Oggi ci occupiamo di un argomento dedicato all’amministratore di condominio, un ruolo assai delicato.
Vediamo insieme gli aspetti più importanti che riguardano l’ amministratore di condominio e regime forfettario, alla luce della nuova normative in vigore dal primo gennaio.
Ti ricordiamo che, la legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha riformato il diritto condominiale ed è intervenuta con mano decisa nel ridefinire il ruolo dell’amministratore.
Dal giugno 2013, per esercitare l’attività, occorre aver svolto la formazione iniziale di 80 ore oppure tramite un’adeguata esperienza pregressa.
Inoltre é necessaria quella annuale di 15 ore ed il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di onorabilità.
Nel nostro Paese, i professionisti che svolgono in via prevalente o esclusiva l’attività seguente la legge 4/2013, possono essere quantificati tra i 25 mila ed i 50 mila.
Coloro che vengono definiti “dopolavoristi” arrivano almeno alla soglia delle 100 mila unità.
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Il ruolo dell’amministratore
L’amministratore di condominio, per essere nominato e per poter quindi esercitare, dovrà essere in possesso di determinati requisiti.
Se possiedi i requisiti richiesti potrai avere la qualifica di amministratore professionista, dotato cioè di particolari competenze, frutto di esperienze e di studi passati.
È certo che, indipendentemente dal numero di condomini, l’incarico potrà però essere svolto dai condomini stessi.
Di conseguenza, potranno a turno amministrare il condominio all’interno del quale abitano.
In questo caso, i requisiti richiesti saranno però di gran lunga inferiori e non sarà necessario il possesso di titoli di studio particolari.
Comunque è sempre più difficile che questo compito venga svolto da un condomino qualsiasi perché gli adempimenti richiesti risultano sempre più complessi.
La previdenza dell’amministratore di condominio
Continuiamo la nostra disamina sull’amministratore di condominio e regime forfettario accennando agli adempimenti previdenziali.
Se la funzione viene assolta da avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, questi sono tenuti a versare i contributi alla Cassa di Previdenza di appartenenza sui compensi ricevuti.
Negli anni si è assistito a delibere delle Casse previdenziali sempre più inclusive.
Ovviamente tale orientamento è dettato da finalità anti-elusive.
Per essere assoggettati alla Cassa, i compensi non devono riguardare necessariamente le attività previste dall’Albo di appartenenza.
Se gli amministratori di condominio appartenenti ad una cassa previdenziale devono assoggettare anche i relativi compensi a tale inquadramento previdenziale, occorre chiedersi quale sia il quadro normativo per la previdenza dei senza cassa.
In questo caso i cosiddetti professionisti senza cassa, avranno obbligatoria l’iscrizione ad una apposita Gestione separata, presso l’INPS.
Tutto questo ai sensi della Legge 335 del 1995 all’articolo 2° Comma 26.
Vediamo perché gli amministratori di condominio, rientrano in quest’ultima categoria.
Accade poiché l’esercizio di attività di amministratore condominiale è una professione non organizzata secondo ordini o collegi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1° della Legge n°4/2013. Ovviamente se la stessa viene esercitata da chi non è un condomino dello stabile.
Non mancano in questi mesi proposte di riforma, vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Amministratore condominio e regime forfettario
Analizzati gli aspetti previdenziali più importanti, vediamo se l’amministratore di condominio può adottare il regime forfettario.
La risposta è sicuramente positiva, anche l’amministratore di condominio può aderire al regime forfettario se svolge l’attività quale professionista individuale.
Sarà sufficiente che siano rispettate le condizioni di accesso o la permanenza a seconda dei casi.
Vediamo di seguito i requisiti necessari per adottare il regime forfettario nell’anno 2020.
- non aver percepito al 31/12/2018 ricavi superiori a 65.000€;
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipare a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività.
I vantaggi del regime forfettario
Dopo aver visto i requisiti necessari per adottare il regime forfettario, vediamo in breve i principali vantaggi:
- imposta sostitutiva al 15% riduzione al 5% in determinati casi;
- si applica fino al momento in cui viene meno uno dei requisiti di accesso;
- esonero da liquidazione, versamento e dichiarazione IVA;
- niente spesometro;
- nessuna registrazione dei corrispettivi, fatture di attive e passive;
- non si è soggetti agli studi di settore;
- esonero dall’IRAP.
Quando si può applicare l’aliquota al 5%?
Per poter usufruire dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività, devi possedere i seguenti requisiti:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti un’attività d’impresa o lavoro autonomo;
- l’attività svolta non deve costituire mera prosecuzione di attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o assimilato.
Maggiori informazioni sul regime forfettario puoi trovarle nella nostra guida al regime forfettario.
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Un saluto dal Team di regimeforfettario.it
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ARTICOLO MOLTO INTERESSANTE ED ESAUSTIVO.
COMPLIMENTI
Buongiorno Felice,
grazie per l’apprezzamento
Un saluto
Salve sono un amministratore di condominio vorrei sapere se avete un servizio per la gestione fiscale dei condomini e quanto costa. grazie
Salve Gianfranco, si per gli amministratori di condominio abbiamo un servizio per tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla Legge 220/2012 che sicuramente conosci.
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Caterina assistenza clienti