Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Coefficiente di redditività dropshipping: quando è 40% e come si calcola

Nel dropshipping in regime forfettario il coefficiente di redditività è normalmente 40% quando l’attività è effettivamente commercio di beni. Questo significa che il 40% dei ricavi o corrispettivi incassati viene assunto come reddito forfettario prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. Ma il 40% non va applicato in automatico a qualunque attività chiamata “dropshipping”: prima bisogna verificare se sei davvero il venditore dei prodotti oppure svolgi soltanto intermediazione o servizi.

Coefficiente dropshipping: risposta rapida

  • Vendita di beni in dropshipping: se sei tu il venditore verso il cliente finale e l’attività è classificata come commercio, il coefficiente del forfettario è normalmente 40%.
  • Non è un’aliquota fiscale: il 40% è la quota degli incassi considerata reddito, non la percentuale di tasse da pagare.
  • Costi del fornitore: nel forfettario non si deducono analiticamente; il sistema presume forfettariamente una quota di costi del 60%.
  • Contributi INPS: per il commercio entra normalmente in gioco la Gestione Commercianti; i contributi obbligatori versati possono ridurre la base dell’imposta sostitutiva.
  • Intermediazione: se non vendi beni in nome proprio ma percepisci una provvigione per mettere in contatto venditore e cliente, codice ATECO e coefficiente possono essere diversi.

Perché nel dropshipping il coefficiente è spesso 40%

Il regime forfettario determina il reddito applicando ai ricavi o compensi il coefficiente previsto per il gruppo di attività. Per le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio la percentuale prevista dall’Allegato 4 alla legge 190/2014 è il 40%.

Nel dropshipping commerciale il fatto che la merce venga spedita direttamente dal fornitore al cliente non cambia da solo la natura dell’attività: se il cliente acquista da te, sei tu a fissare il prezzo e a realizzare il ricavo di vendita, il modello resta normalmente quello del commercio. È quindi il ricavo incassato dal cliente, e non soltanto il margine che rimane dopo aver pagato il fornitore, a essere rilevante per il calcolo forfettario.

ATECO 2025: non esiste più un unico codice “e-commerce”

Con ATECO 2025 non è corretto cercare un solo codice universale per tutte le vendite online. La classificazione identifica l’attività in base soprattutto ai beni effettivamente commercializzati e alle caratteristiche dell’attività. Per questo un dropshipper deve partire dai prodotti venduti e dalla struttura del rapporto con il cliente, non dal solo fatto di utilizzare Shopify, WooCommerce o un altro canale online.

La guida sul codice ATECO e-commerce 2026 approfondisce il passaggio ad ATECO 2025. Per il dropshipping, invece, questa pagina resta focalizzata sul punto fiscale specifico: come individuare e usare il coefficiente di redditività.

Il 40% si applica sul fatturato o sul margine?

Se operi come venditore, il coefficiente si applica ai ricavi rilevanti del regime, non al margine commerciale dopo aver pagato il fornitore. È uno degli aspetti più importanti da capire nel dropshipping.

Esempio: vendi un prodotto a 420 euro e il fornitore te ne addebita 300. Economicamente il margine lordo prima degli altri costi è 120 euro. Fiscalmente, nel forfettario commerciale, il reddito presunto parte invece da:

420 × 40% = 168 euro.

Il costo di 300 euro pagato al fornitore non viene sottratto analiticamente dai 420 euro. È proprio per questo che il forfettario può essere molto conveniente quando i costi reali sono inferiori alla quota implicita del 60%, ma può diventare meno favorevole quando acquisto merce, pubblicità, resi, commissioni e logistica assorbono una parte elevata del prezzo di vendita.

Come si calcolano imposta e contributi

Il coefficiente è soltanto il primo passaggio. In forma semplificata il calcolo segue questa sequenza:

  1. ricavi incassati × 40% = reddito forfettario;
  2. reddito forfettario − contributi previdenziali obbligatori deducibili = base dell’imposta sostitutiva;
  3. sulla base residua si applica il 15% oppure, quando spettano tutti i requisiti per una nuova attività, il 5%.

Il vecchio calcolo “420 × 40% × 15% = 25,20 euro” è quindi utile solo per capire il meccanismo dell’imposta in modo elementare, ma non rappresenta il costo fiscale e previdenziale complessivo dell’attività.

Esempio con 30.000 euro di ricavi

Con 30.000 euro di ricavi incassati da un’attività commerciale di dropshipping:

  • 30.000 × 40% = 12.000 euro di reddito forfettario;
  • da questi 12.000 euro si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili secondo le regole applicabili;
  • sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% se ne ricorrono i requisiti.

Per un commerciante il calcolo reale dei contributi non può essere sostituito da una semplice percentuale sul singolo ordine: la Gestione Commercianti prevede regole proprie su contribuzione minima, eccedenza e agevolazioni. Per il quadro completo consulta dropshipping nel forfettario: tasse, ATECO e INPS.

Quando il coefficiente può non essere 40%

Il termine “dropshipping” descrive un modello logistico, non sempre la stessa attività fiscale. Se non acquisti e rivendi beni in nome proprio ma svolgi una vera attività di intermediazione, percependo una provvigione per mettere in relazione venditore e cliente, il ricavo, il codice ATECO e il coefficiente possono cambiare.

Per gli intermediari del commercio l’Allegato 4 prevede un coefficiente diverso da quello del commercio diretto. La distinzione va fatta sul contratto e sui flussi economici reali: chi fattura al cliente, chi incassa il prezzo, chi assume il rischio della vendita, chi gestisce resi e contestazioni e quale remunerazione resta al soggetto italiano. Non è quindi corretto scegliere il 40% solo perché il sito utilizza il dropshipping.

Il costo del fornitore si può dedurre?

Nel regime forfettario no, non in modo analitico. Il costo del prodotto, le commissioni del gateway di pagamento, la pubblicità, il software del negozio, le app, i resi e gli altri costi ordinari dell’attività non vengono sottratti uno per uno dal reddito fiscale.

La quota non imponibile implicita nel coefficiente del 40% è il 60% dei ricavi. Questo non significa che il Fisco rimborsi il 60% dei costi né che tu debba effettivamente sostenerli: è una presunzione forfettaria. Se i costi reali superano stabilmente quella quota, conviene confrontare il forfettario con il regime ordinario prima di guardare soltanto all’aliquota del 5% o 15%.

Più attività: il coefficiente non è sempre unico

Un dropshipper può affiancare alla vendita anche consulenza, creazione di contenuti, servizi digitali o altre attività. In presenza di più attività con coefficienti diversi, non si deve applicare automaticamente il 40% a tutto il fatturato. I ricavi vanno ricondotti alle attività effettive e trattati con il coefficiente previsto per ciascun gruppo, fermo restando il limite complessivo del regime forfettario.

Per il metodo di calcolo puoi approfondire la guida sul forfettario con più codici ATECO.

Quando il 40% può ingannare sulla convenienza

Nel dropshipping il dato più pericoloso da guardare isolatamente è il fatturato. Un negozio può incassare 80.000 euro e avere margini economici molto ridotti se il costo dei prodotti, la pubblicità a pagamento, le commissioni, i cambi valuta, i rimborsi e i chargeback sono elevati. Il forfettario, però, continuerà a presumere il reddito usando il coefficiente fiscale.

Prima di scegliere il regime conviene quindi confrontare almeno tre numeri: fatturato, margine reale e reddito fiscale presunto. Il coefficiente del 40% è favorevole solo se il risultato complessivo, inclusi INPS e costi non deducibili, lascia un netto sostenibile.

Checklist per il dropshipping forfettario

  • Verifica se sei venditore dei beni o semplice intermediario.
  • Individua il codice ATECO 2025 coerente con i prodotti e con l’attività reale.
  • Controlla il coefficiente collegato alla corrispondente attività.
  • Calcola il reddito sul ricavo rilevante, non sul margine dopo il fornitore.
  • Stima separatamente contributi INPS e imposta sostitutiva.
  • Confronta la quota forfettaria di costi con i costi reali del tuo modello.
  • Se svolgi più attività, separa i ricavi per coefficiente.

Domande frequenti

Qual è il coefficiente di redditività del dropshipping?

È normalmente il 40% quando il dropshipping consiste in una vera attività di commercio di beni. Se invece l’attività è intermediazione o servizio, il coefficiente può essere diverso.

Il 40% si applica al fatturato o al margine?

Per il commerciante forfettario il coefficiente si applica ai ricavi rilevanti del regime, non al margine rimasto dopo aver pagato il fornitore.

Posso dedurre il costo dei prodotti acquistati dal fornitore?

No, nel forfettario il costo dei prodotti e gli altri costi ordinari non vengono dedotti analiticamente. La quota di costi è riconosciuta attraverso il coefficiente di redditività.

Il 40% è la percentuale di tasse da pagare?

No. Il 40% determina il reddito forfettario. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori si applica l’imposta sostitutiva del 15% o, se spettante, del 5%.

Con ATECO 2025 esiste un unico codice per il dropshipping?

No. Con ATECO 2025 la classificazione dipende dall’attività e dai beni effettivamente commercializzati. Il modello dropshipping, da solo, non identifica un unico codice.

Se vendo prodotti e faccio anche consulenza uso sempre il 40%?

No. Se svolgi attività con coefficienti diversi, i ricavi devono essere ricondotti alle attività effettive e trattati con il coefficiente previsto per ciascun gruppo.

Fonti ufficiali

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.