Lo sapevi che puoi risparmiare su tasse, previdenza e costi gestionali della tua partita Iva? Sei un libero professionista e vuoi sapere come pagare meno tasse? La soluzione esiste e si chiama regime forfettario. Nella nostra rubrica consulenze forfettario, ci occupiamo di rispondere alle domande più interessanti che riceviamo dai nostri lettori.
Oggi diamo spazio a Marco che ci chiede informazioni sulla compatibilità di due attività come tecnico sanitario regime forfettario. Prima di rispondere a Marco, ti ricordiamo che il regime forfettario, applicato alla tua partita iva ti permette di avere molti vantaggi ed agevolazioni rispetto alle altre partite IVA in regime ordinario. Il nostro team, specializzato in regime forfettario, opera dal 2013 online e con il nostro abbonamento ti garantisce la gestione completa della partita IVA tramite un consulente dedicato. Ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.
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Indice dei contenuti
Tecnico sanitario regime forfettario
“Salve, sono un tecnico sanitario e ho un contratto co.co.co, non supero 30000 euro presso un ente pubblico, con regolare iscrizione alla gestione separata.
Mi è stato offerto un secondo lavoro con partita Iva presso un ente privato con stessa mansione. Mi chiedevo se aprissi una partita Iva con regime forfettario, quali sono le % di tasse da pagare 5 o 15% e di INPS? Infine, i due lavori sono compatibili?
Grazie mille!!”
Marco
La nostra risposta a Marco
Buonasera Marco, ti ringraziamo per il tuo quesito sulla compatibilità di due attività come tecnico sanitario regime forfettario. Come indicato nel tuo quesito, non hai superato i 30.000€ di reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati e quindi potrai aprire la partita Iva nel regime forfettario.
Potrai anche godere dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni?
Prima di rispondere a questa domanda ricordiamo quali sono i tre requisiti da rispettare per godere dell’agevolazione:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- laddove si abbia proseguimento di un’attività esercitata l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti dalla tabella codici ATECO.
E’ proprio sul secondo requisito che deve essere rivolta la nostra attenzione.
In questo caso ci può dare una mano la Circolare 10/E del 2016, la quale specifica come la prosecuzione di attività già svolta come dipendente non opera se il rapporto di lavoro è regolato da un contratto precario, come il co.co.co.
Pertanto grazie alla risoluzione della suddetta circolare, sarà possibile per Marco applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni.
Il nodo più spinoso da trattare è capire se il reddito derivante dal co.co.co è compatibile con il reddito da partita Iva.
Secondo l’Interpello 65/2008 del Ministero del lavoro, il contratto di co.co.co non può essere stipulato quando il soggetto ha una partita Iva per lavoro autonomo con la quale svolge la medesima attività.
Infatti il Ministero riporta in sintesi: ” […] il soggetto titolare di partita Iva può rendere prestazioni lavorative in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente […].”
E’ proprio il caso del tuo quesito, aprendo partita Iva per svolgere l’attività di tecnico sanitario, tutti i redditi percepiti per lo svolgimento di questa attività dovranno essere dichiarati sotto la partita Iva.
In definitiva il regime forfettario potrà essere applicato con l’aliquota al 5%, ma il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è compatibile con la partita Iva se si riferisce alla medesima attività professionale.
Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi, ci auguriamo di averti tra i nostri nuovi clienti se aprirai la nuova attività.
Un saluto
Lo Staff di regimeforfettario.it
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