Abbiamo ricevuto un quesito da Giulio di Varese, che ci chiede informazioni su amministratore condominio esclusione regime forfettario.
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Indice dei contenuti
Amministratore condominio esclusione regime forfettario
“Buonasera, sono un insegnante e svolgo l’attività di amministratore di condominio dal 2010.
Siccome nel 20222 ho avuto un reddito da dipendente di circa 28.000 euro, per i miei redditi 2023 da autonomo ( circa 13.000 euro ) ho aderito al forfettario.
Siccome nel 2023 il mio reddito da dipendente e di 30.135€ non posso più per i redditi da autonomo del 2023 aderire al forfettario?
Per quanto riguarda gli acconti 2023 come mi conviene versarli?
Grazie, cordiali saluti”
Giulio – Varese
La nostra risposta a Giulio
Buongiorno Giulio, ti ringraziamo per il quesito che ci hai posto su amministratore condominio esclusione regime forfettario.
L’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge di bilancio 2019 ha modificato, l’ambito di applicazione del regime forfettario.
E’ stata prevista un soglia unica di ricavi e compensi, pari a 85.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Nel caso vengano svolte più attività in contemporanea, il limite degli 85.000 euro si riferisce alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Da sottolineare perché è proprio il tuo caso, che sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nella formulazione previgente.
Infine è venuto meno infine anche il vincolo di 30.000 € quale reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza, come da te riportato, dal 1° gennaio 2019 potrà essere applicato il regime forfettario.
Gli acconti
Per quanto riguarda gli acconti, non ci sono novità rispetto ai periodi di imposta precedente, per cui dovrai versarli in base alla normativa vigente.
Tieni presente che, quale professionista senza cassa professionale, dovrai essere iscritto alla Gestione separata Inps la cui aliquota è stabilita in misura pari al 26,07%.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007.
Per ulteriori delucidazioni, puoi ricontattarci.
Cordiali saluti
Lo Staff di regimeforfettario.it
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