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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Artista e insegnante con la stessa Partita IVA: ATECO, tasse e INPS

Artista e insegnante possono lavorare con la stessa Partita IVA, usando più codici ATECO quando entrambe le attività sono svolte in modo abituale: per la creazione di arti visive il riferimento ATECO 2025 è 90.12.00, mentre per l’insegnamento artistico privato può essere 85.52.09. Nel regime forfettario i compensi delle due attività vanno tenuti distinti perché applicano coefficienti di redditività diversi.

Se sei anche lavoratrice dipendente part-time, la Partita IVA non è automaticamente incompatibile con il forfettario. Devi però verificare il limite dei redditi da lavoro dipendente previsto per l’anno, il corretto inquadramento previdenziale e, se punti all’aliquota del 5%, se l’attività è davvero nuova e non una prosecuzione di quella già svolta con collaborazioni o altre forme.

Artista e insegnante possono usare una sola Partita IVA?

Sì. Una persona fisica può svolgere più attività con la stessa Partita IVA e indicare un codice ATECO principale più eventuali codici secondari. Il codice principale dovrebbe rappresentare l’attività prevalente, mentre gli altri descrivono attività autonome e abituali realmente esercitate.

Nel tuo caso non serve aprire due Partite IVA: se crei opere d’arte e insegni stabilmente in accademie private, puoi gestire le due attività nella stessa posizione fiscale, mantenendo però separati i relativi compensi per applicare correttamente il coefficiente del forfettario.

ATECO 90.12.00 per la creazione di arti visive

ATECO 2025 conferma il codice 90.12.00 – Attività di creazione di arti visive. Le note ISTAT comprendono le attività di artisti indipendenti come scultori, pittori, vignettisti, caricaturisti, incisori e altre forme di creazione e produzione di opere di arti visive.

Il riferimento ufficiale è nella classificazione ATECO 2025 di ISTAT. Questo codice descrive la creazione artistica: non va usato per qualsiasi commercio di quadri o sculture realizzati da altri.

Per l’inquadramento generale dell’attività puoi collegarti anche alla guida Partita IVA artista e pittore.

ATECO 85.52.09 per insegnamento artistico e corsi d’arte

Per l’insegnamento in ambito artistico, ATECO 2025 prevede 85.52.09 – Altra formazione culturale. ISTAT include espressamente corsi di arte, belle arti, fotografia, arti dello spettacolo e le attività degli insegnanti in ambito artistico, compresi corsi professionali.

È quindi un riferimento coerente se insegni pittura, disegno, tecniche artistiche o altre discipline culturali in accademie private e corsi non riconducibili all’istruzione formale che porta a qualifiche scolastiche o universitarie.

Per altri tipi di lezioni private esistono codici differenti: la guida codice ATECO insegnante privato spiega le principali alternative.

Quando servono davvero due codici ATECO

Se l’insegnamento è occasionale e marginale, va prima verificato se rappresenti davvero una seconda attività abituale da includere nella Partita IVA. Se invece ogni anno svolgi corsi, emetti fatture per docenze e l’attività ha una propria continuità, indicare anche 85.52.09 rende la posizione più coerente.

Lo stesso vale in senso opposto: se insegni principalmente e realizzi opere artistiche in modo stabile per clienti o acquirenti, 90.12.00 può essere un’attività secondaria. Non è il numero di codici a creare un problema: conta che ciascun codice corrisponda a ciò che fai realmente.

Come scegliere il codice ATECO principale

Il codice principale non va scelto in base alla percentuale fiscale più conveniente. In pratica si guarda all’attività prevalente, normalmente individuata in base ai ricavi o compensi prodotti. Se incassi 25.000 euro dall’attività artistica e 8.000 euro dalle docenze, l’arte sarà normalmente l’attività prevalente; se accade il contrario, lo sarà l’insegnamento.

In dichiarazione, tuttavia, i ricavi delle attività con coefficienti diversi devono continuare a essere distinti: il fatto che una sia principale non permette di applicare il suo coefficiente a tutto il fatturato.

Coefficienti del forfettario: 67% per arte e 78% per insegnamento

Per il 2026 l’attività della divisione 90 rientra nel gruppo delle altre attività economiche con coefficiente di redditività del 67%, mentre la divisione 85 dedicata all’istruzione applica il 78%. Sul sito trovi anche l’aggiornamento dedicato ad ATECO 2025 e coefficienti di redditività.

Questo significa che con 10.000 euro di compensi artistici il reddito forfettario lordo è 6.700 euro; con 10.000 euro di compensi per insegnamento è 7.800 euro. Le due basi vengono poi sommate per arrivare al reddito forfettario complessivo prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.

Lavoro dipendente part-time e regime forfettario: sono compatibili?

Sì, un lavoro dipendente part-time a tempo indeterminato può coesistere con una Partita IVA in regime forfettario. La verifica fiscale principale riguarda il reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito nell’anno precedente, oltre alle altre cause ostative del regime.

Per il 2026 la legge di bilancio ha confermato a 35.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre la quale, in via generale, è precluso il forfettario. La proroga è documentata nel dossier della Camera sulla legge di bilancio 2026. Resta la regola particolare per il rapporto di lavoro cessato.

Per gli altri controlli collegati al doppio lavoro puoi consultare secondo lavoro e Partita IVA.

INPS: i codici ATECO non decidono da soli la gestione previdenziale

Questo è il punto che richiede più attenzione. Non basta vedere 90.12.00 o 85.52.09 e concludere automaticamente che tutta l’attività debba essere iscritta alla Gestione Separata. Conta come l’attività è svolta in concreto.

Un artista che opera personalmente come libero professionista, senza una struttura imprenditoriale o artigiana, può ricadere nella Gestione Separata. Se invece l’attività assume caratteristiche d’impresa, produzione artigianale organizzata o commercio, l’inquadramento può cambiare. L’insegnamento autonomo privo di una cassa professionale dedicata, quando è svolto come lavoro autonomo professionale, conduce normalmente alla Gestione Separata.

Se entrambe le attività sono professionali, il dipendente può avere aliquota INPS del 24%

Se, dopo la verifica dell’attività concreta, sia arte sia insegnamento sono trattati come lavoro autonomo professionale soggetto alla Gestione Separata, il fatto di essere già assicurata come lavoratrice dipendente rileva sull’aliquota.

Per il 2026 l’INPS conferma il 24% per i professionisti iscritti alla Gestione Separata che sono già assicurati presso un’altra forma pensionistica obbligatoria. La regola è riportata nella circolare INPS sulle aliquote Gestione Separata 2026.

Per una spiegazione generale puoi leggere anche Gestione Separata INPS nel forfettario.

Esempio corretto: 10.000 euro di arte e 10.000 euro di insegnamento

Riprendiamo l’esempio del vecchio articolo, ma correggendo l’ordine di calcolo. Supponiamo 10.000 euro incassati con 90.12.00 e 10.000 euro con 85.52.09.

  • arte: 10.000 × 67% = 6.700 euro;
  • insegnamento: 10.000 × 78% = 7.800 euro;
  • reddito forfettario complessivo prima dei contributi = 14.500 euro.

Se entrambe le attività sono effettivamente in Gestione Separata e, per il lavoro dipendente, si applica l’aliquota del 24%, il contributo teorico sull’intero reddito è:

14.500 × 24% = 3.480 euro.

I contributi vanno dedotti prima di calcolare l’imposta sostitutiva

Il vecchio calcolo applicava il 15% direttamente a 14.500 euro e poi aggiungeva i contributi: così sovrastimava l’imposta. La legge 190/2014 stabilisce invece che i contributi previdenziali obbligatori versati sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

In una simulazione semplificata, assumendo 3.480 euro di contributi deducibili nello stesso calcolo:

  • 14.500 − 3.480 = 11.020 euro di base dopo i contributi;
  • imposta al 15% = 1.653 euro;
  • imposta al 5%, se realmente spettante = 551 euro.

Il totale teorico contributi + imposta sarebbe quindi circa 5.133 euro con aliquota al 15%, oppure 4.031 euro con aliquota al 5%. Nella dichiarazione reale conta però l’ammontare dei contributi obbligatori effettivamente pagati nel periodo d’imposta, quindi il risultato può differire per effetto delle scadenze e degli acconti.

Il 5% non è automatico se prima lavoravi con collaborazioni o ritenute

Aprire per la prima volta una Partita IVA non basta da solo per ottenere il 5%. Devi verificare le condizioni previste per la nuova attività e, in particolare, se quello che inizi a fatturare rappresenti una mera prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza.

Se insegnavi già stabilmente nelle stesse accademie con contratti di collaborazione o svolgevi già professionalmente l’attività artistica, il passaggio alla Partita IVA va analizzato con attenzione. La guida imposta sostitutiva al 5% o 15% approfondisce questi requisiti.

Vendere opere proprie è diverso dal commerciare opere di altri

ATECO 90.12.00 riguarda la creazione e produzione delle proprie opere visive. Se, oltre a vendere le tue creazioni, inizi ad acquistare abitualmente quadri, stampe o sculture di terzi per rivenderli, entri in un’attività commerciale distinta.

ISTAT separa infatti la creazione artistica dal commercio al dettaglio di dipinti e sculture, tipico delle gallerie commerciali. In quel caso vanno rivisti ATECO, Registro Imprese e previdenza, senza usare automaticamente 90.12.00 per tutta l’attività.

Errori da evitare

  • usare un solo coefficiente su tutti i compensi anche se le attività appartengono a gruppi diversi;
  • scegliere il codice principale in base al coefficiente più conveniente invece che all’attività prevalente;
  • considerare Gestione Separata automatica solo perché il codice ATECO è professionale;
  • calcolare il 15% prima di dedurre i contributi previdenziali obbligatori pagati;
  • dare per scontato il 5% perché è la prima Partita IVA;
  • confondere vendita delle proprie opere con commercio abituale di opere di terzi;
  • ignorare la soglia dei redditi da lavoro dipendente per l’accesso al forfettario.

Domande frequenti

Posso avere 90.12.00 e 85.52.09 sulla stessa Partita IVA?

Sì. Se svolgi abitualmente sia creazione di arti visive sia insegnamento artistico puoi indicare entrambi, scegliendo come principale quello dell’attività prevalente.

Quale coefficiente uso se ho due codici ATECO?

Devi distinguere i compensi: per il 2026 90.12.00 applica il 67%, mentre 85.52.09 applica il 78%. I redditi così determinati vengono poi sommati.

Se sono dipendente part-time pago INPS anche sulla Partita IVA?

Se l’attività autonoma comporta l’iscrizione alla Gestione Separata, i contributi sono comunque dovuti. Quando sei già coperta da altra previdenza obbligatoria, nel 2026 l’aliquota per il professionista in Gestione Separata è del 24%.

Le ritenute d’acconto precedenti mi impediscono il 5%?

Non automaticamente. Occorre verificare se l’attività precedente era sostanzialmente la stessa e se la nuova Partita IVA ne costituisce una mera prosecuzione, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge.

In sintesi

Artista e insegnante possono lavorare con la stessa Partita IVA: ATECO 90.12.00 è il riferimento per la creazione di arti visive e 85.52.09 per l’insegnamento artistico. Nel forfettario i compensi vanno separati perché i coefficienti sono 67% e 78%. Se sei anche dipendente, devi controllare la soglia del lavoro subordinato e l’inquadramento INPS; se entrambe le attività sono professionali e soggette alla Gestione Separata, nel 2026 l’aliquota per chi ha già altra copertura pensionistica è del 24%. Nel calcolo fiscale i contributi obbligatori pagati vanno dedotti prima dell’imposta sostitutiva.

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