gestione INPS Artigiani oppure alla Gestione INPS Commercianti;
- risultano titolari di una ditta individuale, anche organizzata come impresa familiare;
- presentano la domanda all’INPS entro i termini previsti;
- mantengono i requisiti necessari per applicare il regime forfettario.
La riduzione può riguardare anche i familiari coadiuvanti o coadiutori iscritti insieme al titolare nella stessa gestione previdenziale.
L’agevolazione è facoltativa: il contribuente può scegliere di versare i contributi ordinari anche se possiede tutti i requisiti.
Chi non può ottenere la riduzione del 35%
La riduzione non spetta:
- ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS;
- ai professionisti iscritti a una cassa previdenziale autonoma;
- agli imprenditori che non applicano il regime forfettario;
- ai contribuenti che hanno perso i requisiti per il regime forfettario;
Non basta quindi avere una partita IVA forfettaria. È necessario essere iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti.
Un consulente, un copywriter o un libero professionista iscritto alla Gestione Separata non può richiedere questa agevolazione, anche se applica il regime forfettario.
Riduzione dei contributi INPS 2026: quanto si risparmia
Nel 2026 il contributo minimo ordinario è pari a:
- 4.521,36 euro per gli artigiani;
- 4.611,64 euro per i commercianti.
Gli importi comprendono il contributo annuale di maternità di 7,44 euro. Le aliquote ordinarie sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti.
Applicando la riduzione del 35%, il contributo minimo indicativo diventa:
- circa 2.941,49 euro per un artigiano;
- circa 3.000,17 euro per un commerciante.
Il risparmio annuo sul contributo minimo è quindi di circa:
- 1.579,87 euro per un artigiano;
- 1.611,47 euro per un commerciante.
Gli importi effettivi possono cambiare in presenza di un’attività iniziata o cessata durante l’anno, collaboratori familiari, redditi superiori al minimale o altre particolarità contributive.
Esempio di riduzione per un artigiano
Supponiamo che un artigiano in regime forfettario debba versare, nel 2026, il contributo minimo ordinario di 4.521,36 euro.
La parte previdenziale soggetta alla riduzione è pari a 4.513,92 euro. Applicando lo sconto del 35%:
4.513,92 × 65% = 2.934,05 euro
A questo importo bisogna aggiungere il contributo di maternità, che non viene ridotto:
2.934,05 + 7,44 = 2.941,49 euro
L’artigiano risparmia quindi circa 1.579,87 euro rispetto alla contribuzione ordinaria.
Esempio di riduzione per un commerciante
Supponiamo che un commerciante in regime forfettario debba versare, nel 2026, il contributo minimo ordinario di 4.611,64 euro.
La contribuzione soggetta alla riduzione è pari a 4.604,20 euro. Applicando lo sconto del 35%:
4.604,20 × 65% = 2.992,73 euro
Aggiungendo il contributo di maternità:
2.992,73 + 7,44 = 3.000,17 euro
Il risparmio rispetto alla contribuzione ordinaria è quindi di circa 1.611,47 euro.
La riduzione si applica anche al reddito eccedente il minimale?
Sì. La riduzione del 35% non riguarda soltanto i contributi fissi calcolati sul reddito minimale.
Se il reddito d’impresa supera il minimale stabilito dall’INPS, lo sconto si applica anche ai contributi dovuti sulla parte eccedente.
Per esempio, se dal reddito forfettario deriva una contribuzione complessiva ordinaria di 7.000 euro, il contributo agevolato viene determinato applicando la riduzione del 35%, fermo restando il pagamento integrale del contributo di maternità.
Il risparmio può quindi aumentare quando il reddito imponibile è superiore al minimale.
Come richiedere la riduzione INPS del 35%
La domanda deve essere presentata online attraverso il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Dopo aver effettuato l’accesso con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, bisogna utilizzare la funzione dedicata al regime agevolato previsto dalla legge n. 190 del 2014.
La domanda può essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.
L’INPS verifica la presenza dei requisiti e, in caso di accoglimento, mette a disposizione nel Cassetto Previdenziale i modelli F24 con gli importi ridotti.
Qual è la scadenza per presentare la domanda?
Chi esercita già l’attività deve presentare la domanda entro il 28 febbraio dell’anno per il quale vuole applicare la riduzione.
Per ottenere l’agevolazione nel 2026, la richiesta doveva quindi essere trasmessa entro il 28 febbraio 2026.
Chi non rispetta il termine non può ottenere la riduzione per l’anno in corso. Potrà presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo, purché continui a possedere i requisiti.
Chi apre una nuova attività durante l’anno deve invece presentare la richiesta con la massima tempestività dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti.
La domanda deve essere presentata ogni anno?
No. Dopo l’accoglimento, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno.
Il regime contributivo agevolato continua ad applicarsi finché:
- il contribuente rimane nel regime forfettario;
- resta iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti;
- non presenta una richiesta di rinuncia;
- non intervengono altre cause di cessazione.
Se il contribuente non vuole più utilizzare l’agevolazione, deve comunicare la rinuncia all’INPS. Per interrompere il beneficio dal 1° gennaio 2026, la rinuncia doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2026.
La riduzione del 35% incide sulla pensione?
Sì. Versare meno contributi può ridurre sia l’importo accumulato per la futura pensione sia i mesi di contribuzione accreditati.
Per ottenere l’accredito di tutti i dodici mesi dell’anno, il contribuente deve versare almeno un importo pari al contributo ordinario calcolato sul reddito minimale.
Quando il contributo ridotto è inferiore a tale importo, l’INPS accredita un numero di mesi proporzionale alla somma effettivamente versata.
Di conseguenza, per chi versa esclusivamente i contributi minimi ridotti, l’anno contributivo potrebbe non essere riconosciuto per intero: anziché 12 mesi, potrebbero essere accreditati circa 7,5 mesi di anzianità contributiva.
Di conseguenza, chi paga soltanto i contributi minimi ridotti potrebbe non ottenere dodici mesi pieni di anzianità contributiva per quell’anno. Con un reddito più elevato, la contribuzione ridotta complessivamente versata può invece raggiungere il livello necessario per l’accredito dell’intero anno.
La riduzione del 35% conviene sempre?
La riduzione permette un risparmio immediato, ma non è automaticamente conveniente per tutti.
Può essere utile quando l’obiettivo principale è ridurre i costi contributivi dell’attività, soprattutto nei primi anni o in presenza di ricavi contenuti.
Bisogna però considerare che:
- vengono versati meno contributi previdenziali;
- possono essere accreditati meno di dodici mesi;
- il montante contributivo destinato alla futura pensione cresce più lentamente;
- una successiva uscita volontaria dal regime agevolato può avere effetti definitivi.
La scelta deve quindi tenere conto sia del risparmio attuale sia della situazione previdenziale personale.
Riduzione del 35% e agevolazione del 50% per i nuovi iscritti
La riduzione del 35% non deve essere confusa con l’agevolazione contributiva del 50% introdotta per chi si è iscritto per la prima volta alla Gestione Artigiani o Commercianti nel corso del 2025.
L’agevolazione del 50%:
- riguarda chi ha avviato l’attività e si è iscritto per la prima volta nel 2025;
- dura 36 mesi dall’avvio dell’attività;
- può riguardare anche contribuenti non forfettari;
- è alternativa alla riduzione del 35%.
Le due agevolazioni non possono essere applicate contemporaneamente. Chi ha ottenuto la riduzione del 50% continua a utilizzarla nel 2026 per il periodo residuo, nel rispetto dei requisiti previsti.
Quando termina il regime contributivo agevolato?
La riduzione del 35% termina quando:
- vengono meno i requisiti per il regime forfettario;
- il contribuente presenta una richiesta di rinuncia;
- l’attività viene cessata;
- l’INPS accerta che i requisiti non esistevano;
- l’Agenzia delle Entrate comunica l’assenza dei requisiti fiscali.
Se i requisiti vengono meno durante l’attività, il regime ordinario viene generalmente ripristinato dall’anno successivo.
Se invece emerge che il contribuente non aveva mai posseduto i requisiti, l’INPS può annullare l’agevolazione fin dall’origine e richiedere i contributi non versati.
L’uscita volontaria dal regime contributivo agevolato è definitiva e, secondo la disciplina ordinaria, impedisce di richiedere nuovamente la stessa riduzione in futuro.
Domande frequenti sulla riduzione INPS del 35%
Possono richiederla gli imprenditori individuali in regime forfettario iscritti alla Gestione INPS Artigiani o Commercianti, purché presentino la domanda entro i termini previsti.
No. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata non possono utilizzare questa agevolazione.
Sì. La riduzione si applica sia ai contributi calcolati sul reddito minimale sia a quelli dovuti sulla parte di reddito che supera il minimale.
No. Dopo l’accoglimento, l’agevolazione prosegue negli anni successivi finché rimangono i requisiti e il contribuente non presenta una rinuncia.
Per un’attività già esistente, la riduzione non può essere applicata nell’anno in corso. Bisognerà presentare una nuova richiesta entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Versando meno contributi si riduce il montante previdenziale e, quando l’importo pagato non raggiunge il contributo ordinario sul minimale, possono essere accreditati meno di dodici mesi.
No. Sono agevolazioni alternative e non possono essere applicate contemporaneamente.
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