Per calcolare tasse e contributi di un dietista forfettario nel 2026 bisogna partire dai compensi incassati, applicare il coefficiente di redditività del 78%, calcolare la Gestione Separata INPS e poi applicare l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.
Il dietista è una professione sanitaria distinta dal biologo nutrizionista e dal medico dietologo. Per l’attività autonoma tipica il codice ATECO 2025 è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.. La previdenza del libero professionista, in assenza di altra copertura obbligatoria, è normalmente la Gestione Separata INPS.
Formula per calcolare le tasse del dietista
- somma i compensi effettivamente incassati nell’anno;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola i contributi Gestione Separata INPS;
- deduci i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati;
- applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante;
- confronta il 22% di costi presunti con i costi reali di studio, strumenti, software, assicurazione e formazione.
ATECO 86.99.09 e coefficiente 78%
ATECO 2025 include espressamente le attività dei dietisti nel codice 86.99.09. Il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%: il sistema presume quindi costi pari al 22% dei compensi.
RF approfondisce l’inquadramento nella guida sulla Partita IVA del dietista e nella guida sul commercialista per dietista.
Gestione Separata INPS 2026
Il dietista libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale autonoma come ENPAB o ENPAM. In assenza di altra previdenza obbligatoria, la posizione tipica è quindi la Gestione Separata INPS.
Nel 2026 l’aliquota per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è del 26,07%. Il riferimento aggiornato è la pagina INPS sulle aliquote della Gestione Separata 2026.
Esempio con 30.000 euro di compensi
- compensi: 30.000 euro;
- reddito forfettario al 78%: 23.400 euro;
- Gestione Separata 26,07%: circa 6.100,38 euro;
- base imposta sostitutiva: circa 17.299,62 euro;
- imposta al 15%: circa 2.594,94 euro;
- imposta al 5%: circa 864,98 euro.
Il totale tra contributi e imposta è quindi circa 8.695,32 euro con aliquota al 15% oppure circa 6.965,36 euro con aliquota al 5%, prima dei costi reali dell’attività.
Esempio con 50.000 euro di compensi
- reddito forfettario al 78%: 39.000 euro;
- Gestione Separata 26,07%: circa 10.167,30 euro;
- base imposta sostitutiva: circa 28.832,70 euro;
- imposta al 15%: circa 4.324,90 euro;
- imposta al 5%: circa 1.441,64 euro.
Il totale fiscale e previdenziale è circa 14.492,20 euro con aliquota al 15% oppure circa 11.608,94 euro con aliquota al 5%.
Esempio con 85.000 euro di compensi
- reddito forfettario al 78%: 66.300 euro;
- Gestione Separata 26,07%: circa 17.284,41 euro;
- base imposta sostitutiva: circa 49.015,59 euro;
- imposta al 15%: circa 7.352,34 euro;
- imposta al 5%: circa 2.450,78 euro.
Il totale tra contributi e imposta è quindi circa 24.636,75 euro con aliquota al 15% oppure circa 19.735,19 euro con aliquota al 5%.
Tabella tasse dietista forfettario 2026
| Compensi | Reddito 78% | INPS 26,07% | Imposta 15% | Imposta 5% |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 23.400 € | 6.100,38 € | 2.594,94 € | 864,98 € |
| 50.000 € | 39.000 € | 10.167,30 € | 4.324,90 € | 1.441,64 € |
| 85.000 € | 66.300 € | 17.284,41 € | 7.352,34 € | 2.450,78 € |
Caso alternativo: Gestione Separata al 24%
Nei casi previsti per pensionati o professionisti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria può applicarsi l’aliquota del 24%.
Con 50.000 euro di compensi e reddito forfettario di 39.000 euro, il 24% genera circa 9.360 euro di contributi. La base fiscale diventa circa 29.640 euro, con imposta di circa 4.446 euro al 15% oppure 1.482 euro al 5%.
Rivalsa INPS del 4%
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa INPS del 4% nei casi previsti. La rivalsa non sostituisce i contributi dovuti e non significa che il cliente versi l’INPS al posto del dietista.
Resta una componente del compenso e va coordinata con il regime fiscale e con la configurazione della fattura. Per il quadro generale consulta anche la guida RF sulla Gestione Separata INPS.
Dietista, biologo nutrizionista e dietologo: previdenze diverse
Le tre figure non vanno confuse. Il dietista appartiene alle professioni sanitarie dell’area TSRM-PSTRP; il biologo nutrizionista può essere soggetto a ENPAB; il medico dietologo rientra invece nell’area ENPAM.
Usare la previdenza di una figura diversa porta a simulazioni errate anche se l’attività percepita dal paziente può sembrare simile.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
Il 15% è l’aliquota ordinaria del regime forfettario. Il 5% spetta soltanto quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Per approfondire consulta la guida sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Sistema Tessera Sanitaria
Il dietista rientra tra i professionisti sanitari che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche, secondo le regole vigenti.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga i soggetti che alimentano la dichiarazione precompilata nella propria FAQ sulle spese sanitarie.
Fatture sanitarie ai pazienti
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche soggette alla trasmissione al Sistema TS seguono regole diverse dalla normale fatturazione elettronica via SdI.
Per rapporti con società, strutture o altri soggetti bisogna invece verificare la natura concreta della prestazione e del cliente, senza applicare automaticamente la stessa procedura usata per il paziente privato.
IVA sanitaria e attività non sanitarie
Le prestazioni sanitarie alla persona che rientrano nei presupposti dell’articolo 10 del DPR 633/1972 possono beneficiare dell’esenzione prevista dalla norma.
Corsi, attività formative, vendita di prodotti, consulenze aziendali o servizi diversi dalla prestazione sanitaria devono essere qualificati separatamente.
Studio proprio o collaborazione con poliambulatori
Il dietista può lavorare in uno studio proprio oppure collaborare con poliambulatori, palestre, centri medici e altre strutture compatibili con l’attività professionale.
Nel contratto è utile chiarire chi incassa dal paziente, chi emette il documento fiscale, quali servizi sono compresi e se la struttura trattiene una percentuale. Le trattenute restano costi economici reali che nel forfettario non vengono dedotti analiticamente.
Percentuali trattenute da studi e poliambulatori
Quando il dietista collabora con una struttura, il compenso può essere ridotto da una percentuale trattenuta per locali, segreteria, prenotazioni e servizi. Una trattenuta del 20% o 30% è un costo economico reale che nel forfettario non viene dedotto analiticamente.
Se alla percentuale della struttura si aggiungono assicurazione, ECM, software e strumenti, il 22% di costi presunti può essere superato rapidamente. Il contratto dovrebbe quindi chiarire percentuale trattenuta, servizi inclusi, eventuali minimi e modalità di incasso.
Consulenze online
Le prestazioni a distanza possono ridurre i costi di studio ma richiedono organizzazione digitale, privacy, strumenti per videocollegamento, gestione documentale e corretta qualificazione professionale della prestazione.
Il fatto che la consulenza avvenga online non modifica automaticamente ATECO, coefficiente o previdenza.
Strumenti di valutazione e software
Bilance professionali, bioimpedenziometri, software nutrizionali, gestionali, prenotazioni online e conservazione documentale possono incidere sul costo dell’attività.
Nel forfettario queste spese non vengono dedotte una per una. Vanno quindi confrontate con il 22% di costi presunti.
ECM, assicurazione e quota dell’Ordine
Formazione ECM, assicurazione professionale, quota ordinistica e aggiornamento sono costi ricorrenti tipici del dietista.
Anche queste spese devono entrare nella valutazione della convenienza reale del forfettario, soprattutto quando si sommano a canone di studio e strumenti professionali.
Esempio: 50.000 euro di compensi e 15.000 euro di costi reali
Con 50.000 euro di compensi il forfettario presume costi per 11.000 euro. Se studio, strumenti, software, assicurazione, formazione e commissioni alle strutture costano invece 15.000 euro, l’incidenza reale arriva al 30%.
In questa situazione il regime ordinario merita una simulazione numerica, perché la differenza tra costi presunti e costi reali diventa significativa.
Pacchetti, controlli e principio di cassa
Molti percorsi nutrizionali prevedono prima visita, controlli e pacchetti. Nel forfettario conta il principio di cassa: l’incasso rileva nell’anno in cui viene effettivamente ricevuto.
È utile distinguere quindi fatture emesse, pacchetti già pagati, crediti ancora aperti e somme incassate entro il 31 dicembre.
Privacy e dati sanitari
Anamnesi, misurazioni, piani alimentari e altre informazioni sul paziente possono contenere dati relativi alla salute. Software, cloud e procedure di conservazione devono quindi essere organizzati con particolare attenzione.
Il regime forfettario semplifica la fiscalità, ma non riduce gli obblighi professionali e di protezione dei dati.
Controlli periodici consigliati
- compensi incassati;
- reddito forfettario stimato;
- Gestione Separata dovuta;
- imposta sostitutiva 5%/15%;
- invii Sistema TS;
- corretta gestione delle fatture sanitarie;
- costi di studio e strumenti;
- commissioni trattenute dalle strutture;
- ECM, assicurazione e quota dell’Ordine;
- convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.
Errori da evitare nel calcolo delle tasse
- applicare il 15% direttamente sui compensi;
- dimenticare il coefficiente del 78%;
- confondere il dietista con biologo nutrizionista o medico dietologo;
- applicare ENPAB o ENPAM al dietista;
- usare sempre il 26,07% senza verificare altra copertura previdenziale;
- considerare automatico il 5%;
- ignorare Sistema TS e regole delle fatture sanitarie;
- scegliere il forfettario senza confrontare il 22% di costi presunti con i costi reali.
Domande frequenti
Si applica il coefficiente del 78% ai compensi, si calcolano e deducono i contributi previdenziali obbligatori e sulla base residua si applica il 15% o il 5% quando spettante.
Nell’esempio con Gestione Separata al 26,07%, il reddito forfettario è 39.000 euro, i contributi sono circa 10.167 euro e l’imposta circa 4.325 euro al 15% o 1.442 euro al 5%.
Per l’attività professionale sanitaria del dietista il coefficiente di redditività è del 78%, quindi il regime presume costi pari al 22% dei compensi.
Il dietista libero professionista senza altra previdenza obbligatoria è normalmente in Gestione Separata al 26,07%; nei casi previsti per soggetti già assicurati o pensionati può applicarsi il 24%.
No. Il dietista fa normalmente riferimento alla Gestione Separata INPS; il biologo nutrizionista può essere soggetto a ENPAB quando ne ricorrono i presupposti.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
