Incaricato alle vendite con Enasarco: può usare il forfettario?
La domanda di Paolo
Paolo da Bari: Ho una partita IVA attiva dal dicembre 2022 e sono un Incaricato Alle Vendite con un'iscrizione all'Enasarco, anche se non ho più effettuato versamenti. Nel 2023, ho guadagnato provvigioni lorde per € 27.000. Valuto se passare al Regime Forfettario previsto per gli Agenti di Commercio. Quali sarebbero i benefici e le implicazioni di tale scelta?
Un incaricato alle vendite può passare al regime forfettario?
Non si può rispondere guardando soltanto alla dicitura “incaricato alle vendite” o alla presenza di una vecchia iscrizione ENASARCO. Prima bisogna verificare se il rapporto è un vero contratto di agenzia oppure un incarico alla vendita diretta a domicilio senza contratto di agenzia.
Le due situazioni sono espressamente distinte dalla legge e hanno conseguenze fiscali e previdenziali differenti. Non è quindi possibile scegliere liberamente l'inquadramento da agente di commercio solo perché fiscalmente potrebbe risultare più conveniente.
Vendita diretta e contratto di agenzia: qual è la differenza?
L'articolo 3 della Legge 173/2005 prevede due possibilità per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione:
- l'attività può essere svolta sulla base di un contratto di agenzia;
- oppure può essere svolta senza contratto di agenzia, in forma abituale o occasionale.
Il testo ufficiale è consultabile nella Legge 173/2005 su Normattiva.
Se esiste un vero mandato di agenzia
Se Paolo svolge realmente l'attività sulla base di un contratto di agenzia, il rapporto segue le regole proprie degli agenti di commercio.
In questo scenario l'iscrizione ENASARCO è coerente con il rapporto agenziale e, per l'agente individuale, occorre considerare anche la posizione INPS Gestione Commercianti.
L'agente può applicare il regime forfettario se possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa e non ricorre una causa di esclusione. Il limite ordinario di ricavi del regime è attualmente di 85.000 € euro.
Per gli intermediari del commercio il coefficiente di redditività è del 62%%.
Il quadro completo è disponibile nella nostra guida sulla Partita IVA dell'agente di commercio.
Se invece è un incaricato alla vendita diretta senza contratto di agenzia
La situazione cambia se l'attività è quella dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza contratto di agenzia disciplinata dalla Legge 173/2005.
La legge considera occasionale questa attività fino a un reddito annuo derivante dalla vendita diretta non superiore a 5.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 18/E del 27 gennaio 2006, ha chiarito che questa soglia riguarda il reddito e che, dal superamento, l'attività diventa rilevante anche ai fini IVA.
Come vengono tassate le provvigioni del venditore a domicilio?
Per le prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio senza mandato di agenzia opera una disciplina fiscale specifica.
L'articolo 25-bis del DPR 600/1973 prevede una ritenuta a titolo d'imposta, applicata all'ammontare delle provvigioni ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
La norma precisa espressamente che, quando invece le prestazioni derivano da un mandato di agenzia, si applicano le regole ordinarie previste per gli agenti.
Il riferimento normativo è l'articolo 25-bis del DPR 600/1973.
Il venditore a domicilio abituale può usare il forfettario?
Se l'attività è realmente quella di incaricato alla vendita diretta a domicilio soggetta alla sua disciplina fiscale speciale, non va semplicemente trasformata in attività forfettaria.
Il regime forfettario esclude infatti le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
Per questo è fondamentale distinguere l'incaricato alla vendita diretta senza agenzia dall'agente di commercio vero e proprio: la qualificazione dipende dal rapporto concretamente svolto e dal contratto, non dalla convenienza fiscale.
Con 27.000 euro di provvigioni l'attività è ancora occasionale?
No, se i 27.000 euro indicati da Paolo derivano effettivamente dall'attività di vendita diretta senza contratto di agenzia.
Applicando la riduzione forfettaria del 22%, il reddito di riferimento sarebbe pari al 78% delle provvigioni:
21.060,00 €.
Questo valore è ampiamente superiore alla soglia di 5.000 euro prevista dalla Legge 173/2005 per qualificare come occasionale l'attività senza contratto di agenzia.
INPS Gestione Separata o Gestione Commercianti?
Anche sul piano previdenziale bisogna distinguere i due rapporti.
- incaricato alla vendita diretta senza contratto di agenzia: trova applicazione la disciplina previdenziale della Gestione Separata prevista per gli incaricati alle vendite a domicilio;
- agente di commercio con mandato di agenzia: occorre verificare la Gestione Commercianti INPS e la contribuzione ENASARCO.
L'INPS ha chiarito la disciplina previdenziale degli incaricati alle vendite a domicilio nella Circolare n. 103 del 6 luglio 2004.
Perché Paolo risulta iscritto a ENASARCO?
La presenza di una posizione ENASARCO è un elemento importante, ma non basta da sola per stabilire l'inquadramento fiscale attuale.
La stessa Legge 173/2005 consente infatti che la vendita diretta sia svolta mediante un vero contratto di agenzia. ENASARCO considera inoltre riconducibili alla disciplina agenziale anche determinati rapporti di vendita a privati consumatori quando presentano le caratteristiche proprie dell'agenzia.
Nel caso di Paolo bisogna quindi verificare il contratto originario, l'eventuale mandato ancora attivo, la posizione registrata presso ENASARCO e il motivo per cui i versamenti sono cessati.
La Fondazione tratta il tema anche nel documento ufficiale sulle attività affini a quelle degli agenti.
Se Paolo è davvero agente, come funzionano tasse e contributi?
Se dalla verifica emerge che Paolo è un vero agente di commercio, con 27.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo viene determinato applicando il coefficiente del 62%%:
16.740,00 € prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili.
Nel regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori relativi all'attività possono ridurre la base su cui viene calcolata l'imposta sostitutiva. Per l'agente occorre quindi considerare correttamente sia la contribuzione INPS sia la quota ENASARCO obbligatoria rimasta a suo carico e risultante dalla relativa documentazione.
Puoi approfondire nella guida sui contributi INPS ed ENASARCO dell'agente di commercio.
Il passaggio al forfettario dà automaticamente diritto all'aliquota del 5%?
No. Il semplice passaggio da un altro regime fiscale al forfettario non rende automaticamente applicabile l'imposta sostitutiva del 5%.
L'aliquota ridotta richiede gli specifici requisiti previsti per le nuove attività. Una Partita IVA già esistente e un'attività già svolta devono quindi essere valutate separatamente prima di applicare il 5%.
La risposta per Paolo
Paolo, nel tuo caso non partirei dal confronto tra regime ordinario e forfettario, ma dalla verifica dell'inquadramento contrattuale.
Se hai un vero mandato di agenzia, la tua posizione può essere quella dell'agente di commercio: in questo caso ENASARCO, INPS Gestione Commercianti e regime forfettario possono coesistere, se possiedi tutti i requisiti fiscali.
Se invece sei un incaricato alla vendita diretta a domicilio senza contratto di agenzia, con provvigioni lorde di 27.000 euro non siamo più nell'attività occasionale e trova applicazione la specifica disciplina fiscale e previdenziale prevista per gli incaricati alle vendite.
Prima di cambiare regime conviene quindi controllare contratto, codice attività, posizione INPS, posizione ENASARCO e modalità con cui la mandante applica le ritenute. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire correttamente quale regime possa essere applicato.
Per confrontare le alternative dell'agente puoi consultare anche quale regime fiscale scegliere per un agente di commercio.
Domande frequenti
Dipende dal rapporto. Se svolge una vera attività di agenzia, può applicare il forfettario se possiede i requisiti. Se invece svolge abitualmente vendita diretta a domicilio senza contratto di agenzia e applica la relativa disciplina fiscale speciale, non può semplicemente assoggettare quelle provvigioni al regime forfettario.
No. La Legge 173/2005 consente che la vendita diretta sia svolta con un contratto di agenzia oppure senza contratto di agenzia. La distinzione determina regole fiscali e previdenziali differenti.
È un elemento importante ma, soprattutto se non risultano più versamenti, bisogna verificare il contratto, il mandato registrato e la posizione effettiva. La qualificazione fiscale non deve essere dedotta dalla sola presenza di una vecchia iscrizione.
Per il vero agente di commercio in regime forfettario, la quota obbligatoria ENASARCO rimasta a suo carico rientra tra i contributi previdenziali da considerare secondo la disciplina fiscale applicabile e la documentazione rilasciata dalla mandante.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.