Un commercialista per fisioterapista deve coordinare ATECO 86.95.00, iscrizione all’Ordine, Gestione Separata INPS, regime forfettario, prestazioni sanitarie, Sistema Tessera Sanitaria e corretta fatturazione. Il lavoro non consiste soltanto nel calcolo delle tasse: deve distinguere prestazioni sanitarie a pazienti, collaborazioni con cliniche o studi, attività domiciliari, eventuali servizi non sanitari e costi reali dello studio.
Per un fisioterapista libero professionista gli errori più frequenti nascono quando si trattano allo stesso modo fatture a persone fisiche e fatture B2B, quando si confonde il minimale della Gestione Separata con un contributo fisso, oppure quando si dà per scontato che qualsiasi prestazione resa dal fisioterapista sia automaticamente esente IVA. La gestione va costruita sul tipo di servizio effettivamente erogato.
Cosa deve controllare il commercialista di un fisioterapista
- ATECO 86.95.00 e attività effettivamente svolte;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Fisioterapisti;
- Gestione Separata INPS e aliquota corretta;
- regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%;
- prestazioni sanitarie esenti IVA e attività eventualmente imponibili;
- fatture a persone fisiche e fatture verso società o strutture;
- trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria;
- pagamenti tracciabili quando rilevanti per la detraibilità del paziente;
- bollo e corretta descrizione delle prestazioni;
- attività in studio, a domicilio o presso strutture terze;
- RC professionale e costi dello studio;
- eventuali collaborazioni con altri professionisti;
- convenienza reale del forfettario rispetto al regime ordinario.
ATECO 86.95.00: attività di fisioterapia
ATECO 2025 utilizza il codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia. Le note ufficiali ISTAT includono espressamente le attività dei fisioterapisti.
Per il quadro specifico puoi consultare anche la guida al codice ATECO del fisioterapista. La scelta dell’ATECO deve restare coerente con l’attività realmente esercitata, soprattutto se vengono affiancati corsi, attività motorie, consulenze o altri servizi differenti dalla fisioterapia sanitaria.
Iscrizione all’Ordine dei Fisioterapisti
Il fisioterapista è una professione sanitaria regolamentata. La FNOFI ricorda che senza iscrizione all’Albo non è possibile esercitare la professione.
Il commercialista dovrebbe verificare che i dati utilizzati in fattura siano coerenti con quelli professionali e che eventuali variazioni anagrafiche o di Ordine territoriale vengano recepite nella documentazione fiscale. L’iscrizione non è un dettaglio amministrativo: è parte del presupposto per l’esercizio legittimo della professione.
Partita IVA fisioterapista e gestione continuativa: due esigenze diverse
La guida sulla Partita IVA del fisioterapista affronta apertura, ATECO, regime fiscale e primi adempimenti. La gestione del commercialista inizia però davvero dopo l’apertura.
Durante l’anno vanno controllati ricavi, previdenza, fatture, Sistema TS, eventuale attività presso strutture, spese dello studio, crescita dell’attività e permanenza nel regime forfettario. Anche il mix tra pazienti privati e collaborazioni professionali può cambiare il modo corretto di documentare i compensi.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il fisioterapista libero professionista, in assenza di una Cassa previdenziale professionale dedicata e quando non ricorre altra gestione obbligatoria, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
Per il 2026 l’INPS ha fissato l’aliquota complessiva al 26,07% per i liberi professionisti senza altra previdenza obbligatoria. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria l’aliquota è del 24%. Il riferimento è la circolare INPS n. 8/2026.
Il minimale non è un contributo fisso
La Gestione Separata prevede un minimale di reddito utile per l’accredito contributivo dell’intero anno. Nel 2026 il valore è pari a 18.808 euro, ma non va interpretato come un contributo minimo fisso da versare anche in assenza di reddito.
Il commercialista deve spiegare bene questa differenza, perché il meccanismo è diverso da quello delle gestioni Artigiani e Commercianti. Per il fisioterapista professionista la contribuzione segue il reddito prodotto secondo le regole della Gestione Separata.
Regime forfettario fisioterapista: coefficiente 78%
Per l’attività professionale del fisioterapista il coefficiente di redditività è del 78%. Nel forfettario il reddito fiscale lordo corrisponde quindi al 78% dei compensi incassati.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. Spese per studio, software, assicurazione, auto, dispositivi, formazione e collaborazioni non vengono dedotte una per una. Per questo è utile confrontare periodicamente i costi reali con il 22% implicito nel coefficiente.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi incassati e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Se il fisioterapista è correttamente iscritto alla Gestione Separata senza altra previdenza obbligatoria, il 26,07% produce contributi teorici per circa 6.100 euro.
I contributi obbligatori versati sono deducibili prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Il risultato effettivo dipende dai versamenti realmente effettuati, da eventuale altra copertura previdenziale e dalla situazione personale.
Prestazioni sanitarie e IVA
Le prestazioni sanitarie rese da professionisti sanitari abilitati possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972 quando hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona.
Non è però prudente considerare automaticamente esente qualsiasi attività svolta da un fisioterapista. Servizi che escono dal perimetro sanitario, consulenze non terapeutiche o attività diverse devono essere valutati separatamente. Il commercialista deve guardare alla natura della prestazione, non soltanto alla qualifica professionale di chi la esegue.
Sistema Tessera Sanitaria
I fisioterapisti rientrano tra i professionisti sanitari i cui dati di spesa confluiscono nella dichiarazione precompilata tramite il Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate include espressamente le professioni sanitarie della riabilitazione tra i soggetti che comunicano le spese sanitarie.
Il commercialista deve quindi controllare anagrafica, dati del paziente, importi, modalità di pagamento e trasmissioni effettuate. Errori nella comunicazione possono riflettersi direttamente sulla dichiarazione precompilata del paziente.
Pagamenti tracciabili e detrazione del paziente
Per molte spese sanitarie sostenute presso professionisti privati la detrazione fiscale del paziente richiede un pagamento tracciabile. L’Agenzia delle Entrate specifica che l’operatore sanitario trasmette al Sistema TS anche l’informazione sulla modalità di pagamento.
Il fisioterapista deve quindi organizzare correttamente POS, bonifici e altri strumenti tracciabili e far coincidere documentazione fiscale e incassi. Il commercialista dovrebbe verificare periodicamente che le modalità di pagamento comunicate siano coerenti con i movimenti effettivi.
Fatture a pazienti e fatture verso strutture
La fatturazione sanitaria a persone fisiche segue regole specifiche e non va gestita come una normale fattura professionale B2B. La guida sulla fatturazione del fisioterapista approfondisce il rapporto tra Sistema TS, SdI, bollo e prestazioni sanitarie.
Le fatture verso cliniche, società, cooperative, studi professionali o altri enti vanno invece analizzate in base al soggetto committente e alla natura del rapporto. Il commercialista deve evitare di usare lo stesso flusso operativo per documenti che hanno destinatari e finalità differenti.
Bollo sulle fatture
Quando la fattura è fuori campo IVA o esente e supera la soglia prevista dalla normativa, va verificata l’imposta di bollo. La modalità concreta dipende anche dal tipo di documento emesso e dal canale utilizzato.
Il commercialista dovrebbe impostare il software di fatturazione in modo coerente con prestazioni sanitarie, altre prestazioni e fatture verso soggetti diversi, evitando che il bollo venga applicato o omesso in automatico senza controllo.
Rivalsa del 4% Gestione Separata
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare in fattura una rivalsa previdenziale del 4%. Questa rivalsa non è un contributo versato direttamente dal cliente all’INPS: entra nel compenso del professionista e incide sui ricavi.
Il commercialista deve quindi trattarla correttamente sia nel calcolo del forfettario sia nella riconciliazione delle fatture, evitando di escluderla automaticamente dai compensi.
Attività in studio e fisioterapia domiciliare
Un fisioterapista può lavorare nel proprio studio, a domicilio, presso palestre, cliniche o strutture sanitarie. Dal punto di vista fiscale il luogo della prestazione non cambia da solo il codice ATECO, ma cambia l’organizzazione dei costi.
Chi lavora molto a domicilio sostiene spese di auto, carburante e tempi di trasferimento; chi gestisce uno studio sostiene affitto, utenze, attrezzature e software. Nel forfettario questi costi restano inglobati nella quota forfettaria del 22%, quindi vanno comunque misurati.
Collaborazioni con cliniche e studi
Le collaborazioni con centri medici o studi multidisciplinari possono essere remunerate a prestazione, a giornata, a percentuale o con compensi periodici. Il contratto deve chiarire chi incassa dal paziente, chi emette la fattura e quale soggetto sostiene i costi organizzativi.
Il commercialista deve verificare che il flusso economico corrisponda al contratto. Non è equivalente fatturare direttamente al paziente e riconoscere una quota allo studio oppure fatturare un compenso professionale alla struttura.
Assicurazione RC professionale
La responsabilità professionale è un costo tipico e rilevante della libera professione sanitaria. La FNOFI mette a disposizione dei propri iscritti soluzioni assicurative dedicate alla RC professionale.
Nel forfettario il premio assicurativo non viene dedotto analiticamente. Va però inserito nel controllo dei costi reali, insieme a Ordine, ECM, software e attrezzature.
ECM, Ordine e formazione professionale
Quote di iscrizione all’Ordine, formazione ECM e corsi professionali sono costi ricorrenti della professione. Anche in questo caso, nel forfettario non riducono direttamente il reddito calcolato con il coefficiente.
Il commercialista dovrebbe distinguere tra costi fiscali e costi gestionali: anche una spesa non deducibile analiticamente resta economicamente importante per valutare il reddito realmente disponibile.
Quando il forfettario può essere poco conveniente
Il coefficiente del 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Per un fisioterapista con attività prevalentemente personale e struttura leggera può essere coerente. Se però aumentano affitto dello studio, personale, apparecchiature, auto, assicurazione, software e collaborazioni, i costi reali possono superare quella percentuale.
In questi casi il commercialista dovrebbe confrontare il forfettario con il regime ordinario considerando IVA, deducibilità dei costi, contributi previdenziali e investimenti previsti.
Documenti da consegnare al commercialista
- fatture emesse a pazienti e strutture;
- riepiloghi delle trasmissioni al Sistema TS;
- estratti conto e movimenti POS;
- contratti con cliniche e studi;
- documentazione INPS;
- quota Ordine e assicurazione professionale;
- spese dello studio e delle attrezzature;
- software e servizi digitali;
- costi auto e trasferte domiciliari;
- eventuali fatture per attività diverse dalla fisioterapia sanitaria.
Controlli periodici utili
Ogni trimestre è utile riconciliare fatture, incassi, Sistema TS e contributi. In parallelo va controllato quanto incidono i costi reali rispetto al 22% riconosciuto implicitamente dal coefficiente del forfettario.
Almeno una volta l’anno conviene verificare se l’attività è rimasta solo fisioterapia sanitaria oppure se sono comparsi servizi, collaborazioni o strutture organizzative che richiedono un diverso trattamento fiscale o amministrativo.
Come scegliere un commercialista per fisioterapista
È utile un commercialista che conosca non soltanto il forfettario, ma anche la gestione di una professione sanitaria. Deve saper coordinare ATECO, Gestione Separata, Sistema TS, fatture sanitarie, pagamenti tracciabili, rapporti con cliniche e costi dello studio.
Prima di affidare la contabilità conviene chiedere come verranno controllati trasmissioni TS, fatturazione ai diversi committenti, previdenza, costi reali e convenienza del regime fiscale nel tempo.
Domande frequenti
ATECO 2025 utilizza il codice 86.95.00 per l’attività di fisioterapia.
Per l’attività professionale del fisioterapista il coefficiente di redditività è del 78%.
Se è un libero professionista in Gestione Separata senza altra previdenza obbligatoria, l’aliquota 2026 è del 26,07%. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria è del 24%.
Sì. L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Fisioterapisti è requisito necessario per l’esercizio della professione.
I fisioterapisti rientrano tra i professionisti sanitari i cui dati di spesa vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata.
No. Studio, attrezzature, auto, assicurazione, software e collaborazioni possono superare la quota di costi del 22% riconosciuta implicitamente dal coefficiente del 78%. In questi casi va valutato anche il regime ordinario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
