ATECO 2025 non ha ancora introdotto nuovi coefficienti di redditività per il regime forfettario. Nel 2026 si continuano a usare le percentuali già previste dalla normativa, ricostruendo il collegamento con l’attività corrispondente secondo ATECO 2007; dal 1° gennaio 2027 questa stessa regola sarà contenuta nell’articolo 235 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
La novità è importante perché chiarisce cosa deve fare oggi chi ha un codice ATECO 2025 ma deve determinare il reddito imponibile nel forfettario: il nuovo codice identifica l’attività, mentre il coefficiente fiscale resta quello previsto dalla tabella vigente finché non saranno approvati coefficienti elaborati specificamente sulla base di ATECO 2025.
In breve: cosa cambia e cosa resta uguale
- ATECO 2025 è la classificazione corrente per identificare le attività economiche.
- Non esiste ancora una nuova tabella fiscale dei coefficienti costruita su ATECO 2025.
- Nel 2026 continua a valere la disciplina transitoria del D.Lgs. 81/2025.
- Dal 1° gennaio 2027 la regola viene recepita nel nuovo TUIR, all’articolo 235 e nell’Allegato D.
- Il passaggio pratico resta: attività reale → codice ATECO 2025 → raccordo → gruppo storico → coefficiente applicabile.
Perché ATECO 2025 non ha cambiato automaticamente i coefficienti
ATECO è una classificazione delle attività economiche. Il coefficiente di redditività, invece, è una percentuale fiscale usata dal regime forfettario per determinare quale quota dei ricavi o compensi viene considerata reddito. Le due cose sono collegate, ma non coincidono.
Quando è entrata in vigore ATECO 2025, dal 1° gennaio 2025 e con adozione operativa dal 1° aprile 2025, molti codici sono stati rinumerati, articolati o riclassificati. Questo cambiamento non poteva però trasformare da solo i coefficienti previsti dalla disciplina fiscale. Per questo è stato necessario introdurre una regola di raccordo.
L’ISTAT pubblica la struttura ufficiale di ATECO 2025, le note esplicative e le tavole di corrispondenza da utilizzare per interpretare correttamente i nuovi codici.
La regola valida nel 2026: il D.Lgs. 81/2025
Il passaggio decisivo è contenuto nell’articolo 1 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. La norma stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base di ATECO 2025, i contribuenti forfettari continuano a determinare il reddito applicando i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014, individuati sulla base del codice corrispondente all’attività secondo ATECO 2007.
Questo evita un errore frequente: prendere il nuovo codice ATECO 2025 e cercare di leggerlo direttamente dentro una tabella costruita sulla vecchia classificazione. Quando la numerazione è cambiata, la corrispondenza va verificata.
Cosa succede dal 1° gennaio 2027 con il nuovo TUIR
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il decreto è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, ma le disposizioni del nuovo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027.
Il regime forfettario viene collocato negli articoli 232-243. In particolare, l’articolo 235 del nuovo TUIR disciplina la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e porta nel nuovo sistema anche la regola transitoria sui coefficienti.
Il punto pratico è semplice: il 1° gennaio 2027 non scatteranno automaticamente nuovi coefficienti ATECO 2025. Se a quella data non sarà stata approvata una nuova tabella, continueranno a essere applicati i coefficienti dell’Allegato D del nuovo TUIR individuati tramite la corrispondenza con ATECO 2007.
La tabella cambia nome e collocazione, non il criterio transitorio
Fino alla fine del 2026 il riferimento operativo resta l’Allegato 4 alla Legge 190/2014. Nel nuovo Testo unico la disciplina viene riordinata e la tabella dei coefficienti trova posto nell’Allegato D.
Questo riordino non significa che sia stata approvata una nuova tabella costruita sui codici ATECO 2025. È proprio la presenza della clausola transitoria nel nuovo articolo 235 a confermare il contrario: il legislatore contempla espressamente il caso in cui i nuovi coefficienti non siano ancora stati approvati.
Come trovare oggi il coefficiente corretto con ATECO 2025
Per un contribuente forfettario il metodo corretto non consiste nello scegliere la percentuale più conveniente. Il percorso deve partire dall’attività realmente esercitata.
- 1. Identifica l’attività effettiva: descrivi cosa vendi o quale servizio svolgi, non soltanto il nome commerciale della professione.
- 2. Individua il codice ATECO 2025: usa struttura e note ufficiali per trovare il codice più coerente.
- 3. Verifica il raccordo: se il nuovo codice non coincide con la classificazione usata dalla tabella fiscale, ricostruisci la corrispondenza.
- 4. Individua il gruppo fiscale: determina il coefficiente previsto per l’attività corrispondente.
- 5. Applica il coefficiente ai ricavi o compensi rilevanti: solo dopo si passa a contributi deducibili e imposta sostitutiva.
Per la tabella completa e gli esempi di calcolo puoi consultare la nostra guida al coefficiente di redditività nel regime forfettario. Per individuare l’attività corretta trovi anche la guida al codice ATECO nel regime forfettario e il catalogo ATECO 2025.
Esempio: nuovo codice ATECO, vecchio coefficiente fiscale
Immaginiamo un’attività che nel 2026 utilizza un codice ATECO 2025 diverso dalla numerazione con cui era classificata in ATECO 2007. Il fatto che le prime cifre del nuovo codice siano cambiate non autorizza ad attribuire una percentuale guardando soltanto la nuova numerazione.
Occorre prima individuare quale attività storica corrisponde a quella esercitata e poi applicare il coefficiente previsto dal gruppo fiscale pertinente. Se il coefficiente risultasse, ad esempio, del 78%, con 40.000 euro di compensi il reddito forfettario iniziale sarebbe 31.200 euro. Se risultasse del 67%, lo stesso ammontare produrrebbe invece 26.800 euro.
L’esempio mostra perché il raccordo non è un dettaglio formale: un’associazione errata può modificare direttamente il reddito imponibile.
L’aggiornamento ISTAT 2026 non è una nuova tabella fiscale
Il 15 luglio 2026 l’ISTAT ha aggiornato le relazioni di corrispondenza tra ATECO 2025 e la precedente classificazione. L’Istituto ha però precisato che l’aggiornamento non ha modificato struttura, livelli o descrizioni di ATECO 2025 e ATECO 2022: sono state riviste le corrispondenze tra i codici per renderle più accurate.
Quindi quelle pubblicate dall’ISTAT sono tavole di raccordo della classificazione economica, non nuovi coefficienti di redditività del forfettario. È una distinzione essenziale perché i due documenti hanno funzioni diverse.
Quando potranno cambiare davvero i coefficienti
I coefficienti cambieranno quando verrà approvato un nuovo atto che li determinerà sulla base di ATECO 2025. Fino a quel momento la normativa contiene una soluzione espressa per evitare vuoti applicativi.
Quando arriverà una nuova tabella sarà necessario verificare almeno tre aspetti: la data da cui si applicherà, l’eventuale disciplina transitoria per periodi già iniziati e la percentuale associata a ciascun nuovo gruppo di attività. Non è quindi corretto anticipare oggi coefficienti non ancora ufficiali.
Cosa deve controllare un forfettario nel passaggio al 2027
- che il codice ATECO 2025 descriva ancora correttamente l’attività svolta;
- che il raccordo utilizzato per il coefficiente sia coerente con la documentazione ufficiale aggiornata;
- che non sia stata nel frattempo approvata una nuova tabella dei coefficienti;
- che eventuali attività secondarie con percentuali diverse siano gestite separatamente;
- che software e calcolatori fiscali non associno il coefficiente soltanto per somiglianza numerica del codice.
Domande frequenti su ATECO 2025 e coefficienti
Esistono già i nuovi coefficienti di redditività ATECO 2025?
No. Al 14 settembre 2026 non risulta approvata una nuova tabella dei coefficienti elaborata sulla base di ATECO 2025. Continua quindi a operare la disciplina transitoria prevista dalla legge.
Dal 1° gennaio 2027 cambieranno automaticamente le percentuali?
No. Il nuovo TUIR si applicherà dal 1° gennaio 2027, ma l’articolo 235 mantiene espressamente il raccordo con i coefficienti esistenti finché non saranno approvati quelli nuovi.
ATECO 2025 serve comunque per la Partita IVA?
Sì. ATECO 2025 è la classificazione corrente per identificare l’attività. Il fatto che la tabella fiscale utilizzi ancora un raccordo storico non significa che si debba aprire o gestire oggi la Partita IVA con un vecchio codice ATECO.
Le tavole ISTAT 2026 hanno cambiato i coefficienti?
No. L’aggiornamento ISTAT del luglio 2026 riguarda le corrispondenze tra classificazioni economiche. Non è un provvedimento fiscale che modifica i coefficienti del regime forfettario.
Posso scegliere il codice con il coefficiente più basso?
No. Il codice ATECO deve rappresentare l’attività realmente esercitata. La percentuale fiscale è una conseguenza dell’inquadramento corretto, non un criterio per scegliere il codice.
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